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Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] per l’A.A. 2020/2021
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] per l’anno accademico 2020/2021, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] | 480 (di cui 24 posti riservati per iscrizione part-time) | 10 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 10 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 23:59 del giorno 28 agosto 2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTO il decreto legislativo 25 agosto 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in particolare l’articolo 39, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 2, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie (G.U. 6 luglio 2007, n. 155);
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTE
le delibere del Senato Accademico del 29 aprile 2020 e del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020, che hanno definito, ai sensi della Legge 264/99, nelle more dell’emanazione del previsto decreto ministeriale, la programmazione locale per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] per l’anno accademico 2020/2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, rubricato “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 1 lettere q) ed s);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’art. 1 co. 1 lettere q), s);
VISTA la nota prot. n. 692 del 28 aprile 2020 del Ministero della salute contenente il verbale relativo al parere, reso in data 22 aprile 2020, dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 concernente: “
progressiva riorganizzazione delle attività "in presenza" delle università, degli istituti di formazione superiore e dei centri di ricerca, ad esito della c.d. fase di lockdown.” ove, a pag. 53, si prevede, in particolare, che:” 5.
le attività di selezione di candidati come gli esami di ammissione per corsi a numero programmato (corsi di laurea, scuole di specializzazione ecc.) devono essere svolte, laddove non sia possibile il ricorso a modalità a distanza, adottando misure che garantiscano il distanziamento fisico e l’adozione di mascherine in tutte le fasi della prova”;
VISTE le disposizioni interministeriali del 16 giugno 20 recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in Italia, presso le istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] dell’Università degli Studi di Firenze, per l’A.A.2020/2021, per un numero complessivo di posti disponibili al primo anno di n. 500 posti così suddivisi:
Corso di laurea | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze dell’educazione e della formazione [L-19] | 480 (di cui 24 posti riservati per iscrizione part-time) | 10 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 10 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
- I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 23:59 del 28 agosto 2020. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL il candidato deve iscriversi al concorso “Scienze dell’educazione e della formazione” nella sezione “iscriviti a un concorso e completare l’iscrizione. Il candidato già iscritto ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accede all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consente di effettuare il pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova secondo le modalità proposte nell’applicativo informatico.
- Il pagamento del contributo di euro 50,00 deve essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro le ore 23:59 del 28 agosto 2020. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. Il candidato è regolarmente iscritto e quindi ammesso a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50.
- Il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda di preiscrizione tramite l’apposita Banca dati UNIVERSITALY ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’anno accademico 2020/21 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Al candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Il candidato può essere ammesso allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui è in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta deve essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- Le richieste sono valutate dal CESPD - Centro di Studi e ricerche per le problematiche della disabilità dell'Ateneo fiorentino.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE - La nomina della commissione composta da docenti è effettuata con decreto Rettore, pubblicato sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova di ammissione si svolgerà in modalità remota il giorno venerdì 18 settembre 2020 all’orario indicato nella email di convocazione.
Qualche giorno dopo la chiusura delle preiscrizioni i candidati riceveranno una comunicazione via mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione dove verranno descritte le modalità per lo svolgimento della prova e l’orario preciso di convocazione. I candidati sono invitati a verificare di aver inserito correttamente l’indirizzo mail in fase di registrazione e a controllare anche la casella SPAM.
La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- La prova di ammissione si svolgerà in un ambiente virtuale sorvegliato da remoto.
- Per il corretto svolgimento della prova i candidati devono disporre dei seguenti dispositivi e connettività:
- PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.12, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser;
- Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. L’abilitazione all’esame è comunque subordinata al system check nel quale verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di esame.
- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android o IoS).
- La stanza dove il candidato svolgerà la prova dovrà essere sufficiente illuminata e nella stanza potrà essere presente solo il candidato che deve svolgere la prova. Durante lo svolgimento della prova, la porta della stanza dovrà rimanere chiusa e dovrà rientrare nell’inquadratura del dispositivo mobile o della webcam del pc/mac.
- È compito del candidato assicurarsi che l’inquadratura non comprenda oggetti presenti nella stanza che possano far risalire a informazioni sui dati sensibili e/o personali (libri, fotografie e vestiario).
- L’intero svolgimento della prova verrà registrato e potrà essere visionato dalla commissione anche dopo lo svolgimento della prova stessa.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non sostengono la prova nella sessione a cui sono iscritti saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - Il Test online consiste nella soluzione di quaranta (40) quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le quattro indicate, sui seguenti argomenti:
- Ragionamento logico: 10 quesiti;
- Comprensione linguistica: 10 quesiti;
- Comprensione del testo: 15 quesiti;
- Conoscenze del profilo professionale e dei contesti lavorativi: 5 quesiti.
- Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo massimo di 1 ora e 15 minuti.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
Art. 8 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova: - l’introduzione nonché l’utilizzo, nella stanza dove si svolge la prova, da parte del candidato, di dispositivi aggiuntivi (ovvero ulteriori: monitor, tastiere, mouse) oltre a quelli necessari indicati nel precedente articolo 6, comma 3 del presente Bando (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- la presenza nella stanza dove si svolge la prova di altra persona oltre al candidato (fatti salvi i casi di cui all’articolo 4 del presente Bando;
- indossare cuffie o auricolari;
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e
non determina il punteggio della prova annullata.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA - Per la valutazione del test verrà attribuito un punteggio tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
- In caso di parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art.10 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] - A seguito del sostenimento della prova di ammissione, allo studente che non raggiunga una votazione complessiva pari o superiore a 12 su 40, verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
- L’acquisizione degli obblighi formativi aggiuntivi, che lo studente è tenuto a conseguire durante il primo anno di corso, prevede 25 ore complessive di attività.
- Tali attività saranno svolte:
- in presenza per l’area “Conoscenze del profilo professionale e dei contesti lavorativi” per complessive 10 ore;
- a distanza per le aree “Ragionamento logico, Comprensione linguistica e Comprensione del testo” per complessive 15 ore (5 ore per area).
- Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del Corso di Laurea.
- I candidati sono tenuti ad iscriversi al corso di studio oggetto del presente Bando seguendo le disposizioni di cui al successivo art. 12, indipendentemente dal punteggio ottenuto nei quesiti dell’area di matematica, che assume rilevanza esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente articolo.
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 9, verranno redatte le seguenti tre graduatorie di merito:
- graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo.
- Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it entro venerdì 25 settembre 2020. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere con l’immatricolazione entro le ore 13:00 di giovedì 1° ottobre 2020, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12.
- L’elenco dei subentranti per scorrimento della graduatoria, a seguito di rinuncia o decadenza dei termini dei vincitori di cui al precedente comma 2, è pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it secondo il seguente calendario, in cui sono indicati anche i relativi termini perentori entro cui i subentranti devono perfezionare l’immatricolazione, pena la decadenza dal diritto:
- Il 23 ottobre 2020, con la pubblicazione dell’elenco dei subentranti, saranno altresì indicate le date di pubblicazione degli eventuali successivi subentri.
- Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale, pertanto sono tenuti a prendere visione degli scorrimenti di graduatoria nel modo predetto.
- Le graduatorie si chiudono alla data del 31 dicembre 2020. Dopo tale data l’Università di Firenze non procederà ad ulteriori scorrimenti di graduatoria.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Pubblicazione elenco subentranti per scorrimento graduatoria | Termine per l’immatricolazione Scienze dell’educazione e della formazione [L-19] A.A. 2020/2021 |
venerdì 2 ottobre 2020 | giovedì 8 ottobre 2020 |
venerdì 9 ottobre 2020 | giovedì 15 ottobre 2020 |
venerdì 16 ottobre 2020 | giovedì 22 ottobre 2020 |
venerdì 23 ottobre 2020 | giovedì 29 ottobre 2020 |
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova e, seguendo le indicazioni fornite dall’applicativo informatico effettuare la procedura di iscrizione al corso, entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11.
- L’iscrizione al corso si perfeziona con il pagamento della tassa di iscrizione generata dal sistema entro i termini perentori indicati nel precedente articolo 11.
- Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] durante la procedura di immatricolazione può richiedere l’iscrizione come studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando. La presentazione dell'istanza non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status che verrà attribuito solo successivamente alla chiusura della graduatoria di ammissione e verificati i requisiti di accesso al beneficio.
- La mancata la mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati nei presente articolo comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al corso di laurea in in Scienze dell’educazione e della formazione [Classe L-19] per l’A.A. 2020/2021.
Art. 13 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO 1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 11 del presente Bando, presso
International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 14 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, per la quale non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
- Le modalità per l’iscrizione ad anni successivi al primo nonché il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo sono resi noti con appositi Bandi pubblicati nell’Albo Ufficiale online nonché sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo possono essere presentate esclusivamente entro i termini e secondo le modalità previste nei Bandi di cui al precedente comma 2, non sono accettate domande pervenute con modalità e in tempi diversi.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 17 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
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la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
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MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.