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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno
Il Prorettore Vicario decreta quanto segue:
presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
‐ i posti messi a bando sono 400 così distribuiti:
- Scuola dell'’Infanzia n.100 posti
- Scuola Primaria n. 100 posti
- Scuola Secondaria di primo grado n. 100 posti
- Scuola Secondaria di secondo grado n. 100 posti
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:
1) presupposti giuridici;
2) bando di selezione;
3) modulo obbligatorio;
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104 recante “Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, e, in particolare, l’articolo 400, comma 8;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l’art. 5, comma 5;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l’inserimento, tra i titoli di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249, “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244” e, in particolare, l’articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, e in particolare l’art. 5 comma 4;
VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art.15, comma 3bis;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo per l’A.A. 2016/17;
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare l’articolo 5, l’articolo 17, comma 2, lett. d), e l’articolo 22, comma 2;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30/11/2018;
VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni” così come modificato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 90;
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTA la nota MIUR prot. 11093 del 12.01.2021 avente per oggetto: “Avvio percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2020/2021. Indicazioni operative - VI CICLO”;
VISTA la delibera n. 208 della Scuola di Studi umanistici e della formazione, prot. n. 64563 del 17/02/2021, che, in risposta alla nota MIUR sopra richiamata, acquisito il parere del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), propone per l’A.A. 2020/21 l’attivazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni nella misura di 400 posti complessivi, così distribuiti: scuola dell’infanzia (100 posti), scuola primaria (100 posti), scuola secondaria di I grado (100 posti) e scuola secondaria di II grado (100 posti);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID- 19” e, in particolare, l’art 16;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2021, n. 755, di attivazione del VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico con il quale sono individuate le date del test preselettivo per l’accesso ai corsi e l’Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell’infanzia (100 posti), della scuola primaria (100 posti), della scuola secondaria di I grado (100 posti) e della scuola secondaria di II grado (100 posti);
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021;
BANDO
Art. 1 – SELEZIONE E POSTI 1. È indetta la selezione, per titoli ed esami, per l’ammissione ai
Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per l’A.A. 2020/2021, nell’ambito del complessivo numero di
400 posti, definiti nell’allegato A al DM n. 755 del 6 luglio 2021 e così suddivisi per ciascun ordine di scuola:
- Scuola dell'Infanzia n. 100 posti
- Scuola Primaria n. 100 posti
- Scuola Secondaria di primo grado n. 100 posti
- Scuola Secondaria di secondo grado n. 100 posti
Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 1. Ai sensi del D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 che richiama il D.M. n. 92/2019, costituiscono titoli di ammissione:
a. Per la scuola dell'infanzia e primaria: l’abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; il diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
b. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado: il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; il titolo abilitante conseguito all’estero purché sia stata presentata la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 del presente Bando; per i posti di
insegnante tecnico-pratico, i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025, quindi sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
3. I requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 del presente Bando. Agli immatricolati potranno essere richieste ulteriori informazioni sui requisiti d’accesso dichiarati in occasione dell’iscrizione al concorso al fine di avere gli elementi utili per l’accertamento dei requisiti di accesso.
4.
Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3 del presente Bando, pena l’esclusione del candidato dalla procedura selettiva. L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 5. Sono altresì
ammessi con riserva coloro che risultino in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero, previa presentazione della documentazione indicata
nell’Appendice “titoli di studio conseguiti all’estero” presente nel manifesto degli studi a.a. 2021/2022
, da allegare unitamente al modulo obbligatorio tramite upload su TURUL. Il titolo sarà valutato, ai soli fini dell’ammissione, alla selezione di cui al presente bando.
6. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del D.M. n. 249 del 10/9/2010, con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzato.
Art. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 1. I candidati devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione solo ed esclusivamente on line collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando fino alle ore 14.00 del 26 agosto 2021. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
2. Per accedere all’applicativo TURUL i candidati attualmente o precedentemente iscritti a corsi dell’Ateneo fiorentino, potranno utilizzare:
- le credenziali dei servizi online di cui già dispongono. I candidati che non fossero in possesso di tali credenziali devono preliminarmente registrarsi per accedere al sistema.
- il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID
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3. Effettuato l’accesso all’applicativo, i candidati devono selezionare il concorso relativo all’ordine di grado di Scuola di loro interesse nella sezione “i tuoi concorsi” e prendere visione di quanto riportato nella sezione “Informazioni dalla segreteria” dove sono disponibili, le istruzioni per la corretta compilazione della domanda e il modulo obbligatorio in pdf compilabile per l’autocertificazione dei requisiti di accesso e di esonero dalla partecipazione al test preselettivo e dei titoli valutabili che fa parte integrante del presente bando e che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda online tramite upload su TURUL, pena l’esclusione del candidato interessato dalla procedura selettiva. Non saranno ammesse integrazioni successive.
4. Al termine della procedura di compilazione della domanda, il sistema consente di stampare il bollettino di euro 100,00 quale contributo dovuto per le spese di partecipazione alla selezione. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall’applicativo informatico. Il versamento può essere effettuato anche tramite carta di credito.
5. Il pagamento del contributo di euro 100,00 dovrà essere effettuato entro le ore 14.00 del 26 agosto 2021. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. I candidati saranno considerati iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 100. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile.
6. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova. Costituendo contribuzione accessoria e non universitaria, la Segreteria non rilascia ricevute a fini fiscali.
7. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria domanda di partecipazione alla prova sull’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it) verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali informazioni sulle procedure o anomalie tecniche vanno richieste e/o segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi assistenza” di TURUL. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di martedì 10 agosto 2021 e dal 18 fino alle ore 13 del 26 agosto.
L’Ateneo sarà chiuso da mercoledì 11 agosto a martedì 17 agosto 2021.
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8. Con la compilazione della domanda online mediante le proprie credenziali di accesso, il candidato rende autocertificazione dei requisiti di accesso, di esonero dalla partecipazione al test preselettivo, dei titoli posseduti e del servizio di insegnamento svolto sul sostegno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Ciascuna dichiarazione all’interno delle sezioni del modulo dovrà essere sottoscritta pena la non valutazione di quanto eventualmente dichiarato. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall’interessato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), l’interessato decadrà automaticamente dalla procedura selettiva e da ogni beneficio eventualmente maturato. Non sono previste integrazioni della documentazione presentata.
9. I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, per più gradi di scuola. In tale caso devono presentare distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse, incluso il versamento del contributo previsto di euro 100, per ogni domanda presentata, di cui al precedente comma 5.
10. L’Amministrazione non risponde nel caso in cui il candidato incorra in errore nella scelta del percorso d’interesse. In tal caso il candidato dovrà produrre nuova domanda di partecipazione con le modalità ed entro i termini di scadenza previsti dal presente Bando e provvedere al pagamento, se non già effettuato, del contributo obbligatorio previsto.
Art. 4–CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, possono beneficiare di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni, oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
3. La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, entro la scadenza del bando, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
4. Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 – ESONERO DAL TEST PRESELETTIVO 1. Ai sensi dell’art 1 comma 7 del DM 755 del 6 luglio 2021 esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta previa presentazione della documentazione comprovante la suddetta condizione.
2. Sono altresì ammessi direttamente alla prova scritta i candidati in possesso di tre annualità di servizio, anche non successive, svolte nel corso dei dieci anni scolastici precedenti (a partire dall’anno scolastico 2011/2012 fino all’anno scolastico 2020/2021 compresi) sullo specifico posto di sostegno nello stesso
grado di scuola per il quale partecipano alla selezione, presso le istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie (art. 11, comma 14, legge 124 del 3 maggio 1999). Per beneficiare dell’esonero i candidati sono tenuti alla compilazione della sez. 4.2 del modulo obbligatorio che fa parte integrante del presente bando e che dovrà essere
obbligatoriamente allegato alla domanda online tramite upload su TURUL.
3. I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dal test preselettivo, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis della legge n. 104/1992. Agli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale e per non creare pregiudizio verrà assegnato il massimo del punteggio.
4. Ai sensi del Decreto n. 90 del 7 agosto 2020 i candidati esonerati dalla prova preselettiva sono ammessi direttamente alla prova scritta in deroga al limite di posti di cui all’Art 10 comma 1.c del presente bando.
Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 1. Tutti i candidati si intendono ammessi alla procedura selettiva con riserva. L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, con decreto motivato del Rettore.
2. Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro e in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, il controllo sulle domande di partecipazione relativo al possesso dei requisiti di accesso e al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande stesse, verrà effettuato dopo l’espletamento della prova scritta, per i candidati ammessi alla prova orale. Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla prova orale anche i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio utile ai sensi dell’art. 9 del presente bando.
Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 1. La commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da professori e ricercatori universitari con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html).
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 8 – CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA 1. Le prove preselettive, in relazione al percorso scelto, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Scuola infanzia | |
Test preselettivo | 20 settembre 2021 | |
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Scuola primaria | |
Test preselettivo | 23 settembre 2021 | |
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Scuola secondaria di primo grado | |
Test preselettivo | 24 settembre 2021 | |
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Scuola secondaria di secondo grado | |
Test preselettivo | 30 settembre 2021 | |
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2. La sede, l’orario di convocazione, l’elenco degli ammessi e le modalità di svolgimento del test preselettivo per ciascun ordine di scuola, saranno pubblicati sulla pagina del portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e su quella dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
3. In occasione della pubblicazione, sulla pagina del portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e su quella dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html, dell’esito del test preselettivo, con l’indicazione degli ammessi alla prova scritta, saranno pubblicati altresì sede, orario di convocazione, e modalità di svolgimento della stessa o dato avviso di successiva pubblicazione.
4. In occasione della pubblicazione, sulla pagina del portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e su quella dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html, dell’esito della prova scritta, con l’indicazione degli ammessi alla prova orale, saranno pubblicate altresì sede, orario di convocazione, e modalità di svolgimento della stessa o dato avviso di successiva pubblicazione.
il presente bando e le successive comunicazioni pubblicati sulla pagina del portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e su quella dedicata al percorso https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html hanno a tutti gli effetti valore di convocazione. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione personale. |
5. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nelle sedi e negli orari che verranno comunicati con le modalità di cui all’Art. 8, per le operazioni di identificazione, pena l’esclusione, muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di partecipazione). I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
6. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
7. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA -
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1. Sono cause di annullamento della prova:
- lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione esaminatrice e di tanto sia dato atto a verbale;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – PROVE DI ACCESSO E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO 1. TEST PRESELETTIVO
1.a Il test ha la durata di due ore ed è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
1.b Il test è valutato in trentesimi secondo i seguenti criteri:
0,5 punti per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta omessa o errata.
1.c Per il superamento del test preselettivo non è richiesto un punteggio minimo, ma sono ammessi alla prova scritta un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun grado di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
2. PROVA SCRITTA
2.a La prova scritta ha la durata di 1 ora e consiste nella stesura di un testo argomentativo in risposta a quesiti sui seguenti argomenti:
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie".
2.b La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
2.c La prova scritta si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 30.
3. PROVA ORALE
3.a Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver riportato nella prova scritta punteggio di almeno 21 punti su 30.
3.b La prova orale avrà per oggetto i contenuti della prova scritta e verterà inoltre su aspetti motivazionali individuali.
3.c La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi.
3.d La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 30.
Art. 11 – TITOLI VALUTABILI -
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1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi ai corsi oggetto del presente Bando, i candidati, dovranno dichiarare i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 3 del presente Bando. Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti con modalità diverse o dopo il termine di scadenza indicato nel detto articolo.
2. Per la valutazione dei titoli il punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente:
1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5) • Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel
grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
- una annualità: punti 1
- due annualità: punti 1,5
- tre annualità: punti 2
- quattro annualità: punti 2,5
- cinque o più annualità: punti 3
- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
- una annualità: punti 0,5
- due annualità: punti 1
- tre annualità: punti 1,5
- quattro o più annualità: punti 2
Si ricorda che, in base a quanto previsto dall’art.11 comma 14, della legge 3 maggio 1999 n.124: “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dall’1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5) -
- Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2;
- Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;
- Corsi di perfezionamento, Master universitari di I e II livello di durata annuale (1500 ore e 60 CFU) con esame finale, coerenti con il sostegno, con almeno 30 cfu nei settori M-PED e M-PSI;
- Abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito di accesso al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione.
Art. 12 – GRADUATORIE 1. La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità è formata sommando rispettivamente il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, oppure in caso di parità di punteggio tra candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
2. In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l’iscrizione a un solo corso.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019 “nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. “sostegno” 30.09.11 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”.
Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI VINCITORI -
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1. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 del presente bando, devono collegarsi al portale bandi ammissione https://ammissioni.unifi.it e immatricolarsi, seguendo le istruzioni ivi pubblicate.
2. I vincitori dei posti sono considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione, salvo i casi di esonero di cui al successivo art. 14, comma 2. Il pagamento può essere effettuato secondo le modalità che sono proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato a pena di esclusione entro la scadenza indicata per le immatricolazioni.
3. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2020/2021.
Art. 14 – QUOTA DI ISCRIZIONE 1. La quota di iscrizione al corso è composta da € 2.500,00 di contributi e € 16 di imposta di bollo sull’iscrizione e deve essere versata in due rate dal seguente importo:
- € 116 di prima rata entro la data di scadenza delle immatricolazioni;
- € 1200 di seconda rata entro il 14 gennaio 2022.
- € 1200 di terza rata entro il 14 febbraio 2022.
Tali versamenti, se effettuati dopo la data di scadenza, saranno assoggettati a un onere amministrativo come da Manifesto degli Studi A.A. 2020/2021. Il mancato pagamento della seconda rata e dell’onere eventualmente maturato non consentirà allo studente di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale. I candidati che desiderano ritirare la pergamena dovranno versare
€ 66 per il rilascio del diploma entro la data di scadenza PagoPA che sarà reso disponibile sui propri servizi online.
2. Sono esonerati dalla quota di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla tassa di iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.
Art. 15 – SOPRANNUMERARI 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
2. Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti termini e modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia all’avviso che sarà pubblicato sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html). I candidati saranno considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione entro la scadenza prevista per la loro immatricolazione.
Art. 16 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA 1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni gli iscritti ai corsi oggetto del presente Bando, prima dell’avvio del tirocinio, devono obbligatoriamente effettuare il corso di formazione on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e superare il relativo test finale.
2. Tutte le informazioni in materia saranno rese disponibili nelle pagine web di Ateneo sui Corsi di specializzazione per il Sostegno alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. L’informativa in materia è disponibile alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
Art. 19 – PUBBLICITÁ E ULTERIORI INFORMAZIONI 1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo di Ateneo, ed è consultabile su TURUL (https://ammissioni.unifi.it) e sulla pagina web dedicata al Sostegno (https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html). Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.
2. Eventuali informazioni sulle procedure o anomalie tecniche vanno richieste e/o segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi assistenza” di TURUL. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di martedì 10 agosto 2021 e dal 18 fino alle ore 13 del 26 agosto.
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi allo 055 2756735 il lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
L’Ateneo sarà chiuso da mercoledì 11 agosto a martedì 17 agosto 2021.
Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Questa Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza in caso di mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati e nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
Firenze, 23 luglio 2021
IL PRORETTORE VICARIO
f.to Prof. Andrea Arnone