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Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali per l’A.A. 2020/2021
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- nell’ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale n. 23139 del 26 agosto 2020 rubricato “Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali anno accademico 2020/2021”, sono stati assegnati a questo Ateneo per l’anno accademico 2020/2021 per il primo anno n. 95 posti.
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 9 ottobre 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in particolare, il Capo III;
VISTO la Legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo ";
VISTO il Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, e in particolare l’art. 16, comma 5, che dispone che
l’accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6 secondo il quale
le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti; VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera d);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che
nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il Decreto Rettorale 26 aprile 2001, n. 458 con il quale è stato istituita la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
VISTO il Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, rubricato “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” e, in particolare, l’articolo 2;
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
VISTA la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare, l’art. 41, comma 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lett. q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Interministeriale
del 26 luglio 2020, n. 23139, recante “Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali anno accademico 2020/2021”;
VISTO il Decreto Interministeriale
del 26 luglio 2020, n. 23140, recante “Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali A. A. 2020-2021”;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esame per l’ammissione, per l’anno accademico 2020/2021, alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali per il conseguimento del diploma di Specialista in Professioni Legali.
- Nell’ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale, con Decreto Interministeriale 26 agosto 2020, n. 23139, rubricato “Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali anno accademico 2020/2021”, sono stati assegnati a questo Ateneo per l’A.A. 2020/2021 per il primo anno n. 95 posti.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Sono ammessi al concorso i laureati dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza [Classe LMG-01], di laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S] e di laurea in Giurisprudenza conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M 509/99.
- Sono ammessi alla prova, con riserva, anche i candidati che alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione del 9 ottobre 2020 non sono ancora in possesso del titolo accademico ma lo conseguano comunque in data anteriore alla prova stessa del 29 ottobre 2020.
- Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di selezione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 23:59 del 9 ottobre 2020. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso “Professioni Legali” nella sezione “iscriviti a un concorso e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 30,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
- Il pagamento del contributo di euro 30,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 9 ottobre 2020. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 30.
- Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/2021 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE - La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio ed è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito Comitato di vigilanza ed il Responsabile del Procedimento. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla Commissione giudicatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare espletamento delle prove di esame.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione si svolgerà il giorno 29 ottobre 2020. A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, ciascun candidato potrà visualizzare la sede della prova e l’aula assegnata nella sezione “I tuoi concorsi” sull’applicativo TURUL.
- I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopra indicati in sede di prova alle ore 08:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della attestazione di iscrizione scaricata dall’applicativo TURUL. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate nelle pagine web di TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, dove saranno pubblicate in tempo utile le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA -
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1. Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova che consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame.
- Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione giudicatrice autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
- Dal momento in cui la Commissione giudicatrice autorizza l’apertura delle buste non sarà più consentito l’accesso ai candidati alla prova.
- In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA -
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- Sono cause di annullamento della prova:
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati;
- l’apposizione sul compito (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’apertura del plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della Commissione giudicatrice.
- L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione giudicatrice e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI -
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- Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 60 (sessanta) punti, dei quali 50 (cinquanta) punti per la valutazione della prova d’esame, 5 (cinque) punti per la valutazione del curriculum e 5 (cinque) punti per il voto di laurea.
- La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 2 del Decreto Interministeriale 26 agosto 2020, n. 23139, come segue:
- laureati secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999:
- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
- laurea conseguita entro 5 anni accademici 1 punto
- laurea conseguita oltre 5 anni accademici 0 punti
- 30/30 4 punti
- 29/30 3 punti
- 28/30 2 punti
- 27/30 1 punto
- valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):
- 110/110 e lode 5 punti
- 110-109/110 4 punti
- 108-107/110 3 punti
- 106-105/110 2 punti
- 104-102/110 1 punto
- Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004:
- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
- laurea conseguita entro 6 anni accademici 1 punto
- laurea conseguita oltre 6 anni accademici 0 punti
- media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale):
- 30/30 4 punti
- 29/30 3 punti
- 28/30 2 punti
- 27/30 1 punto
- valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti):
- 110/110 e lode 5 punti
- 110-109/110 4 punti
- 108-107/110 3 punti
- 106-105/110 2 punti
- 104-102/110 1 punto
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- In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice sulla base del punteggio complessivo calcolato ai sensi del precedente articolo 10.
- La graduatoria è pubblicata sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it entro venerdì 13 novembre 2020. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di giovedì 19 novembre 2020, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
- L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati, pertanto i candidati sono tenuti a consultare regolarmente le informazioni pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it per prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto. La mancata osservanza dei termini e di quanto sopra comporterà l’esclusione irrevocabile dal procedimento concorsuale.
- La graduatoria si chiude alla data del 31 dicembre 2020. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
venerdì 20 novembre 2020 | giovedì 26 novembre 2020 |
venerdì 27 novembre 2020 | giovedì 3 dicembre 2020 |
venerdì 4 dicembre 2020 | giovedì 10 dicembre 2020 |
venerdì 11 dicembre 2020 | giovedì 24 dicembre 2020 |
lunedì 28 dicembre 2020 | giovedì 31 dicembre 2020 |
Art. 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it per confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11 del presente Bando.
- L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11 del presente Bando.
- La mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nel presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
Art. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale 26 agosto 2020, n. 23139, il Responsabile del Procedimento (ex lege 241/90, art. 5, comma 1) è nominato nel Decreto Rettorale di costituzione della Commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 15 - PUBBLICITA’ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati con motivato provvedimento del direttore amministrativo (ex articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 26 agosto 2020, n. 23139).
INFORMATIVA SELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.