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Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici per l’A.A. 2021/2022
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici per l’A.A. 2021/2022, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono n. 27, di cui n. 25 posti riservati ai cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia e n. 2 posti prioritariamente riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del 5 settembre 2021;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett.c);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” e in particolare l’Allegato 3 (G.U. del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147);
VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato 18 recante: “
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21”;
VISTO il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici del 6 luglio 2021 (Prot. n. 185035 del 08/07/2021), che ha definito le modalità e le date della prova di ammissione per l’anno accademico 2021/2022;
VISTE la nota MUR prot. 10806 del 15 aprile 2021 che definisce le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021-2022”;
VISTO il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante “
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n.65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21G00078) (GU Serie Generale n. 117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art.16;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2021/2022.
BANDO
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetta presso questo Ateneo la selezione per titoli ed esami per l’ammissione, per l’anno accademico 2021/2022, alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici per il conseguimento del diploma di Specialista in Beni storico-artistici, per un numero complessivo di posti n. 27 disponibili al primo anno, di cui n. 25 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni e n. 2 posti prioritariamente riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, le cui domande di ammissione siano state presentate all’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO 1. Possono partecipare alla selezione di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Sono ammessi alla selezione i laureati dei corsi di laurea magistrale in Storia dell’Arte [Classe LM-89] o di laurea specialistica in Storia dell’Arte [Classe 95/S], che abbiano conseguito almeno 80 CFU tra corsi di laurea triennale e laurea magistrale/specialistica tra i seguenti settori scientifico-disciplinari:
- L-ART/01 Storia dell’arte medievale
- L-ART/02 Storia dell’arte moderna
- L-ART/03 Storia dell’arte contemporanea
- L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
- e non meno di 20 CFU (non già ricompresi tra i predetti 80 CFU) negli ambiti affini della Scuola, ovvero nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
- CHIM/12 Chimica dell’ambiente e dei beni culturali
- FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)
- ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
- ICAR/19 Restauro
- IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
- IUS/10 Diritto amministrativo
- IUS/14 Diritto dell’Unione Europea
- L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
- SECS-P/07 Economia aziendale
- SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 Organizzazione aziendale
- SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
3. Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 equiparata ope legis a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l’accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1. La domanda di partecipazione alla prova di selezione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 23:59 del 5 settembre 2021. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
2. I titoli posseduti dovranno essere dichiarati nell’applicativo informatico TURUL di cui al precedente comma 1 che richiede anche l’upload della documentazione a supporto di quanto dichiarato. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. I titoli presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 1 non saranno valutati. Qualora i candidati rilevino problemi nel caricamento della documentazione della tesi e/o di altre attestazioni, la stessa dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 23:59 del 15 settembre 2021 per e‐mail all’indirizzo specializzazioni.lettere@unifi.it, indicando in oggetto: trasmissione documentazione per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici A.A. 2021/22; solo in questo caso sarà sufficiente allegare su Turul il modulo disponibile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it accompagnato dal frontespizio della tesi e dalla prima pagina delle altre attestazioni. I titoli non dichiarati in domanda e presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 1 non saranno valutati.
3. Il candidato che non è in possesso delle credenziali dell’Ateneo fiorentino deve registrarsi sull’applicativo TURUL e procedere alla compilazione della domanda al concorso “Beni Storico-Artistici” nella sezione “Iscriviti a un concorso”. Il candidato già in possesso delle credenziali dei servizi online, accede all’applicativo TURUL e, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti, procede con la compilazione della domanda. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 30,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
4. Il pagamento del contributo di euro 30,00 deve essere effettuato, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 5 settembre 2021. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
5. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di giovedì 2 settembre 2021.
6. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
7. I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2021/2022 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata di DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario, formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
3. l candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista.
4. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito form durante la compilazione della domanda di partecipazione al concorso, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto, tra quelli presenti nell’apposito form, per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione completa in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o di DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità
5. Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 4, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
6. Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’ateneo fiorentino.
7. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata o certificata dalle rappresentanze diplomatiche italiane conforme al testo originale, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE 1. La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA 1. La prova di ammissione si svolgerà secondo il seguente calendario:
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- Prova scritta: lunedì 27 settembre 2021, ore 9:30
- Prova orale martedì 4 ottobre 2021, ore 9:30
2. I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopra indicati in sede di prova alle ore 08:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della attestazione di iscrizione scaricata dall’applicativo TURUL. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
3. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate su TURUL. Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo, dove saranno pubblicate in tempo utile le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale.
4. L’elenco degli ammessi alla prova scritta e la sede della prova saranno pubblicati entro lunedì 20 settembre 2021 sull’applicativo TURUL. Non saranno inviate comunicazioni personali.
5. L’elenco degli ammessi alla prova orale e la sede della prova saranno pubblicati entro venerdì 1 ottobre 2021 sull’applicativo TURUL. Non saranno inviate comunicazioni personali.
6. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
7. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in:
a) una prova scritta: commento a una immagine fornita di didascalia o una fonte storico-critico: il candidato potrà scegliere tra quattro diverse opzioni (medievale, moderna contemporanea e fonte storico-critica);
b) una prova orale consistente in un colloquio su argomenti di storia dell’arte eventualmente condotta su base di riproduzioni fotografiche e sui titoli presentati, nonché in una traduzione senza vocabolario di un brano dalla lingua inglese e da un’altra lingua straniera moderna (a scelta fra francese, tedesco, spagnolo) all’italiano.
2. Tracce dei temi somministrati in sede di prove nei precedenti anni sono reperibili all’indirizzo http://www.st-umaform.unifi.it/vp-248-ammissione.html.
Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova avrà inizio appena ultimate le operazioni di identificazione dei candidati e le altre operazioni preliminari e dal momento dell’inizio non sarà più consentito l’accesso ai candidati.
2. Per lo svolgimento della prova scritta è assegnato un tempo di 4 ore.
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
a)l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
b)l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
c) l’apposizione sul compito (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI 1. Il punteggio complessivo delle prove è fissato nella misura di 70 punti, così determinati:
- Prova scritta punti 35
- Colloquio punti 35
2. La prova scritta si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 35, che corrisponde alla minima sufficienza.
3. Il candidato è ammesso al colloquio solo se ha raggiunto il punteggio minimo di cui al precedente comma 2. La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 35, che corrisponde alla minima sufficienza. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale non sarà ammesso alla Scuola di Specializzazione. Inoltre il candidato dovrà conseguire l’idoneità nella prova di conoscenza sia della lingua inglese sia della seconda lingua scelta.
4. La valutazione dei titoli, nella misura di 30 punti, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. Costituiscono titoli:
fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, così determinati:
Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti |
Inferiore a 99 | 0 | 103 | 1,50 | 108 | 3,00 |
99 | 0,30 | 104 | 1,80 | 109 | 3,30 |
100 | 0,60 | 105 | 2,10 | 110 | 4,00 |
101 | 0,90 | 106 | 2,40 | 110 e lode | 5,00 |
102 | 1,20 | 107 | 2,70 | | |
a)fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea specialistica o magistrale, oppure della laurea del precedente ordinamento, nei settori scientifico-disciplinari dell’Ambito 1. Storia dell’Arte definiti dall’Allegato 3) del D.M. 31/01/2006, sopra elencati nell’articolo 2, comma 2, con votazioni così determinate:
- Voto di esame inferiore a 27 = 0 Punti
- Voto di esame da 27 a 29 = 0,25 Punti
- Voto di esame 30 = 0,50 Punti
- Voto di esame 30 e lode = 0,75 Punti
b)fino a un massimo di 10 punti per la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alla specializzazione. La tesi viene considerata come lavoro scientifico non stampato, in caso di pubblicazione non verrà valutata una seconda volta;
c) fino a un massimo di 10 punti per le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specializzazione, così determinati:
- da 1 a 3 punti (in base all’Impact Factor) per lavoro scientifico indicizzato, secondo il seguente criterio:
Impact factor | Punti |
Inferiore a 1 | 1 |
Tra 1 e 3 | 2 |
Superiore a 3 | 3 |
- 0,5 punti per lavoro scientifico non indicizzato;
- 0,25 punti per poster e abstract congressuali.
5. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, in relazione alla posizione di merito dei singoli candidati, verranno redatte due graduatoria di merito:
a) graduatoria comprendente i cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
b) graduatoria comprendente i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero.
I posti eventualmente risultati non coperti nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero
sub b.) potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002.
2. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato.
3. Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL entro il 13 ottobre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 del 21 ottobre 2021, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
4.L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato
sull’applicativo TURUL secondo il
seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi
termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici A.A. 2021/22 |
venerdì 22 ottobre 2021 | giovedì 28 ottobre 2021 |
venerdì 29 ottobre 2021 | giovedì 4 novembre 2021 |
venerdì 5 novembre 2021 | giovedì 11 novembre 2021 |
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5. Il 5 novembre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
6. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
7. Le graduatorie si chiudono alla data del 31 gennaio 2022. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
8. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI 1. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 devono collegarsi all’applicativo TURUL e, seguendo le indicazioni presenti, confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e presentare domanda di immatricolazione entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11.
2. L’immatricolazione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora e la sola presentazione della domanda di immatricolazione senza il pagamento della tassa entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11, comporta la perdita del posto.
3. Il rispetto dei termini e dei modi sopra descritti è condizione necessaria per perfezionare l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici per l’A.A. 2021/2022.
Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 11 del presente Bando, presso International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 16 - PUBBLICITA’ 1. Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Firenze
, 6 agosto 2021
IL PRORETTORE VICARIO
ft.to Prof. Andrea Arnone INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.