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Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe LM-41] e in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] per l’A.A. 2020/2021 -
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e chirurgia [Classe LM-41] e in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] | 365 (di cui 19 posti riservati per iscrizione part-time) | 15 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] | 33 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 2 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 0 |
- l’iscrizione è online su www.universitaly.it e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 23 luglio 2020. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro le ore 12:00 del 29 luglio 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
ALL. 1) PRESUPPOSTI GIURIDICIDI D.R. Rep. n. 693 Prot. n. 93337 del 3/07/2020 VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree magistrali (G.U. 9 luglio 2007, n. 157);
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 19 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n, 270;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lettere q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTA la lettera del 26 maggio 2020, prot. n. 001-397-GEN/2020 con la quale la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane rende nota la disponibilità degli atenei a utilizzare tutte le proprie sedi, anche se non sia attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, al fine di ridurre al minimo lo spostamento dei candidati tra regioni per l’espletamento delle prove ad accesso programmato nazionale;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 2020, n. 218 e relativi allegati, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2020/2021”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 236 e relativo allegato, rubricato “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 240 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi non ue residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 giugno 2020, n. 243 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) A.A. 2020/2021”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] e
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021 nel limite dei seguenti posti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Medicina e Chirurgia [Classe LM-41] | 365 (di cui 19 posti riservati per iscrizione part-time) | 15 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Odontoiatria e Protesi Dentaria [Classe LM-46] | 33 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 2 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 0 |
2. Il “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che,
nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come
studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
3.I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002
([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad
almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una
prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1. L’iscrizione alla prova di ammissione è articolata in due fasi; i candidati devono ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti per entrambe le fasi.
2. Ai sensi del D.M. n. 218 del 16 giugno 2020,
Allegato 2 ciascun candidato deve presentare la richiesta di
partecipazione alla prova esclusivamente in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). Il candidato, all'atto dell'iscrizione, potrà eseguire un
test psicoattitudinale,
avente carattere facoltativo, nonché effettuare la simulazione proposta, secondo le seguenti sezioni:
a) la prima sezione contiene settantadue domande che esplorano il profilo di personalità, l’orientamento accademico e l’orientamento professionale del candidato;
b) La seconda sezione prevede la somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla estrapolati dalle prove effettuate negli anni precedenti per l'accesso ai corsi di studio, secondo la ripartizione per materia definita dall’art. 7 del presente Bando.
Al termine della somministrazione dei sessanta quesiti di cui al precedente punto b) il candidato potrà acquisire il punteggio ottenuto e verificare le risposte date, corrette e/o errate.
3. L’iscrizione on line sul portale
Universitaly è attiva dal
giorno
1 luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno
23 luglio 2020. Al termine dell’iscrizione verrà rilasciato un
codice etichetta alfanumerico che dovrà essere inserito in fase di registrazione sull’applicativo
TURUL come indicato al successivo comma 6 del presente articolo. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test entro i termini indicati nel successivo comma 7.
4. All’atto dell’iscrizione alla prova sul portale
Universitaly il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere.
Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alle ore 15:00 (GMT+2) del 23 luglio 2020. Farà in ogni caso fede l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine. Per
prima preferenza utile si intende, nell’ordine delle preferenze indicate, l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, risulta immatricolabile.
5
. Il candidato è obbligato a sostenere il test nella sede indicata dal CINECA all’atto dell’iscrizione, come previsto nell’
allegato 1,
punto 8, lett. a) del D.M. 218 del 16/6/2020 che prevede che
“In considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da Covid-19, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza”.
I candidati dei
paesi non dell’Unione Europea residenti all’estero sostengono la prova di
ammissione nella sede indicata come prima preferenza.
6. Successivamente all’iscrizione di cui al comma 2 il candidato deve
collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it,
registrarsi, iscriversi al concorso “
Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria” nella sezione “
iscriviti a un concorso” e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone e procede con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti.
Al termine della procedura il sistema consentirà di
effettuare il pagamento di euro 100,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità che saranno proposte nell’applicativo informatico.
7. Il pagamento del contributo di euro 100,00 deve essere effettuato
entro le ore 12:00 del 29 luglio 2020. Il pagamento del contributo entro detto termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è considerato
regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo se iscritto nei termini sul portale Universitaly e dopo aver effettuato il pagamento del contributo di euro 100. Il pagamento non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione
online sul portale Universitaly non dà diritto alla partecipazione alla prova.
8. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo
TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “
i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito.
Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo
. 9. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla stessa.
10. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati ai precedenti comma.
11. I candidati
extra Unione Europea residenti all’estero e i
candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare
specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/21 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con
certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi
ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata
, nonché di un
tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “
linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un
tempo aggiuntivo pari a un
massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti
strumenti compensativi:
calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario;
formulario;
tavola periodica degli elementi;
mappa concettuale;
personal computer,
tablet,
smartphone e altri
strumenti similari.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può
essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19,
con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
3. La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it
, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un
unico file pdf,
pena la mancata concessione dei benefici,
idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un
documento di identità in corso di validità. 4. Il
mancato invio della documentazione o
l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o
l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. Le richieste sono valutate dal
CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA
residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una
traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE 1. La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA 1. La prova di ammissione si terrà
giovedì 3 settembre 2020 presso
la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze.
2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemilogica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate nelle pagine web di TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it,
Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, dove saranno pubblicate in tempo utile
le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale. 3. Per i motivi di cui al comma precedente, al fine di regolamentare l’accesso alla sede concorsuale, i
candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà comunicato loro tramite e-mail, a partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova,
all’indirizzo fornito in sede di registrazione, per le operazioni di identificazione muniti di:
documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2), preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione;
attestazione di
iscrizione sul portale Universitaly;
ricevuta di
iscrizione al concorso sull’applicativo TURUL.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova. 4. I
candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
5. Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 12.00,
le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 11,15 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati.
Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo. 6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato A del D.M. n. 218 del 16 giugno 2020, vengono predisposti:
- dodici (12) quesiti di cultura generale;
- dieci (10) di ragionamento logico;
- diciotto (18) di biologia;
- dodici (12) di chimica;
- otto (8) di fisica e matematica.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 8 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova avrà inizio a