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Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2020/2021
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 285 (di cui 15 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 28 agosto 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. a);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233), recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del d. m. 3 novembre 1999, n. 509, alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 378, recante "
Titoli di accesso educatore servizi infanzia” (articolo 14 DLgs 65/17) e in particolare l’articolo 9, comma 2, in forza del quale “
I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis “;
CONSIDERATO che per la giurisprudenza amministrativa, relativamente all’ A.A. 2012/13, il decreto n. 243/2012 e il conseguente decreto rettorale, sono stati ritenuti illegittimi “
nella sola parte in cui prevedono l’ammissione al corso di laurea in questione dei soli studenti che abbiano conseguito nelle prove preselettive una soglia minima di punteggio pari a 55/80 punti, anche in caso di mancata integrale copertura dei posti messi a disposizione” (sentenza del Tar Lazio n. 11712/2019, pubblicata il 10.10.2019) e che, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, relativamente all’A.A. 2019/20, la giurisprudenza amministrativa ritiene che “
l’efficacia della contestata previsione - secondo cui nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi - debba essere sospesa, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria in questione fino alla totale copertura di tali posti” (ordinanze cautelari del Tar Lazio nn. 8459/2019 e 8463/2019);
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lettere q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 12 giugno 2020, n. 214 e relativo allegato A, rubricato “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 26 giugno 2020, n. 240 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi non ue residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria A.A. 2020/2021”;
VISTO
il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 giugno 2020, n. 237 e relativo allegato, rubricato “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria A.A. 2020/2021”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2020/2021, per un numero complessivo di posti disponibili al primo anno di n. 295 posti così suddivisi:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 285 (di cui 15 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
- I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 – AMMISSIONE AL TERZO ANNO PER I LAUREATI NELLA CLASSE L-19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - Per l’anno accademico 2020/2021 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis].
- I requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, riportati nell’Allegato B del decreto sopra citato possono essere stati acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare e risultano essere:
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED 42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
- Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, i laureati nella classe L-19 devono inviare all’indirizzo e-mail clmprimaria@st-umaform.unifi.it apposito modulo scaricabile alla pagina della Scuola di Studi umanistici e della formazione https://www.st-umaform.unifi.it/vp-386-domanda-di-valutazione.html entro le ore 23:59 del 28 agosto 2020, termine di scadenza delle iscrizioni alla prova previsto nel successivo articolo 4 del presente Bando.
- L’iscrizione al terzo anno dei laureati triennali nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 e che hanno superato la prova di ammissione per l’anno accademico 2020/21, è comunque subordinata all’ineludibile limite del numero di posti disponibili per il terzo anno che saranno resi noti con apposito Bando pubblicato nell’Albo Ufficiale online e sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 23:59 del 28 agosto 2020. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso “Scienze della formazione primaria” nella sezione “iscriviti a un concorso e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
- I candidati in possesso della certificazione della competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione della pagina https://ammissioni.unifi.it.
- I candidati laureati nella classe L-19 che intendono chiedere l’iscrizione al terzo anno di corso come specificato all’articolo 3 del presente Bando, devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione della pagina https://ammissioni.unifi.it.
- Il pagamento del contributo di euro 50,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 28 agosto 2020. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50.
- Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/21 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 5 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità - dell’Ateneo fiorentino.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 6 - COMMISSIONE - La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto del Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 7 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione si terrà mercoledì 16 settembre 2020. La sede della sarà resa nota con apposito avviso pubblicato nell’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it entro sette giorni prima la data di svolgimento della prova.
- In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Ateneo fiorentino metterà in essere tutte le misure previste dalle disposizioni vigente al momento della prova, applicabili sull’intero territorio nazionale, al fine di assicurare, sia nella fase di accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle prove, sia nelle fasi successive, il distanziamento fisico e sociale tra i candidati stessi nonché l’adozione, da parte dei candidati e di tutti gli altri soggetti presenti, delle misure igieniche personali e ambientali previste dalla normativa emergenziale. Le disposizioni saranno pubblicate nelle pagine web di TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, Si invitano pertanto i candidati a consultare periodicamente l’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, dove saranno pubblicate in tempo utile le eventuali misure da adottare per l’accesso alla sede concorsuale.
- Per i motivi di cui al comma precedente, al fine di regolamentare l’accesso alla sede concorsuale, i candidati dovranno presentarsi all’orario che verrà comunicato loro tramite e-mail, a partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, all’indirizzo fornito in sede di registrazione, per le operazioni di identificazione muniti di:
- documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2), preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione;
- ricevuta di iscrizione al concorso sull’applicativo TURUL.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 12.00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 11,15 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
- La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A del D.M. n. 214 del 12 giugno 2020:
- Competenza linguistica e ragionamento logico;
- Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- Cultura matematico-scientifica.
- I quesiti di cui al precedente comma 2 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
- I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 9 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova avrà inizio alle ore 12:00.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
- In sede di prova deve essere utilizzata esclusivamente una penna data in dotazione dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati ed è causa di annullamento della prova interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 10 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova: - lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
- l’utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo riposte all’interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e\o correzioni al modulo risposte.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e
non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO - La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
- La votazione di cui al comma 1 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
- B1: punti 3
- B2: punti 5
- C1: punti 7
- C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
- La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui al comma 1, un punteggio non inferiore a 55/80 salvo il caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati all’articolo 1 del presente Bando; in tal caso si procede con ulteriori scorrimenti dei candidati che hanno conseguito un punteggio inferiore a 55/80 fino alla integrale copertura dei posti definiti nell’ambito di ciascun contingente.
- In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art.12 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] - A seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso al corso di laurea magistrale verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se avrà conseguito un punteggio:
- pari o inferiore a 24 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.
- Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno di corso con la partecipazione al corso di recupero specifico per ciascuna area risultata non sufficiente. Le modalità di frequenza saranno pubblicate sul sito http://www.formazioneprimaria.unifi.it/index.php del corso di laurea magistrale.
- Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del corso di laurea magistrale.
Art. 13 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI 1. Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 11, verranno redatte le seguenti
tre graduatorie di merito costituite dai candidati che hanno conseguito nella prova scritta di cui all’articolo 8 del presente Bando, un punteggio non inferiore a 55/80:
a)graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
b)graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
c)graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo.
Qualora il
numero dei candidati ammessi di cui al precedente comma 1 sia inferiore al numero dei posti disponibili per ciascun contingente indicati nell’articolo 1 del presente Bando, si procederà alla definizione di una
ulteriore graduatoria, per ciascun contingente di posti, costituita dai candidati che hanno conseguito nella prova scritta del sopra citato articolo 8, un
punteggio inferiore a 55/80.
2. Le
graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it entro
venerdì 25 settembre 2020.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere con l’immatricolazione entro
le ore 13:00 di giovedì 1° ottobre 2020, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 14.
3. L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato
sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il
seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi
termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione Scienze della formazione primaria [LM-85bis] A.A. 2020/2021 |
venerdì 2 ottobre 2020 | giovedì 8 ottobre 2020 |
venerdì 9 ottobre 2020 | giovedì 15 ottobre 2020 |
venerdì 16 ottobre 2020 | giovedì 22 ottobre 2020 |
venerdì 23 ottobre 2020 | giovedì 29 ottobre 2020 |
4. Il 23 ottobre 2020, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
5. Gli interessati
non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
6. Le graduatorie si chiudono alla data del
31 dicembre 2020. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria
. 7. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. Art. 14 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 13.
- L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 13.
- Il laureato nella classe L-19 in possesso dei requisiti accertati di cui all’articolo 3 del presente Bando che ha superato la prova, per l’iscrizione al terzo anno di corso, si immatricola seguendo la procedura di cui al precedente comma 1 a prescindere dalla sua posizione in graduatoria, fermo restando la disponibilità di posti al terzo anno di corso di cui al Bando di ammissione agli anni successivi emanato con D.R. n. 700 (prot. 94565) del 6 luglio 2020, a cui si fa rinvio. Il laureato nella classe L-19 che non risulta essere in possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione al terzo anno di corso, ai fini dell’immatricolazione al primo anno del corso di laurea magistrale, deve risultare in posizioni utile in graduatoria ai fini dell’assegnazione del posto.
- Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione e verificati i requisiti di accesso al beneficio.
- La mancata la mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nei presente articolo comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis] per l’anno accademico 2020/2021.
Art. 15 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 13 del presente Bando, presso
International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 16 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, per la quale non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
- Le modalità per l’iscrizione ad anni successivi al primo nonché il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo sono resi noti sul Bando di ammissione agli anni successivi al primo emanato con D.R. n. 700 (prot. 94565) del 6 luglio 2020, pubblicato nell’Albo Ufficiale online nonché sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nel Bando di cui al precedente comma 2, non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 19 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
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