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BANDO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AGLI ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO DEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO NAZIONALE E LOCALE DELLA SCUOLA DI ARCHITETTURA PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021.
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO il “Regolamento Studente part-time”, emanato con Decreto Rettorale n. 1041 (prot. 130637) del 10 agosto 2018, e in particolare l’articolo 9, comma 2, che prevede l’entrata in vigore del regolamento agli studenti iscritti a corsi a numero programmato a decorrere dall’anno accademico 2019/2020;
VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTA la nota Tecnica approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020, di definizione dei criteri per la determinazione del numero dei posti per le iscrizioni agli anni successivi al primo dei corsi a programmazione nazionale e locale;
VISTA la nota del Presidente della Scuola di Architettura del 29 giugno 2020, prot. 90692, con la quale comunica i criteri per l’ammissione agli anni successivi al primo dei corsi di studio a programmazione nazionale e locale afferenti alla Scuola, per l’anno accademico 2020/2021;
VISTA la Tabella dei posti disponibili per iscrizioni ad anni di corso successivi al primo, per l’A.A. 2020/2021, individuati sulla base dei criteri definiti nella nota Tecnica sopra richiamata, dell’Unità Coordinamento delle Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo, con data di estrazione dei dati al 15 maggio 2020 e trasmessa con nota prot 90896 del 30 giugno 2020;
BANDO
Art. 1 - Posti disponibili ad anni successivi al primo 1. È indetto presso questo Ateneo il concorso solo per titoli per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale della Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2020/2021, nel limite dei posti indicati nella Tabella che segue:
Tabella 1 CORSO DI STUDIO | POSTI DISPONIBILI A.A. 2020/2021 |
II° ANNO | di cui part-time | | III° ANNO | | IV° ANNO | | V° ANNO |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico | | | | | | | | |
LM-4 | Architettura | 155 | 16 | | 184 | | 83 | | 84 |
Corsi di laurea | | | | | | | | |
L-4 | Disegno industriale | 8 | 1 | | 39 | | | | |
L-17 | Scienze dell'architettura | 57 | 6 | | 86 | | | | |
2. Il numero dei posti disponibili per l’iscrizione agli anni successivi al primo per l’A.A. 2020/2021 è stato definito esclusivamente dal numero dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti comprensivi dei passaggi interni di corso dell’Università degli Studi di Firenze, o di atti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di riferimento, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione, secondo i criteri definiti nella Nota Tecnica approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente del 23 e 26 giugno 2020.
3. Il numero dei posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione è complessivo ed è dato dalla somma dei posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 189/2002, dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero e dei posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo.
4. I dati sono stati rilevati alla data del 15 maggio 2020 dall’Unità Unità Coordinamento delle Funzioni direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo dell’Ateneo.
5. Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020 (ex art. 9, comma 2), può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore. I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 – Requisiti per la partecipazione 1. All’assegnazione dei posti previsti nella Tabella 1 di cui al precedente articolo 1, possono concorrere gli studenti e i laureati con carriere pregresse che intendano proseguire gli studi in un anno di corso successivo al primo e che siano in possesso dei requisiti di carriera di cui al successivo articolo 3 del presente Bando. Nello specifico possono partecipare al bando di selezione:
a. gli studenti di Università italiane o straniere, iscritti nell’A.A. 2019/2020, che chiedono il trasferimento al medesimo corso di studio o a corso di studio diverso rispetto a quello di provenienza.
Gli studenti provenienti da Università straniere devono essere altresì in possesso dei requisiti prescritti dalla circolare MIUR per l’A.A. 2020/2021 disponibile sul sito
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
b. gli studenti dell’Ateneo fiorentino, iscritti nell’A.A. 2019/2020 ad altro corso di studio, che chiedono il passaggio a un corso di studio del presente Bando;
c. I laureati di Università italiane o estere che chiedono l’iscrizione con abbreviazione di corso a un corso di studio del presente Bando;
2. Non è richiesto il superamento di alcuna prova di ammissione.
Art. 3 - Criteri di ammissione per gli anni successivi al primo 1. Criteri per essere ammessi agli anni successivi:
1.a Per l’ammissione ad anni successivi al primo del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura [Classe LM-4] occorre essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti:
- per il II° anno di corso: almeno 40 CFU;
- per il III° anno di corso: almeno 100 CFU;
- per il IV° anno di corso: almeno 160 CFU;
- per il V° anno di corso: almeno 220 CFU;
In ogni caso per poter partecipare al suddetto bando per la prosecuzione degli studi in anni successivi al primo il candidato deve essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU nei SSD accanto a ciascun anno di corso sotto indicati:
CDS LM-4 ARCHITETTURA C.U. (QUINQUENNALE) |
II anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 8 | ICAR/17 | 8 | ICAR/18 | 6 | | III anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 10 | ICAR/17 | 8 | ICAR/18 | 8 | ICAR/12 | 8 | ICAR/14 | 12 | ICAR/08 | 6 | ICAR/20-21 | 6 | |
IV anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 10 | ICAR/17 | 12 | ICAR/18 | 12 | ICAR/12 | 12 | ICAR/14 | 16 | ICAR/08 | 10 | ICAR/20-21 | 10 | ICAR/19 | 6 | | V anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 10 | ICAR/17 | 16 | ICAR/18 | 16 | ICAR/12 | 16 | ICAR/14 | 24 | ICAR/08 | 16 | ICAR/20-21 | 16 | ICAR/19 | 8 | |
1.b Per l’ammissione ad anni successivi al primo al
corso di laurea in Disegno industriale [Classe L-4] e al
corso di laurea in Scienze dell’architettura [L-17] occorre essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti:
- per il II° anno di corso: almeno 40 cfu;
- per il III° anno di corso: almeno 100 cfu;
In ogni caso per poter partecipare al suddetto bando per la prosecuzione degli studi in anni successivi al primo il candidato deve essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU nei SSD accanto a ciascun corso di laurea e anno di corso sotto indicati:
- Per il corso di laurea in Disegno industriale [Classe L-4]:
CDS L- 4 DISEGNO INDUSTRIALE (TRIENNALE) |
II anno SSD | CFU | ICAR/13 | 6 | ICAR/17 | 6 | | III anno SSD | CFU | ICAR/13 | 12 | ICAR/17 | 6 | |
- Per il corso di laurea in Scienze dell’architettura [Classe L-17]:
CDS L- 17 SCIENZE DELL’ARCHITETTURA (TRIENNALE) |
II anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 8 | ICAR/17 | 8 | ICAR/18 | 6 | | III anno SSD | CFU | MAT/03 - 05 | 10 | ICAR/17 | 8 | ICAR/18 | 8 | ICAR/12 | 8 | ICAR/14 | 12 | ICAR/08 | 6 | ICAR/20-21 | 6 | |
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 1. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo per i corsi di cui al presente Bando, si presenta esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 23:59 di venerdì 31 luglio 2020. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi con altre modalità agli anni successivi al primo.
2. I candidati che vogliono presentare la propria candidatura per i corsi di studio del presente Bando, dovranno presentare una domanda per ciascun corso di studio.
3. Il candidato deve autocertificare in sede di domanda tramite l’apposita maschera dell’applicativo TURUL gli esami sostenuti e registrati in carriera per i quali richiede il riconoscimento per il presente bando, con indicazione dei crediti conseguiti entro la data di scadenza del bando e relativa valutazione.
4. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta, in un unico file pdf, ovvero:
-
programmi degli esami sostenuti per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti per il presente bando (
non dovuti dagli studenti dell’Ateneo fiorentino).
- gli
studenti iscritti in Università estere devono produrre, la documentazione rilasciata dall’Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di valore in loco, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto e i relativi programmi didattici in lingua italiana;
- gli studi compiuti, se svolti presso
Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal
Diploma Supplement, fermo restando l’obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti. Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una corrispondenza nell’Ordinamento italiano previsto per il Corso di studio richiesto.
5. Nel caso in cui le dichiarazioni presentate dall’interessato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) l’interessato decadrà automaticamente dal diritto al trasferimento, passaggio o abbreviazione di corso e da ogni beneficio eventualmente maturato.
6. Al termine della procedura il sistema consentirà di effettuare il pagamento di euro 30,00 quale contributo di partecipazione alla selezione. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento del contributo dovrà essere effett
ato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro il termine di scadenza della domanda di iscrizione indicato nel precedente comma 1. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione.
7. Gli interessati sono invitati a consultare lo stato della propria domanda sull’applicativo TURUL collegandosi https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito.
8. Per nessun motivo potrà essere effettuato il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla selezione.
Art. 5 – Criteri per la valutazione delle domande 1. Le istanze verranno valutate dai Comitati per la Didattica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria e del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, costituiti ai sensi dell’art. 33 comma 10 dello Statuto, in base ai criteri indicati per ciascun corso di studio nell’articolo 3 del presente Bando.
2. I Comitati valutano le domande pervenute tenuto conto:
- della congruità del programma didattico degli esami sostenuti;
- del numero di crediti formativi universitari (CFU) riconoscibili (o dei crediti equivalenti secondo la normativa dello Stato di provenienza) e delle votazioni riportate negli esami
3. Nella valutazione dei programmi ai fini della convalida degli esami, i Comitati possono richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento.
4. Sulla base dei crediti formativi (CFU) riconosciuti i Comitati indicano per ciascuno studente se può essere iscritto all’anno da lui richiesto.
5. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, ai fini della redazione della graduatoria, sempre che il Comitato verifichi che il contenuto sia analogo:
- sono riconosciuti validi gli insegnamenti con un numero di CFU pari o superiore a quelli previsti nel piano di studio del Corso di Studio verso cui si chiede il trasferimento;
- in caso di insegnamenti con crediti superiori viene riconosciuto il valore dei crediti del Corso di Studio dell’Università degli Studi di Firenze. 6. Il numero totale dei CFU riconosciuti viene attribuito sulla base delle autocertificazioni dichiarate in domanda. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande previsto nell’articolo 4, comma 1 del presente Bando.
Art. 6 – Formazione della graduatoria e assegnazione dei posti ai candidati 1. Qualora il numero di domande sia superiore al numero dei posti disponibili per anno di cui alla Tabella 1 dell’articolo 1 del presente Bando, saranno formulate graduatorie di merito per ogni anno di corso, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 3 del presente Bando.
2. Al fine della formazione della graduatoria si tiene conto del numero totale dei CFU riconosciuti e attribuiti sulla base delle autocertificazioni dichiarate in domanda. Non sono ammesse integrazioni successive alla scadenza della presentazione delle domande indicata nell’articolo 4, comma 1 del presente Bando.
2. A parità di CFU prevale il candidato che proviene dal medesimo corso di studio presso il quale chiede di essere iscritto.
3. In caso di ulteriore parità di CFU prevale la media ponderata dei voti più alta, calcolata sui crediti riconosciuti. Non verranno valutate le lodi, le idoneità e i giudizi. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, i voti verranno convertiti secondo i criteri stabiliti nella “Tabella di conversione dei titoli stranieri” di cui all’Allegato 2, del D.D. n. 859 del 2/5/2019.
4. A seguire, in caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 7 – Pubblicazione delle graduatorie e modalità di iscrizione 1. Le graduatorie, per ciascun corso di studio e per ogni anno di corso, approvate con decreto del Rettore, sono pubblicate entro lunedì 5 ottobre 2020 sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, non saranno inviate comunicazioni personali.
2. I candidati assegnatari di posto sono tenuti, entro il termine perentorio delle ore 13:00 di lunedì 19 ottobre 2020, a versare la quota di contribuzione e a perfezionare la domanda di:
- trasferimento, se già iscritto in altro Ateneo;
- passaggio di corso, se già iscritto a un corso di questo Ateneo;
- iscrizione, se trattasi di abbreviazione di corso.
secondo le modalità indicate nell’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it.
3.Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] può richiedere l’iscrizione come
studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando.
4. Il
mancato versamento della quota di contribuzione e/o la
mancata presentazione della domanda di trasferimento, oppure di passaggio, oppure di iscrizione e della relativa documentazione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati al precedente comma 2 equivale a rinuncia al posto e comporta la decadenza dal diritto all'iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi di studio del presente Bando per l’A.A.2020/2021 non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
5. Si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o mancata iscrizione del candidato vincitore entro il termine assegnato.
6. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a mancate iscrizioni saranno resi noti mediante pubblicazione sull’applicativo TURUL all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it.
7. L’Università si riserva di non assegnare i posti nel caso non vi siano candidati idonei.
Art. 8 – Informazioni e comunicazioni 1. Per ogni informazione di natura didattica, come sui requisiti di carriera, di riconoscimento crediti o, in generale, di valutazione di carriera, i candidati possono rivolgersi alla Scuola di Studi umanistici e della formazione scrivendo al seguente indirizzi e-mail scuola@architettura.unifi.it, indicando in oggetto “Domanda di ammissione anni successivi al primo corso ".
2. Eventuali anomalie di natura tecnica andranno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico TURUL collegandosi https://ammissioni.unifi.it.
3. I servizi di assistenza e supporto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno attivi a partire dalla data di pubblicazione del Bando e sono garantiti fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui all’articolo 4, comma 1 del presente bando.
4. Non verrà dato seguito a richieste pervenute con modalità e tempi diversi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi del presente articolo.
5. Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati sull’applicativo TURUL al seguente indirizzo web https://ammissioni.unifi.it. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati, non saranno inviate comunicazioni personali.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679).
2. I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 10 – Pubblicità 1. Il presente Decreto è pubblicato nell’albo dell’Ateneo ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 11 – Responsabile del procedimento 1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 12 – Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla selezione indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati oppure per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.