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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER L’A.A. 2020-2021
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di laurea magistrale | POSTI A.A. 2020/2021 |
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1] | 70 (di cui 4 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2] | 25 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 15 ottobre 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
D.R. Rep. n. 915 Prot. n. 121316 del 28/08/2020 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;
VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5022, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante “Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251”;
VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'articolo 1, comma 10;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n, 270;
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lettere q), s);
VISTO
Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 12 giugno 2020, n. 213, “Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’A.A. 2020/2021” e relativi allegati;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 240 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi non ue residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 239 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie a.a. 2020/2021”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo, nell’ambito del complessivo numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021, per i quali si indica il numero di posti disponibili per le immatricolazioni:
Corso di laurea magistrale | POSTI A.A. 2020/2021 |
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1] | 70 (di cui 4 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2] | 25 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
2. Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore. I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
3. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale del comma precedente senza dover sostenere la prova e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative, coloro:
- ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, commi 1 e 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, da almeno due anni alla data del D.M. 12 giugno 2020, n. 213;
- che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del D.M. 12 giugno 2020, n. 213, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del D.M. 12 giugno 2020, n. 213, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
2. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1]:
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM/SNT 2]:
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM/SNT 3]:
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM/SNT 4]:
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione, ai sensi della legge n. 42/1999.
3. Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I titoli di studio conseguiti all’estero consentono l’ammissione se soddisfano le condizioni richieste dall’art. 39 del D.lgs 286 del 25 luglio 1998, così come modificato dall’art. 26 della L. 189 del 2002, e dell’art. 46 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999. È richiesta altresì l’abilitazione all’esercizio della professione in Italia.
4. Sono ammessi a partecipare anche gli studenti iscritti al 3° anno di corso di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, a condizione che conseguano il titolo di laurea entro il 27 ottobre 2020. Entro tale data è obbligatorio trasmettere all’indirizzo titoli.magistralisanitarie@unifi.it un’autocertificazione attestante il conseguimento del titolo. Il mancato conseguimento del titolo di laurea nei termini suddetti comporta l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE 1. Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei corsi di cui all’articolo 1 del presente bando.
2. La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio è attivo fino alle ore 23:59 del 15 ottobre 2020. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione.
Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo. 3. I titoli posseduti dovranno essere dichiarati nell’applicativo informatico TURUL di cui al precedente comma 2. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. I titoli presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 2 non saranno valutati.
4. Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso nella sezione nella sezione “iscriviti a un concorso. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone e procede con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
5. Il pagamento del contributo di euro 50,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2020. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50.
6. Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
7. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
8. I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/21 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA 1. Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo.
La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di
3 anni oppure in
epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può
essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19,
con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
3. La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
4. Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
5. Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE 1. La commissione composta da docenti è nominata con decreto del Rettore e prevede una suddivisione in sottocommissioni in considerazione della pluralità di discipline dei corsi di laurea magistrale e delle peculiarità organizzative dei corsi. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
2. Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA 1. La prova di ammissione avrà luogo
venerdì 30 ottobre 2020 presso la
Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze. 2. In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemilogica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate nelle pagine web di TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, dove saranno pubblicate in tempo utile
le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, al fine di regolamentare l’accesso alla sede concorsuale, i
candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà comunicato loro tramite e-mail a partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova,
all’indirizzo fornito in sede di registrazione, per le operazioni di identificazione muniti di:
- documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2), preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione;
- attestazione di iscrizione al concorso sull’applicativo TURUL.
4. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova. La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I
candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del
passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
5. Per consentire il regolare avvio della prova alle
ore 11,00,
le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati.
Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo. 6. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentano a sostenere la prova sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di
80 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, sulla base dei programmi di cui all’
Allegato 1 del D.M. 12 giugno 2020, n. 213, su argomenti di:
- trentadue (32) quesiti di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto (18) quesiti di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci (10) quesiti su regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- dieci (10) quesiti di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- dieci (10) quesiti su scienze umane e sociali.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca www.miur.it.
Art. 8 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova avrà inizio alle
ore 11:00.
2. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di
due ore.
3. Ai candidati con invalidità, con disabilità (
ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (
ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
4. I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
5. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
6. In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
7. È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule
telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
a) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
b) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
c) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
d) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
e) l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE TITOLI 1. Per la valutazione del candidato la Commissione ha a disposizione
100 (cento) punti, dei quali
80 (ottanta) riservati alla prova scritta e
20 (venti) ai titoli.
2. Per la valutazione della
prova scritta (max 80 punti)
si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti (-0,25) per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
3. La valutazione dei
titoli accademici e
professionali (max 20 punti) per la
classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
B) con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/1982 | punti 5 |
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2 |
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2 |
4. La valutazione dei
titoli accademici e
professionali (max 20 punti) per le
classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
B) con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5 |
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
5. In
caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli,
prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali.
6. In caso di
ulteriore parità prevale il
candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI ED ELENCO AMMESSI IN SOVRANNUMERO 1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, verranno definite dalla Commissione le
singole graduatorie per ogni corso di laurea magistrale e definito l’elenco degli ammessi in sovrannumero.
2. Le
graduatorie e l’elenco degli
ammessi in sovrannumero sono pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it entro
venerdì 13 novembre 2020. I candidati utilmente collocati in graduatoria e i candidati in sovrannumero dovranno procedere con l’immatricolazione entro
le ore 13:00 di giovedì 19 novembre 2020, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
3. L’elenco dei subentranti per scorrimento delle singole graduatorie, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato
sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il
seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi
termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto: Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
venerdì 20 novembre 2020 | giovedì 26 novembre 2020 |
venerdì 27 novembre 2020 | giovedì 3 dicembre 2020 |
venerdì 4 dicembre 2020 | giovedì 10 dicembre 2020 |
venerdì 11 dicembre 2020 | giovedì 24 dicembre 2020 |
lunedì 28 dicembre 2020 | giovedì 31 dicembre 2020 |
4. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati, pertanto i candidati sono tenuti a consultare regolarmente le informazioni pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it per prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto. La mancata osservanza dei termini e di quanto sopra comporterà l’esclusione irrevocabile dal procedimento concorsuale.
5. La graduatoria si chiude alla data del 31 dicembre 2020. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI E AMMESSI IN SOVRANNUMERO 1. I candidati
vincitori dei posti e i candidati
in sovrannumero di cui all’articolo 1 del presente Bando, devono
collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it, e, seguendo le indicazioni presenti, devono
confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i
termini perentori indicati nel precedente articolo 11 del presente Bando.
2. L’iscrizione al corso
si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11 del presente Bando.
3. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come
studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione e verificati i requisiti di accesso al beneficio.
4. La mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nel presente articolo comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie della Scuola di Scienze della salute umana dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2020/2021.
Art. 13 – ISCRIZIONI AL SECONDO ANNO DI CORSO 1. L’
iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, per la quale non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, è sempre subordinata
all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di studio, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza,
nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
2. Le modalità per
l’iscrizione al secondo anno di corso nonché il
numero dei posti disponibili al secondo anno di corso sono resi noti con apposito Bando pubblicato nell’Albo online nonché sull’applicativo
TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it.
3. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nei Bandi di cui al precedente comma 2, non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi. Art. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITÁ 1. Gli iscritti ai corsi oggetto del presente Bando sono sottoposti a visita di idoneità sanitaria e devono frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) sono altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
2. Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie potranno richiedere agli studenti informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiederà pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserverà di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
2. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 4 maggio 2016.
Art. 17 - PUBBLICITÁ 1. Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
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In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
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di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
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