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Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM‐4] e al corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L‐17] per l’A.A. 2021/2022
Il Prorettore Vicario decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetto il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM‐4] e al corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L‐17] per l’A.A. 2021/2022, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di studio | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] | 300 (di cui 30 posti riservati per iscrizione part-time) | 18 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) | 4 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-17] | 150 (di cui 15 posti riservati per iscrizione part-time) | 14 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) | 3 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 8 agosto 2021;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
presupposti giuridici
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la
determinazione delle classi di lauree universitarie (G.U. 6 luglio 2007, n. 155);
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTA la nota MUR prot. 10806 del 15 aprile 2021 che definisce le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021-2022”;
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n.17), ed, in particolare l’allegato 18 recante: “
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21”;
VISTO il d.l. 22 aprile 2021, n.52, recante “
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19” (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
VISTO il d.l. 18 maggio 2021, n.65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (21G00078) (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021) ed in particolare l’art.16;
VISTA la Determinazione del Dirigente Area servizi economali patrimoniali e logistici del 27 maggio 2021 n. 739 (prot. 152975) avente ad oggetto l’Affidamento di accordo quadro finalizzato all’espletamento dei servizi dell’organizzazione e gestione delle prove ammissione corsi di studio a numero programmato locale a.a. 2021-2022, affidamento e scritture coan;
VISTO
il decreto ministeriale del 27 maggio 2021, n. 624 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua inglese) a.a. 2021/2022;
VISTO il decreto ministeriale del 24 giugno 2021, n. 727 rubricato “Definizione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla formazione di Architetto a.a. 2021/2022”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2021/2022.
bando
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura [Classe LM-4] e al corso di laurea in
Scienze dell’architettura [Classe L-17] dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2021/2022 nel limite dei seguenti posti:
Corso di studio | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] | 300 (di cui 30 posti riservati per iscrizione part-time) | 18 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) | 4 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-17] | 150 (di cui 15 posti riservati per iscrizione part-time) | 14 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) | 3 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
2. Il “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1,
può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002(*)e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online tramite l’utilizzo dell’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it). La domanda deve essere presentata entro le ore 23:59 dell’8 agosto 2021. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi alla prova con altre modalità. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
2. La prova di ammissione è unica per i corsi di studio del presente bando, pertanto ogni candidato può presentare una sola domanda di partecipazione alla prova. Durante la compilazione della domanda il candidato deve esprimere l’ordine di preferenza per i corsi di laurea per la cui ammissione sostiene la prova.
3. Il candidato che non è in possesso delle credenziali dell’Ateneo fiorentino deve registrarsi sull’applicativo TURUL e procedere alla compilazione della domanda (selezionando il concorso relativo al presente Bando) dalla sezione “Iscriviti a un concorso”. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti, e procede con la compilazione della domanda. Al termine della compilazione della domanda su TURUL, il candidato deve effettuare il pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte dall’applicativo informatico.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro le ore 23.59 dell’8 agosto 2021, pena l’esclusione dalla procedura oggetto del presente Bando. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione alla prova di ammissione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo.
5. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria domanda di partecipazione sull’applicativo TURUL verificando, nella sezione “I tuoi concorsi”, che l’iscrizione alla prova sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” di Turul. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 venerdì 6 agosto 2021.
6. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione.
7. I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo, oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2021/2022 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/)
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
3. Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
4. La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito form durante la compilazione della domanda di partecipazione al concorso, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto, tra quelli presenti nell’apposito form, per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea e completa certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento dell’invalidità, della disabilità o di DSA da parte delle Autorità preposte, nonché la copia di un documento di identità in corso di validità.
5. Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
6. Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
7. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE 1. La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato nel box “informazioni dalla segreteria” della pagina di TURUL dedicata al presente concorso.
2. Alla commissione è rimessa la responsabilità di valutare le criticità che potranno emergere durante lo svolgimento della prova e che saranno segnalate dall’ente erogatore, responsabile della sorveglianza.
3. La commissione provvede inoltre, su segnalazione dell’ente erogatore, in merito alle cause di annullamento della prova, previste all’articolo 8 del presente bando.
Art. 6 – DATA, MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova di ammissione si svolge in modalità remota il giorno mercoledì 8 settembre 2021. Entro i 5 giorni antecedenti la data della prova i candidati riceveranno, dall’indirizzo mail convocazioni@ilmiotest.it, una comunicazione mail contenente le istruzioni per effettuare la verifica dei requisiti tecnici. A seguito di tale verifica, i candidati riceveranno una seconda mail contenente il link per accedere alla prova con data e orario di convocazione alla sessione di prova. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. I candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo email in fase di registrazione e a controllare anche la casella SPAM.
3. È responsabilità del candidato verificare di aver ricevuto l’email di registrazione alla procedura di esame e la successiva email di convocazione alla prova. In caso di mancata ricezione, dovrà sollecitarne l’invio scrivendo a “convocazioni@ilmiotest.it”.
4. La prova di ammissione si svolge in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto.
5. Per il corretto svolgimento della prova i candidati devono disporre dei seguenti dispositivi e connettività:
- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;
- Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps. L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame.
- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o IoS).
6. La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficientemente illuminata e nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/mac.
7. È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risalire a informazioni su dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario).
8. L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.
9. I candidati che, per qualsiasi motivo, non sostengono la prova nella sessione a cui sono iscritti sono considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di quaranta (40) quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia; disegno e rappresentazione; fisica e matematica.
2. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A del D.M. n. 624 del 27 maggio 2021, vengono predisposti:
- otto (8) quesiti di cultura generale;
- sei (6) di ragionamento logico;
- dodici (12) di storia;
- sei (6) di disegno e rappresentazione;
- otto (8) di fisica e matematica.
3. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 70 minuti.
4. Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti da DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando, rispetto a quello definito dal precedente comma 3.
5. Nel caso in cui siano presenti quesiti errati questi verranno neutralizzati e non si terrà conto degli stessi neppure ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
- l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, di dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel precedente articolo 6, comma 5 del presente Bando (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- la presenza nella stanza dove si svolge la prova di altra persona oltre al candidato (fatti salvi i casi di cui all’articolo 4 del presente Bando);
- indossare cuffie o auricolari;
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non determina il punteggio della prova annullata.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 1. Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo sessanta (60) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
2. Non sono inseriti in graduatoria i candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito.
3.In caso di parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica.
4. In caso di ulteriore parità prevale il
candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art.10 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] 1. A seguito del sostenimento della prova di ammissione, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura, sia al candidato che ha concorso per il corso di laurea in Scienze dell’architettura, che avrà conseguito un punteggio pari o inferiore a 6 punti su 12 nei quesiti su argomenti di fisica e matematica, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
2. Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti con il superamento di una prova di verifica dettagliatamente descritta nel Corso Integrativo di Istituzioni di Matematiche.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere l’esame di profitto Istituzioni di Matematiche.
4. I candidati sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio oggetto del presente bando seguendo le disposizioni di cui al successivo art. 12, indipendentemente dal punteggio ottenuto nei quesiti di fisica e matematica, che assume rilevanza esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente articolo.
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 1. In seguito ai risultati della prova, tenuto conto del corso di studio selezionato da parte di ciascun candidato nella domanda di partecipazione e del punteggio conseguito nella prova di ammissione, per ogni corso di studio saranno elaborate tre specifiche graduatorie di merito come segue:
- graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo.
2. Ai sensi dell’art.2, comma 3, del D.M. n. 727 del 24-06-2021 i posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria dei candidati extra Unione Europea residente all’estero e dei candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo, sono resi disponibili, con riguardo al medesimo corso di studio di cui al precedente articolo 1 del presente Bando, nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n.286, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie, fatte salve, ove possibile, eventuali e antecedenti compensazioni dei posti disponibili, effettuate dagli Atenei all’interno dello stesso contingente riservato ai candidati extra Unione Europea residenti all’estero.
3. Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL entro venerdì 24 settembre 2021. I candidati utilmente collocati in graduatoria (vincitori) dovranno procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di martedì 5 ottobre 2021, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
4. L’elenco dei subentranti per scorrimento delle graduatorie è pubblicato sull’applicativo TURUL, nel box “informazioni dalla segreteria” della pagina dedicata al presente Bando, secondo il calendario che segue, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori per l’immatricolazione. Il rispetto di tali termini è condizione necessaria per perfezionare l’immatricolazione dei subentranti.
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
Venerdì 8 ottobre 2021 | Giovedì 14 ottobre 2021 |
Venerdì 15 ottobre 2021 | Giovedì 21 ottobre 2021 |
Venerdì 22 ottobre 2021 | Giovedì 28 ottobre 2021 |
Venerdì 29 ottobre 2021 | Giovedì 4 novembre 2021 |
5. Il 29 ottobre 2021, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi scorrimenti.
6. Gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie, saranno messi a disposizione a favore di coloro che abbiano effettuato la prova per l’accesso ai corsi di laurea di cui al precedente articolo 1, per l’anno accademico 2021/2022, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione delle graduatorie e degli scorrimenti delle graduatorie nei modi predetti.
8. Gli scorrimenti terminano alla data del 31 gennaio 2022.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI 1. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 devono collegarsi all’applicativo TURUL e, seguendo le indicazioni presenti, confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e presentare domanda di immatricolazione entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11.
2. L’immatricolazione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11. Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora e la sola presentazione della domanda di immatricolazione senza il pagamento della tassa entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11, comporta la perdita del posto.
3. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione.
4. Il rispetto dei termini e dei modi sopra descritti è condizione necessaria per perfezionare l’immatricolazione.
Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno partecipato alla prova per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo, dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 11 del presente Bando, contattando l’International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 14 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 1. Le modalità per l’iscrizione ad anni successivi al primo nonché il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo sono resi noti con appositi Bandi sull’applicativo TURUL.
2. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nei Bandi di cui al precedente comma 1; non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’ indirizzo: http://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 17 - PUBBLICITÁ 1. Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile sull’applicativo Turul all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Firenze, 7 luglio 2021
IL PRORETTORE VICARIO
f.to Prof. Andrea Arnone (*) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.