Indice dei contenuti
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA [CLASSE LM-41] E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA [CLASSE LM-46] PER L’A.A. 2020/2021 -
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe LM-41] e in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] | 365 (di cui 19 posti riservati per iscrizione part-time) | 15 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] | 33 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 2 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 0 |
- l’iscrizione è online su www.universitaly.it e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro le ore 12:00 del 29 luglio 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI D.R. Rep. n. 693 Prot. n. 93337 del 3/07/2020 VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree magistrali (G.U. 9 luglio 2007, n. 157);
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n, 270;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lettere q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTA la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 2020, n. 218 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2020/2021”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 236 e relativo allegato, rubricato “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 240 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi non ue residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2020, n. 243 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) A.A. 2020/2021”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] e
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021 nel limite dei seguenti posti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] | 365 (di cui 19 posti riservati per iscrizione part-time) | 15 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] | 33 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 2 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 0 |
2. Il “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che,
nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come
studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
3.I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002
([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad
almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una
prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1. L’iscrizione alla prova di ammissione è articolata in due fasi; i candidati devono ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti per entrambe le fasi.
2. Ai sensi del D.M. n. 218 del 16 giugno 2020,
Allegato 2 ciascun candidato deve presentare la richiesta di
partecipazione alla prova esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). Il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un
test psicoattitudinale,
avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
a) la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l’orientamento accademico e l’orientamento professionale del candidato;
b) La seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti per l'accesso ai corsi di studio, secondo la ripartizione per materia definita dall’art. 7 del presente Bando.
Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.
3. L’iscrizione on line sul portale
Universitaly è attiva dal
giorno
1 luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno
23 luglio 2020. Al termine dell’iscrizione verrà rilasciato un
codice etichetta alfanumerico che dovrà essere inserito in fase di registrazione sull’applicativo
TURUL come indicato al successivo comma 6 del presente articolo. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro i termini indicati nel successivo comma 7.
4. All’atto dell’iscrizione alla prova sul portale
Universitaly il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.
Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15:00 (GMT+2) del 23 luglio 2020. Farà in ogni caso fede l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per
prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.
5
. Il candidato è obbligato a sostenere il test nella sede indicata dal CINECA all’atto dell’iscrizione, come previsto nell’
allegato 1,
punto 8, lett. a) del D.M. 218 del 16/6/2020 che prevede che
“In considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza”.
I candidati dei
paesi non dell’Unione Europea residenti all’estero sostengono la prova di
ammissione nella sede indicata come prima preferenza.
6. Successivamente all’iscrizione di cui al comma 2 il candidato deve
collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it,
registrarsi, iscriversi al concorso “
Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria” nella sezione “
iscriviti a un concorso” e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone e procede con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti.
Al termine della procedura il sistema consentirà di
effettuare il pagamento di euro 100,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità che saranno proposte nell’applicativo informatico.
7. Il pagamento del contributo di euro 100,00 deve essere effettuato
entro le ore 12:00 del 29 luglio 2020. Il pagamento del contributo entro detto termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è considerato
regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo se iscritto nei termini sul portale Universitaly e dopo aver effettuato il pagamento del contributo di euro 100. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione
online sul portale Universitaly non dà diritto alla partecipazione alla prova.
8. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo
TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “
i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito.
Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo
. 9. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla stessa.
10. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati ai precedenti comma.
11. I candidati
extra Unione Europea residenti all’estero e i
candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare
specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/21 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con
certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi
ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata
, nonché di un
tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “
linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un
tempo aggiuntivo pari a un
massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti
strumenti compensativi:
calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario;
formulario;
tavola periodica degli elementi;
mappa concettuale;
personal computer,
tablet,
smartphone e altri
strumenti similari.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può
essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19,
con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
3. La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it
, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un
unico file pdf,
pena la mancata concessione dei benefici,
idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un
documento di identità in corso di validità. 4. Il
mancato invio della documentazione o
l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o
l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. Le richieste sono valutate dal
CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA
residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una
traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE 1. La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA 1. La prova di ammissione si terrà
giovedì 3 settembre 2020 presso
la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze.
2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemilogica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate nelle pagine web di TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it,
Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, dove saranno pubblicate in tempo utile
le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale. 3. Per i motivi di cui al comma precedente, al fine di regolamentare l’accesso alla sede concorsuale, i
candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà comunicato loro tramite e-mail, a partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova,
all’indirizzo fornito in sede di registrazione, per le operazioni di identificazione muniti di:
documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2), preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione;
attestazione di
iscrizione sul portale Universitaly;
ricevuta di
iscrizione al concorso sull’applicativo TURUL.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova. 4. I
candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
5. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 12.00,
le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 11,15 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati.
Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo. 6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A del D.M. n. 218 del 16 giugno 2020, vengono predisposti:
- dodici (12) quesiti di cultura generale;
- dieci (10) di ragionamento logico;
- diciotto (18) di biologia;
- dodici (12) di chimica;
- otto (8) di fisica e matematica.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 8 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova avrà inizio alle
ore 12:00.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di
100 minuti.
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (
ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (
ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
5. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
6. In sede di prova deve essere utilizzata
esclusivamente una penna data in dotazione dall’Ateneo.
7. È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
8. Il candidato deve
obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati al momento della consegna dell’elaborato.
9. Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il segno X scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio.
10. Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura circolare, la risposta è considerata comunque non data.
11. A conclusione della prova, il candidato viene invitato a raggiungere una
postazione dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla Commissione, nella quale troverà:
- una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il facsimile della scheda anagrafica;
- le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre.
12. Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e apporre una delle
due etichette sulla scheda anagrafica e l’altra sul modulo risposte. L’apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il candidato deve, quindi,
sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato deve inserire la
scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata e, successivamente, recarsi in altra postazione dedicata ove inserisce il
modulo risposte in apposito contenitore chiuso e all’uopo predisposto, avendo cura di inserire all’interno del predetto contenitore la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato,
a faccia in giù, rivolta verso il basso.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1.
Sono cause di annullamento della prova:
a) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
b) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari,
webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
c) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
d)l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
e) l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO 1. Per la
valutazione della prova sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti (-0,4) per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
2. In caso di
parità di punteggio, nell'ordine della graduatoria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
3. In caso di ulteriore parità prevale il
candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
4. I candidati dei paesi
dell’Unione Europea e dei paesi non dell’Unione Europea UE di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002, sono
idonei all’ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoloi 1 del presente bando se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova,
un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria. 5. Ai candidati dei paesi non dell’Unione Europea residenti all’estero e ai candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 4, in conformità con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria ed in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all’art. 46 del DPR n. 394/1999.
Tali candidati sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati di cui al presente comma che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito. Art.11 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] 1. A coloro che si saranno collocati in posizione utile per l’iscrizione ai corsi di studio oggetto del presente Bando ma che avranno ottenuto un
punteggio inferiore a 4 punti nei quesiti su argomenti di fisica e matematica, saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). 2. Le modalità di assolvimento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi saranno comunicate dall’Ateneo entro il
mese di settembre e pubblicate sul sito della Scuola di Scienze della Salute Umana http://www.sc-saluteumana.unifi.it/.
3. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà per lo studente di
iscriversi al “secondo anno con riserva” che sarà sciolta in caso di assolvimento degli OFA entro il 31 marzo dell’anno successivo. Se lo studente entro tale data non avrà assolto gli OFA viene iscritto al
primo anno ripetente. Nell’iscrizione con riserva lo studente può presentare il piano di studio ma non può sostenere gli esami del secondo anno.
4. I candidati sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio oggetto del presente Bando seguendo le disposizioni di cui al successivo art. 12, indipendentemente dal punteggio ottenuto nei quesiti di fisica e matematica, che assume rilevanza esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente articolo.
Art. 12 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, verranno redatte le seguenti tre graduatorie:
- graduatoria nazionale unica, per i candidati dei paesi dell’Unione Europea e dei paesi non dell’Unione Europea residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002. L’immatricolazione è disposta in relazione alla collocazione in graduatoria che viene redatta tenuto conto dei posti definiti e delle opzioni espresse.
- graduatoria a cura dell’Ateneo per i candidati dei paesi non dell’Unione Europea residenti all’estero;
- graduatoria a cura dell’Ateneo per i candidati cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.
2. Ai sensi del D.M. n. 218 del 16 giugno 2020,
Allegato 2, l’assegnazione dei posti sarà effettuata con le seguenti modalità:
- Il giorno 17 settembre 2020, il Cineca, per conto del Ministero dell’Università e della ricerca, pubblica esclusivamente il punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta sul portale Universitaly, nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.
- Il giorno 25 settembre 2020, sulla propria pagina riservata del portale Universitaly, i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.
- Il giorno 29 settembre 2020 viene pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale Universitaly, la graduatoria nazionale di merito nominativa.
- All’atto di ogni scorrimento di graduatoria il candidato che:
a) rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta
ASSEGNATO ed è tenuto a immatricolarsi
presso la sede e il corso cui è
assegnato entro i termini stabiliti al successivo articolo 13. In caso di mancato rispetto dei termini,
il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
b) non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta
PRENOTATO su una scelta successiva. In tal caso il candidato può immatricolarsi nella sede e nel corso dove risulta prenotato nei termini stabiliti al successivo articolo 13, ovvero attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Qualora il candidato
PRENOTATO si immatricoli nella sede in cui è prenotato, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse.
- Il giorno 29 settembre 2020, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili presso le Università, sull'area riservata agli studenti, sono pubblicati i nominativi di coloro che risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e viene fornito a ciascun Ateneo l'elenco di tali candidati.
3. Il
funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascun corso dei corsi di laurea del presente Bando ai fini dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
a) il giorno
29 settembre 2020 sono
pubblicate sul sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “
assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “
prenotato” ovvero come “
in attesa”;
b) I candidati
ASSEGNATI devono provvedere all’immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. I candidati
PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. Al fine di consentire l’adeguata gestione della graduatoria nazionale, è in ogni caso stabilito, sia per i candidati
ASSEGNATI sia per i candidati
PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un
termine massimo di quattro giorni per l’immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La
mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la
rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di
quattro giorni. I candidati
PRENOTATI che non esercitano tale possibilità
non decadono dalla graduatoria.
c) Entro
cinque giorni dal termine di cui alla lettera a), e comunque entro le
ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi sabati e festivi, ogni Università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.
d) Entro
cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore
12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi,
tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly.
In assenza di conferma di interesse il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse.
Di
detta decadenza, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso automatico in area riservata. Avverso detto avviso, senza nessuna ulteriore comunicazione o contestazione da parte del Ministero dell’università e della ricerca, può essere presentato ricorso avanti il
TAR del Lazio nei sessanta giorni successivi o avanti il Presidente della Repubblica nei centoventi giorni successivi alla pubblicazione nell’area riservata di ogni candidato; in assenza di impugnazione in ordine alla decadenza nei termini indicati, il ricorso proposto avverso altri motivi inerenti la mancata iscrizione in uno dei corsi di laurea prescelti, non sana l’avvenuta decadenza.
e) Il giorno
9 ottobre 2020, il CINECA, ricevute le comunicazioni di cui alla lettera c), procede, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse, alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria con le procedure indicate nelle lettere b), c) e d).
f) I successivi scorrimenti delle graduatorie replicano le procedure e le tempistiche indicate nelle lettere b), c) e d).
4. La
mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l’Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell’area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla formazione ed allo scorrimento delle graduatorie, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.
5. Il giorno
29 settembre 2020 sono
pubblicate all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it le graduatorie dei candidati extra Unione Europea residenti all’estero e dei cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo.
6
. La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l’esclusione irrevocabile dal procedimento concorsuale. Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI 1. I candidati
ASSEGNATI e i candidati
PRENOTATI devono
collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it, ed
entro un termine massimo di 4 (quattro) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi sabati e festivi, devono
confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico, effettuare la procedura di iscrizione al corso.
2. L’iscrizione al corso
si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i
termini perentori indicati nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come
studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione e verificati i requisiti di accesso al beneficio.
4. La mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nei presente articolo comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale in
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] e in Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] per l’A.A.2020/2021. Art. 14 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 13 del presente Bando, presso
International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 15 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 1. Le
iscrizioni ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, per le quali non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, è sempre subordinata
all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza,
nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuali.
2. Le modalità per
l’iscrizione ad anni successivi al primo nonché il
numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo saranno resi noti con apposito Bando pubblicato nell’Albo online nonché sull’applicativo
TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it.
3. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nei Bandi di cui al precedente comma 2, non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi. Art. 16 - OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITÁ 1. Gli iscritti ai corsi oggetto del presente Bando sono sottoposti a visita di idoneità sanitaria e devono frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) sono altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
2. Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie potranno richiedere agli studenti informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiederà pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserverà di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR),relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 19 - PUBBLICITÁ 1. Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.