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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA AD ACCESSO RISERVATO “NON MEDICI” PER L’A.A. 2020/2021.
Il Prorettore Vicario decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’anno accademico 2020/2021 l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale [classe delle Specializzazioni della Odontoiatria], in Farmacia Ospedaliera [classe delle Specializzazioni della Farmaceutica], in Farmacologia e Tossicologia Clinica [classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici], in Fisica Medica [classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria], in Genetica Medica [classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici], in Microbiologia e Virologia [classe delle Specializzazioni in Medicina diagnostica e di laboratorio], in Ortognatodonzia [classe delle Specializzazioni della Odontoiatria], in Patologia Clinica e Biochimica Clinica [classe delle Specializzazioni in Medicina diagnostica e di laboratorio];
- i posti messi a concorso sono i seguenti:
| 3 posti |
| 8 posti |
- Farmacologia e tossicologia clinica
| 4 posti |
| 6 posti |
| 3 posti |
- Microbiologia e virologia
| 4 posti |
| 3 posti |
- Patologia clinica e biochimica clinica
| 6 posti |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 04 settembre 2021
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata " Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. c);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” e in particolare l’art. 8 (Scuole di Specializzazione);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 1° agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il riassetto delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” che ha modificato il DM 1° agosto 2005, e l’allegato contenente gli “Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria” per le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, in Ortognatodonzia e in Farmacia Ospedaliera;
VISTA la Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 43: attivazione delle Scuole di Specializzazione non mediche in deroga al comma 1 dell’articolo 8 della legge 401/2000;
VISTO la nota Ministeriale prot. 19663 del 10 agosto 2016, a firma del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR, con la quale si invitano i Rettori ad attivare le Scuole di specializzazione di area Odontoiatrica, la Scuola di Specializzazione in Fisica Medica, la Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera, istituite in conformità agli ordinamenti didattici preisti dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avvalendosi delle strutture formativa anche sanitarie già convenzionate con l’Ateneo;
VISTO il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante “Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”” e l’allegato contenente gli “Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria” per le Scuole di Specializzazione in Farmacia e Tossicologia Clinica, in Genetica Medica, in Microbiologia e Virologia e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
VISTA la Nota Ministeriale 16 gennaio 2017, prot. 1390 avente per oggetto “Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo”;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lett. q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5. le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 10 maggio 2020 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2021/2022”;
BANDO
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione alle seguenti Scuole di Specializzazione ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia per il numero di posti indicati accanto a ciascuna scuola:
Scuola di specializzazione | Posti |
Chirurgia orale (classe delle Specializzazioni della Odontoiatria) | 3 |
Farmacia Ospedaliera (classe delle Specializzazioni della Farmaceutica) | 8 |
Farmacologia e tossicologia clinica (classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici); | 4 |
Fisica medica (classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria); | 6 |
Genetica medica (classe delle Specializzazioni dei Servizi clinici specialistici biomedici); | 3 |
Microbiologia e virologia (classe delle Specializzazioni in Medicina diagnostica e di laboratorio); | 4 |
Ortognatodonzia (classe delle Specializzazioni della Odontoiatria) | 3 |
Patologia clinica e biochimica clinica (classe delle Specializzazioni in Medicina diagnostica e di laboratorio) | 6 |
2. Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari nella misura del 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dal precedente comma 1. Detto contingente è riservato a personale dipendente di Ente Pubblico convenzionato con l’Ateneo fiorentino per esigenze della Scuola di cui si chiede l'ammissione, che già operi nel settore a cui afferisce la Scuola e che sia in possesso del titolo di accesso indicato nel successivo art. 2. Per essere ammesso il candidato deve avere, comunque, superato tutte le prove previste dal presente bando di concorso. Per accedere a detto contingente il candidato deve farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso ed è tenuto a presentare autocertificazione attestante lo stato di servizio con indicazione della struttura di appartenenza, allegando altresì l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza a frequentare la Scuola prescelta. Il candidato che non produce la richiesta autorizzazione è escluso dalla procedura concorsuale.
Per tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.
3. In applicazione di quanto disposto dall’art. 2 bis del Decreto-legge n. 42 del 29/3/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 26/5/2016, e come ribadito dalla nota MIUR prot. 1390 del 16/01/2017, le Scuole di Specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono attivate senza la previsione di alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza alle Scuole medesime.
4. Per la Scuola di Farmacologia e Tossicologia clinica, qualora vengano reperite risorse esterne, si potrà prevedere 1 borsa di studio da attribuire a seguito di selezione tra i vincitori secondo criteri indicati successivamente in apposito avviso.
5. Lo specializzando potrà concorrere al Diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti previste dall’ordinamento della Scuola, come disciplinato dall’Allegato al Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 per le Scuole di Specializzazione in Farmacia e Tossicologia Clinica, in Genetica Medica, in Microbiologia e Virologia e in Patologia Clinica e Biochimica Clinica e dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 per le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Orale, in Fisica medica, in Farmacia Ospedaliera e in Ortognatodonzia.
6. Lo specializzando è assegnato alle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. L’assegnazione alle strutture della rete formativa, che per alcune scuole si estende anche a Comuni dell’Area metropolitana, è deliberata dal Consiglio della Scuola; lo/a specializzando/a è tenuto a frequentare le strutture come deliberato dal medesimo Consiglio.
7. Eventuali periodi presso strutture non facenti parte della rete formativa, per un massimo di 18 mesi, potranno essere autorizzati dal Consiglio della Scuola, ove se ne ravvisi la coerenza col piano formativo ed ordinariamente non prima del secondo anno di corso.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Sono ammessi al concorso i laureati in possesso dei titoli come di seguito indicato accanto a ciascuna Scuola di Specializzazione:
Scuola di specializzazione | Titoli di accesso: classi di laurea magistrali |
Chirurgia orale | - Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46]
|
Farmacia Ospedaliera | - Farmacia e farmacia industriale [LM-13]
|
Farmacologia e tossicologia clinica | - Biologia [LM-6]
- Biotecnologie agrarie e per alimenti [LM-7]
- Biotecnologie industriali [LM-8]
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche [LM-9]
- Farmacia e farmacia industriale [LM-13]
- Medicina veterinaria [LM-42]
- Chimica [LM-54]
|
Fisica medica | |
Genetica medica | - Biologia [LM-6]
- Biotecnologie agrarie e per alimenti [LM-7]
- Biotecnologie industriali [LM-8]
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche [LM-9]
|
Microbiologia e virologia | - Biologia [LM-6]
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche [LM-9]
- Biotecnologie industriali [LM-8]
- Biotecnologie agrarie e per alimenti [LM7]
|
Ortognatodonzia | - Odontoiatria e protesi dentaria [LM-46]
|
Patologia clinica e biochimica clinica | - Biologia [LM-6]
- Biotecnologie agrarie e per alimenti [LM-7]
- Biotecnologie industriali [LM-8]
- Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche [LM-9]
- Chimica [LM-54]
- Farmacia e farmacia industriale [LM-13]
|
Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una
laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento D.M. 509/99 o una
laurea antecedente equiparate ope legis a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l’accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di
titolo di studio, conseguito presso Università estere, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente.
4. Il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la
data di iscrizione come definita nel successivo art. 10 del presente bando, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista per lo specifico profilo, ove non ancora posseduta. È ammessa
l’iscrizione con riserva a condizione
che l’abilitazione sia conseguita non oltre la seconda sessione 2021.
5. La data di
inizio delle attività didattiche per gli immatricolati nell’anno accademico 2020/2021 alle Scuole di Specializzazione oggetto del presente bando è fissata al
2 novembre 2021. Il primo mese di attività sarà dedicato ad attività didattica frontale.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1.
È consentito presentare più domande di partecipazione per l’accesso a più Scuole di Specializzazione del presente bando se in possesso dei requisiti. 2. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta
solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it. Il servizio è attivo
fino alle ore 23:59 del 4 settembre 2021. Oltre tale scadenza il collegamento è disattivato e
non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo. 3. Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso (selezionare la scuola di specializzazione) nella sezione “iscriviti a un concorso e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone e procede con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente
di effettuare il pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
4. Ai fini della
valutazione dei titoli, fatta eccezione per la tesi di laurea, il candidato invia all’indirizzo
https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp l’elenco dei titoli posseduti utilizzando il format presente nella pagina dedicata al concorso.
N.B. La tesi di laurea deve essere allegata per esteso. Per allegare detta documentazione il candidato deve collegarsi all’indirizzo
https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp, cercare il concorso di proprio interesse ed effettuare l’upload della documentazione insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Una volta effettuato l’upload, il candidato deve chiudere la domanda.
La documentazione inviata con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 1 non sarà valutata. Il solo upload della documentazione, senza la compilazione della domanda sull’applicativo TURUL (comprensiva del pagamento del contributo di partecipazione), comporta l’esclusione dalla procedura. I candidati che vogliono presentare domanda per più corsi di studio del presente Bando, devono presentare una domanda per ciascun corso di studio ripetendo la procedura per intero.
5. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall’interessato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) l’interessato decadrà automaticamente dal diritto all’immatricolazione.
6.
Il pagamento del contributo di euro 50,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 4 settembre 2021. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione.
Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
7. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “
I tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito
. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto è attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
8. Per nessun motivo può essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
9. I candidati
extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare
specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/2021 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può
essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19,
con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
3. La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
4. Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONI 1. Per ogni prova di ammissione per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di cui all’art. 1 del presente bando, è nominata una Commissione composta da docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
2. Alla commissione è rimessa la responsabilità di valutare le criticità che potranno emergere durante lo svolgimento della prova e che saranno segnalate dall’ente erogatore, responsabile della sorveglianza.
3. La commissione provvede inoltre, su segnalazione dell’ente erogatore, in merito alle cause di annullamento della prova, previste all’articolo 8 del presente bando.
Art. 6 – DATA, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova di ammissione si svolgerà in modalità remota secondo il seguente calendario:
Scuola di specializzazione | Data |
Chirurgia orale | Venerdì 8 ottobre mattina |
Farmacia Ospedaliera | Lunedì 4 ottobre mattina |
Farmacologia e tossicologia clinica | Martedì 5 ottobre mattina |
Fisica medica | giovedì 7 ottobre pomeriggio |
Genetica medica | giovedì 7 ottobre mattina |
Microbiologia e virologia | lunedì 4 ottobre pomeriggio |
Ortognatodonzia | martedì 5 ottobre pomeriggio |
Patologia clinica e biochimica clinica | Mercoledì 6 ottobre mattina |
A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova i candidati riceveranno una
comunicazione via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione dove verranno descritte le modalità per lo svolgimento della prova e l’orario preciso di convocazione. I
candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di registrazione e a controllare anche la casella SPAM.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. La prova di ammissione si svolgerà in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto.
3. Per il corretto svolgimento della prova i candidati devono disporre dei seguenti dispositivi e connettività:
- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;
- Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps. L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame.
- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o IoS).
4. La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficientemente illuminata e nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del PC/MAC.
5. È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risalire a informazioni su dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario).
6. L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.
7. I candidati che, per qualsiasi motivo, non sostengono la prova nella sessione a cui sono iscritti sono considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. Per l’ammissione alle Scuole oggetto del presente bando è richiesto il superamento di una prova articolata come indicato nella sottostante Tabella:
Scuola di specializzazione | Caratteristiche della prova |
Chirurgia Orale | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola di specializzazione: basi teoriche e concettuali della chirurgia orale con aspetti di base diagnostici a essa correlati. |
Farmacia Ospedaliera | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola di specializzazione: BIO14, CHIM08, CHIM09. |
Farmacologia e tossicologia clinica | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti di farmacologia e tossicologia attinenti le discipline specifiche della Scuola di Specializzazione. |
Fisica medica | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola: Fisica generale, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e loro interazione con la materia: fondamenti, Principi di Principi di funzionamento de i rilevatori, Radioattività. Colloquio su argomenti generali inerenti la Fisica applicata alla Medicina. |
Genetica medica | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola di specializzazione: basi teoriche e concettuali della Genetica Umana e Medica con aspetti di base diagnostici a essa correlati. |
Microbiologia e virologia | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola: Batteriologia medica, Virologia Medica, Micologia Medica, Parassitologia Medica |
Ortognatodonzia | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le discipline specifiche della Scuola di specializzazione con particolare riferimento alla ortognatodonzia. Colloquio su argomenti generali inerenti l’ortognatodonzia |
Patologia clinica e biochimica clinica | Prova su pc: 75 domande, di cui 5 in lingua inglese, a risposta multipla su argomenti attinenti le seguenti discipline: Biochimica, Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, Patologia generale, Patologia Clinica. |
2. Per lo svolgimento della prova su pc è assegnato un tempo massimo di 80 minuti
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (
ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (
ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I colloqui, ove previsti, saranno effettuati dalla Commissione al termine della prova su pc tramite Google Meet. La convocazione è inviata all’e-mail del candidato registrata in fase di iscrizione alla prova.
Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
- l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, di dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel precedente articolo 6, comma 3 del presente Bando (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- la presenza nella stanza dove si svolge la prova di altra persona oltre al candidato (fatti salvi i casi di cui all’articolo 4 del presente Bando;
- indossare cuffie o auricolari;
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non determina il punteggio della prova annullata.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 1. Per la valutazione della prova su pc potrà essere attribuito un punteggio massimo di 80 (ottanta) punti tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punto (-0,25) per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
2. La prova si intende superata ove si raggiunga un punteggio minimo pari a 35. Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
3. Per la valutazione del colloquio ove previsto potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 (venti) punti.
4. La valutazione dei titoli, nella misura di 30 (trenta) punti è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. Costituiscono titoli:
- fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, così determinati:
Voto di laurea | Punti |
Inferiore a 99 | 0 |
99 | 0,30 |
100 | 0,60 |
101 | 0,90 |
102 | 1,20 |
103 | 1,50 |
104 | 1,80 |
105 | 2,10 |
106 | 2,40 |
107 | 2,70 |
108 | 3,00 |
109 | 3,30 |
110 | 4,00 |
110 e lode | 5,00 |
b) fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto. Gli esami devono essere stati sostenuti per acquisire il titolo utile per l’accesso alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale. A discrezione motivata della Commissione è possibile valutare fino a un massimo di 7 esami in materie attinenti alla Scuola di Specializzazione nei limiti dei settori di base e caratterizzanti previsti dall’ordinamento ministeriale, con votazioni così determinate:
- Voto di esame inferiore a 27 = 0 Punti
- Voto di esame da 27 a 29 = 0,25 Punti
- Voto di esame 30 = 0,50 Punti
- Voto di esame 30 e lode = 0,75 Punti
c) fino a un massimo di 12 punti per la tesi di laurea magistrale svolta in discipline attinenti alla specializzazione. La tesi viene considerata come lavoro scientifico non stampato, in caso di pubblicazione non verrà valutata una seconda volta;
d) fino a un massimo di 8 punti per le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specializzazione, così determinati:
-
da 1 a 3 punti, in base all’Impact Factor aggiornato all’anno corrente (IF 2020), per lavoro scientifico indicizzato, secondo il seguente criterio:
Impact factor | Punti |
Inferiore a 2 | 1 |
Tra 2 e 4 | 2 |
Superiore a 4 | 3 |
-
0,5 punti per lavoro scientifico non indicizzato;
-
0,25 punti per poster e abstract congressuali.
5. In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 10 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 9, è elaborata per ciascuna Scuola di Specializzazione di cui all’art. 1 del presente Bando, una graduatoria di merito. Sono ammessi alla specifica Scuola di Specializzazione coloro che si collocano in posizione utile nella graduatoria di merito.
2. Le graduatorie sono pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it entro lunedì 18 ottobre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria devono procedere all’immatricolazione entro le ore 13:00 di lunedì 25 ottobre 2021 secondo le modalità descritte al successivo art. 11.
3. L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
Martedì 26 ottobre 2021 | Martedì 2 novembre 2021 |
Mercoledì 3 novembre 2021 | Martedì 9 novembre 2021 |
Mercoledì 10 novembre 2021 | Martedì 16 novembre 2021 |
Mercoledì17 novembre 2021 | Martedì 23 novembre 2021 |
4. Il 23 novembre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le modalità e le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
5. Gli interessati
non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
6. Le graduatorie si chiudono alla data del
30 gennaio 2021. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria
. 7. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI 1. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10.
2. L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10.
3. La mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nel presente articolo comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione prescelta.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 11 del presente Bando, presso International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 13 –OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITÁ 1. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazioni in oggetto del presente Bando sono sottoposti a visita di idoneità sanitaria e devono frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) sono altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
2. Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie possono richiedere agli studenti informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiede pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserva di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 16 - PUBBLICITÁ 1. Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Firenze, 4 agosto 2021
IL PRO RETTORE VICARIO
f.to Prof. Andrea Arnone ([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
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