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Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2021/2022 -
Il Prorettore Vicario decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetto il bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2021/2022, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 340 (di cui 17 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 13 agosto 2021;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:
- presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d. m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 378, recante "
Titoli di accesso educatore servizi infanzia” (articolo 14 DLgs 65/17) e in particolare l’articolo 9, comma 2, in forza del quale “
I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis “;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17), ed, in particolare l’allegato 18 recante: “
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21”;
VISTA la nota MUR prot. 10806 del 15 aprile 2021 che definisce le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021-2022”;
VISTO il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, recante “
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n.65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21G00078) (GU Serie Generale n. 117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art.16;
VISTO il D.M. 724 del 21 giugno 2021 rubricato “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2021/2022”;
VISTO il D.M. 726 del 24 giugno 2021 rubricato “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, a.a. 2021/2022 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”;
VISTO il D.M. 733 del 25 giugno 2021 rubricato “Definizione dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, sc. formazione primaria e prof san ”;
VISTO il D.M. 756 del 6 luglio 2021 rubricato “Modifica della data di svolgimento della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2021/2022 di cui al D.M. del 21 giugno 2021, prot. n. 724;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2021/2022.
BANDO
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2021/2022, nel limite dei seguenti posti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 340 (di cui 17 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
(1) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
Art. 3 – AMMISSIONE AL TERZO ANNO PER I LAUREATI NELLA CLASSE L-19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - Per l’anno accademico 2021/2022 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis].
- I requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, riportati nell’Allegato B del decreto sopra citato possono essere stati acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare e risultano essere:
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED 42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
- Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, i laureati nella classe L-19 devono inviare all’indirizzo e-mail clmprimaria@st-umaform.unifi.it apposito modulo scaricabile alla pagina della Scuola di Studi umanistici e della formazione https://www.st-umaform.unifi.it/vp-386-domanda-di-valutazione.html entro le ore 23:59 del 13 agosto 2021, termine di scadenza delle iscrizioni alla prova previsto nel successivo articolo 4 del presente Bando.
Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online tramite l’utilizzo dell’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it). La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59 del 13 agosto 2021. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi alla prova con altre modalità. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- Il candidato che non è in possesso delle credenziali dell’Ateneo fiorentino deve registrarsi sull’applicativo TURUL e procedere alla compilazione della domanda (selezionando il concorso “Scienze della formazione primaria”) dalla sezione “Iscriviti ad un concorso”. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti, e procede con la compilazione della domanda. Al termine della compilazione della domanda su TURUL, il candidato deve effettuare il pagamento di € 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte dall’applicativo informatico.
- I candidati in possesso della certificazione della competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione.
- I candidati laureati nella classe L-19 che intendono chiedere l’iscrizione al terzo anno di corso, come specificato all’articolo 3 del presente Bando, devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione.
- Il pagamento deve essere effettuato entro le ore 23:59 del 13 agosto 2021, pena l’esclusione dalla procedura oggetto del presente Bando. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione alla prova di ammissione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
- Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria domanda di partecipazione sull’applicativo TURUL verificando, nella sezione “I tuoi concorsi”, che l’iscrizione alla prova sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “Richiedi assistenza” di TURUL. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di martedì 10 agosto 2021.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2021/22 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 5 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
- Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito form durante la compilazione della domanda di partecipazione al concorso, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto, tra quelli presenti nell’apposito form, per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea e completa certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento dell’invalidità, della disabilità o di DSA da parte delle Autorità preposte, nonché la copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 6 - COMMISSIONE - La nomina della Commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato nel box “Informazioni dalla segreteria” della pagina di TURUL dedicata al presente concorso.
- Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 7 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione si terrà venerdì 17 settembre 2021 presso la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze.
- In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigenti al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Si invitano i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL dove saranno pubblicate in tempo utile le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale.
- Per i motivi di cui al comma precedente, al fine di regolamentare l’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà comunicato loro tramite e-mail, a partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, all’indirizzo fornito in sede di registrazione, per le operazioni di identificazione muniti di:
- documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2), preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione;
- ricevuta di iscrizione al concorso sull’applicativo TURUL.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11:00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10:00 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
- La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, su argomenti di: competenza linguistica e ragionamento logico; cultura letteraria, storico-sociale e geografica; cultura matematico-scientifica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A del D.M. n. 724 del 21 giugno 2021 vengono predisposti:
- quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
Art. 9 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova avrà inizio alle ore 11:00.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
- In sede di prova deve essere utilizzata esclusivamente una penna/pennarello nera/o fornita/o dall’Ateneo.
Art. 10 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA - Sono cause di annullamento della prova:
- l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione, nonché di penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura);
- lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
2.
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e
non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO - La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
- La votazione di cui al comma 1 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
- B1: punti 3
- B2: punti 5
- C1: punti 7
- C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
- La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui all’articolo 8, un punteggio non inferiore a 55/80 salvo il caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati all’articolo 1 del presente Bando; in tal caso si procede con ulteriori scorrimenti dei candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui all’articolo 8, un punteggio inferiore a 55/80 fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente.
- In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art.12 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] - A seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso al corso di laurea magistrale verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se avrà conseguito un punteggio:
- pari o inferiore a 24 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.
- Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno di corso con la partecipazione al corso di recupero specifico per ciascuna area risultata non sufficiente. Le modalità di frequenza saranno pubblicate sul sito http://www.formazioneprimaria.unifi.it/index.php del corso di laurea magistrale.
- Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del corso di laurea magistrale.
Art. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 11, verranno redatte le seguenti tre graduatorie di merito costituite dai candidati che hanno conseguito nella prova scritta di cui all’articolo 8 del presente Bando, un punteggio non inferiore a 55/80:
- graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- graduatoria dei candidati cittadini cinesi inseriti nel Programma Marco Polo.
- Qualora il numero dei candidati ammessi di cui al precedente comma 1 sia inferiore al numero dei posti disponibili per ciascun contingente indicati nell’articolo 1 del presente Bando, si procederà con ulteriori scorrimenti dei candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui all’articolo 8, un punteggio inferiore a 55/80 fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente
- Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL entro venerdì 24 settembre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria (vincitori) dovranno procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di martedì 5 ottobre 2021, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
- L’elenco dei subentranti per scorrimento delle graduatorie è pubblicato sull’applicativo TURUL, nel box “Informazioni dalla segreteria” della pagina dedicata al presente Bando, secondo il calendario che segue, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori per l’immatricolazione. Il rispetto di tali termini è condizione necessaria per perfezionare l’immatricolazione dei subentranti.
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
Venerdì 8 ottobre 2021 | Giovedì 14 ottobre 2021 |
Venerdì 15 ottobre 2021 | Giovedì 21 ottobre 2021 |
Venerdì 22 ottobre 2021 | Giovedì 28 ottobre 2021 |
Venerdì 29 ottobre 2021 | Giovedì 4 novembre 2021 |
- Il 29 ottobre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi scorrimenti.
- Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e degli scorrimenti delle graduatorie nei modi predetti.
- Gli scorrimenti terminano alla data del 31 gennaio 2022.
Art. 14 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 devono collegarsi all’applicativo TURUL e, seguendo le indicazioni presenti, confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e presentare domanda di immatricolazione entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 13.
- L’immatricolazione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 13. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora e la sola presentazione della domanda di immatricolazione senza il pagamento della tassa entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 13, comporta la perdita del posto.
- Per l’anno accademico 2021/2022 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall’università in considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno o al secondo anno, ove non abbiano i requisiti previsti, del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis. L’iscrizione in oggetto avverrà solo previa verifica della disponibilità di posti vacanti di cui al Bando di ammissione ad anni successivi al primo emanato con D.R. 875 (prot.163787) del 10 giugno 2021.
- Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “Regolamento Studente part-time” [D.R. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione.
- Il rispetto dei termini e dei modi sopra descritti è condizione necessaria per perfezionare l’immatricolazione.
Art. 15 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO - I candidati che hanno partecipato alla prova per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo, dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 11 del presente Bando, contattando l’International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 16 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - Le modalità per l’iscrizione ad anni successivi al primo nonché il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo sono resi noti con appositi Bandi sull’applicativo TURUL.
- Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nei Bandi di cui al precedente comma 1; non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’ indirizzo: http://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 19 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Firenze,
12 luglio 2021 IL PRORETTORE VICARIO
f.to Prof. Andrea ArnoneINFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
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Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
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In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
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La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
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