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Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per l’A.A. 2020/2021
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono 22, di cui n. 20 posti riservati ai cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia e n. 2 posti prioritariamente riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 17 settembre 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett.c);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” e in particolare l’Allegato 1 (G.U. del 15 giugno 2006 n. 137 - supplemento ordinario n. 147);
VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4/08/2000 e 2/04/2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16/03/2007 e 19/02/2009;
VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lett. q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTA la delibera assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici in data 8 luglio 2020, con la quale la Scuola, date le disposizioni sopra richiamate in merito alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha stabilito che, per l’A.A. 2020/2021, la prova di ammissione si svolga esclusivamente in modalità orale e le date di sostenimento dei colloqui;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetta presso questo Ateneo la selezione per titoli ed esami per l’ammissione, per l’anno accademico 2020/2021, alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per il conseguimento del diploma di Specialista in Beni archeologici, per un numero complessivo di posti n. 22 disponibili al primo anno, di cui n. 20 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni e n. 2 posti prioritariamente riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, le cui domande di ammissione siano state presentate all’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio.
- I curricula attivati per l’anno accademico 2020/2021 sono i seguenti: Archeologia preistorica e protostorica, Archeologia classica, Archeologia tardo-antica e medievale, Archeologia orientale.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Possono partecipare alla selezione di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Sono ammessi alla selezione i laureati dei corsi di laurea magistrale in Archeologia [Classe LM-2] o di laurea specialistica in Archeologia [Classe 2/S], che abbiano conseguito fra laurea triennale e laurea specialistica/magistrale almeno 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari dell’Ambito 1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici, definiti dall’Allegato 1) al D.M. 31 gennaio 2006 e qui sotto elencati:
- L-ANT/01 Preistoria e protostoria
- L-ANT/02 Storia greca
- L-ANT/03 Storia romana
- L-ANT/04 Numismatica
- L-ANT/06 Etruscologia e antichità italiche
- L-ANT/07 Archeologia classica
- L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale
- L-ANT/09 Topografia antica
- L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica
- L-FIL-LET/01 Civiltà egee
- L-OR/01 Storia del vicino oriente antico
- L-OR/02 Egittologia e civiltà copta
- L-OR/03 Assiriologia
- L-OR/05 Archeologia e storia dell’arte del vicino oriente antico
- L-OR/06 Archeologia fenicio-punica
- L-OR/11 Archeologia e storia dell’arte musulmana
- L-OR/16 Archeologia e storia dell’India e dell’Asia centrale
- L-OR/20 Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia orientale
- GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
- BIO/08 Antropologia
- Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 equiparata ope legis a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l’accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio è attivo fino alle ore 23:59 di giovedì 17 settembre 2020. Oltre tale scadenza il collegamento è disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso “Beni Archeologici” nella sezione “iscriviti a un concorso e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispone e procede con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 30,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
- I titoli posseduti devono essere dichiarati, ai sensi e per effetti del D.P.R. 445/2000, nell’applicativo informatico TURUL di cui al precedente comma 1 che richiede anche l’upload della documentazione a supporto di quanto dichiarato. Qualora detta documentazione, o parte di essa, superi il peso di 2 GM il candidato, entro e non oltre le ore 23:59 del 17 settembre 2020, deve:
- compilare e sottoscrivere il modulo disponibile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e rinviarlo tramite upload nello stesso applicativo TURUL, accompagnato esclusivamente dal frontespizio della tesi e dalla prima pagina delle altre attestazioni;
- inviare per e‐mail all’indirizzo specializzazioni.lettere@unifi.it, indicando in oggetto: “Trasmissione documentazione per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Archeologia A.A. 2020/21” la documentazione completa accompagnata dal modulo di cui al punto sub a) e copia di un documento di identità in corso di validità.
I
titoli non dichiarati in domanda e presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 1
non saranno valutati.
- Il pagamento del contributo di euro 30,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 17 settembre 2020. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 30.
- Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto è attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- Per nessun motivo può essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/2021 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE - La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI 1. La prova di ammissione si svolgerà in
modalità remota su pc tramite
Google Meet, nei seguenti giorni:
- martedì 6 ottobre 2020
- mercoledì 7 ottobre 2020
- giovedì 8 ottobre 2020
A partire da
3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, i candidati riceveranno una
comunicazione via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione dove verrà indicato
il giorno e l’orario preciso di convocazione. I
candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di registrazione e a controllare anche la casella SPAM.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- La prova di ammissione si svolgerà in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto.
- Per il corretto svolgimento della prova i candidati devono disporre dei seguenti dispositivi e connettività:
- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;
- Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps.
- La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficiente illuminata e nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare nell’inquadratura della webcam del pc/mac.
- È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario).
- L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non sostengono la prova nella giorno e nell’orario in cui sono stati convocati, sono considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - La prova di ammissione consiste in un colloquio su tematiche archeologiche.
Il candidato deve, inoltre, dare
prova di conoscenza di lingue antiche attinenti a ciascun indirizzo come segue:
- per l’indirizzo classico il candidato dovrà dare prova di comprensione scritta delle lingue antiche greco e latino;
- per l’indirizzo medievale il candidato dovrà dare prova di comprensione scritta della lingua latina;
- per l’indirizzo preistorico e orientale non è richiesta la conoscenza di lingue antiche.
Tutti i candidati devono dar prova di conoscenza di una
lingua straniera moderna (a scelta fra inglese, francese, tedesco, spagnolo) che abbia rilevanza negli studi del settore.
Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
- l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, di dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel precedente articolo 6, comma 3 del presente Bando (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- la presenza nella stanza dove si svolge la prova di altra persona oltre al candidato (fatti salvi i casi di cui all’articolo 4 del presente Bando;
- indossare cuffie o auricolari;
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e
non determina il punteggio della prova annullata.
Art. 9– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI - Per la valutazione del colloquio sono attribuiti al massimo settanta (70) punti-
- La valutazione dei titoli, nella misura di 30 punti, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. Costituiscono titoli:
- fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, così determinati:
Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti |
Inferiore a 99 | 0 | 103 | 1,50 | 108 | 3,00 |
99 | 0,30 | 104 | 1,80 | 109 | 3,30 |
100 | 0,60 | 105 | 2,10 | 110 | 4,00 |
101 | 0,90 | 106 | 2,40 | 110 e lode | 5,00 |
102 | 1,20 | 107 | 2,70 | | |
- fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea specialistica o magistrale, oppure della laurea del precedente ordinamento, nei settori scientifico-disciplinari dell’Ambito 1. Conoscenze e contestualizzazione di beni archeologici definiti dall’Allegato 1) del D.M. 31/01/2006, sopra elencati nell’articolo 2, comma 2, con votazioni così determinate:
- Voto di esame inferiore a 27 = 0 Punti
- Voto di esame da 27 a 29 = 0,25 Punti
- Voto di esame 30 = 0,50 Punti
- Voto di esame 30 e lode = 0,75 Punti
- fino a un massimo di 10 punti per la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alla specializzazione. La tesi viene considerata come lavoro scientifico non stampato, in caso di pubblicazione non verrà valutata una seconda volta;
- fino a un massimo di 10 punti per le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specializzazione, così determinati:
- da 1 a 3 punti (in base all’Impact Factor) per lavoro scientifico indicizzato, secondo il seguente criterio:
Impact factor | Punti |
Inferiore a 1 | 1 |
Tra 1 e 3 | 2 |
Superiore a 3 | 3 |
- 0,5 punti per lavoro scientifico non indicizzato;
- 0,25 punti per poster e abstract congressuali.
- In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 10 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 9, sono elaborata due graduatoria di merito:
- graduatoria comprendente i cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- graduatoria comprendente i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. I posti eventualmente risultati non coperti nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero sub b.) potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’articolo 26 della legge n. 189/2002.
- Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
- Le graduatorie sono pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it entro giovedì 15 ottobre 2020. I candidati utilmente collocati in graduatoria devono procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di mercoledì 21 ottobre 2020, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 11.
- L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
- Il 12 novembre 2020, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, sono altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
- Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
- Le graduatorie si chiudono alla data del 31 dicembre 2020. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici |
giovedì 22 ottobre 2020 | mercoledì 28 ottobre 2020 |
giovedì 29 ottobre 2020 | mercoledì 4 novembre 2020 |
giovedì 5 novembre 2020 | mercoledì 11 novembre 2020 |
giovedì 12 novembre 2020 | mercoledì 18 novembre 2020 |
Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 devono collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le indicazioni presenti, devono confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10.
- L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 10.
- La mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero devono presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 10 del presente Bando, presso International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 13– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 15 - PUBBLICITA’ - Il presente Decreto è pubblicato nell’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA SELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
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Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
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FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
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I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
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