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Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2019/2020
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2019/2020, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 11 ottobre 2019;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Corso di laurea magistrale | POSTI A.A. 2019/2020 |
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1] | 70 (di cui 4 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2] | 25 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;
VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5022, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante “Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251”;
VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'articolo 1, comma 10;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n, 270;
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTE le disposizioni interministeriali 2019 recanti «Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l’A.A. 2019/2020»
VISTO
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 aprile 2019, n. 394, “Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’A.A. 2019/2020” e relativi allegati;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2019, n. 597 e relativi allegati, rubricato “Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2019/2020”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2019/2020;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 luglio 2019, n. 678 e relativi allegati, rubricato “Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020”.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO 1. È indetto presso questo Ateneo, nell’ambito del complessivo numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2019/2020, per i quali si indica il numero di posti disponibili per le immatricolazioni:
Corso di laurea magistrale | POSTI A.A. 2019/2020 |
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1] | 70 (di cui 4 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2] | 25 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4] | 35 (di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time) |
2. Il “
Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che,
nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come
studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore. I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
3. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale del comma precedente
senza dover sostenere la prova e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative, coloro:
- ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019, n. 394;
- che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019, n. 394, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del D.M. 30 aprile 2019, n. 394, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1]:
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM/SNT 2]
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM/SNT 3]
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM/SNT 4]
- diploma universitario o diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione;
- titoli abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- Sono altresì ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I titoli di studio conseguiti all’estero consentono l’ammissione se soddisfano le condizioni richieste dall’art. 39 del D.lgs 286 del 25 luglio 1998, così come modificato dall’art. 26 della L. 189 del 2002, e dell’art. 46 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999. È richiesta altresì l’abilitazione all’esercizio della professione in Italia.
- Sono ammessi a partecipare anche gli studenti iscritti al 3° anno di corso di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, a condizione che conseguano il titolo di laurea entro il 22 ottobre 2019. Entro tale data è obbligatorio trasmettere all’indirizzo titoli.magistralisanitarie@unifi.it un’autocertificazione attestante il conseguimento del titolo. Il mancato conseguimento del titolo di laurea nei termini suddetti comporta l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei corsi di cui all’articolo 1 del presente bando.
- La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 13:00 di venerdì 11 ottobre 2019. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- I titoli posseduti dovranno essere dichiarati nell’applicativo informatico TURUL di cui al precedente comma 2. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. I titoli presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente comma e/o oltre i termini sopra definiti al precedente comma 2 non saranno valutati.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL i candidati dovranno iscriversi al concorso nella sezione “i tuoi concorsi” e completare tutta la procedura informatica. I candidati già iscritti ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accedono all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consentirà di stampare il bollettino di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite carta di credito.
- Il pagamento del contributo di euro 50,00 dovrà essere effettuato entro le ore 13:00 di venerdì 11 ottobre 2019. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50,00.
- I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico attivo fino alle ore 13:00 di giovedì 10 ottobre 2019.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato per la partecipazione alla prova, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it , indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE - La commissione composta da docenti sarà nominata dal Rettore e potrà prevedere una suddivisione in sottocommissioni in considerazione della pluralità di discipline dei corsi di laurea magistrale e delle peculiarità organizzative dei corsi. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione avrà luogo venerdì 25 ottobre 2019 presso la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1, Firenze. A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, ciascun candidato potrà visualizzare l’aula assegnata nella sezione “I tuoi concorsi” sull’applicativo TURUL.
- I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della attestazione di iscrizione scaricata dall’applicativo TURUL. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11,00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri oggetti similari per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l’apposito guardaroba prima della fase di identificazione.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1 del D.M. 30 aprile 2019, n. 394, su argomenti di:
- trentadue (32) quesiti di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto (18) quesiti di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci (10) quesiti su regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- dieci (10) quesiti di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- dieci (10) quesiti su scienze umane e sociali.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 8 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova avrà inizio alle ore 11:00.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
- In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
a) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
b) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
c) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
d) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), e d) non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE TITOLI - Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 (cento) punti, dei quali 80 (ottanta) riservati alla prova scritta e 20 (venti) ai titoli.
- Per la valutazione della prova scritta (max 80 punti) si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti (-0,25) per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
- La valutazione dei titoli accademici e professionali (max 20 punti) per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/1982 | punti 5 |
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2 |
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2 |
- La valutazione dei titoli accademici e professionali (max 20 punti) per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione: titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5 |
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
- In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
- In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI ED ELENCO AMMESSI IN SOVRANNUMERO - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, verranno definite dalla Commissione le singole graduatorie per ogni corso di laurea magistrale.
- Saranno ammessi alle Scuole di Specializzazione di cui all’articolo 1 del presente bando coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma.
- Le graduatorie e l’elenco degli ammessi in sovrannumero saranno pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi in sovrannumero, i candidati utilmente collocati in graduatoria e i candidati ammessi in sovrannumero avranno sette giorni lavorativi per procedere all’immatricolazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente Bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari, con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce dopo il termine di cui al precedente comma 4, saranno resi noti mediante pubblicazione sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- Le graduatorie saranno chiuse con decreto dirigenziale entro il termine ultimo del 20 dicembre 2019 e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 31 dicembre 2019.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI E AMMESSI IN SOVRANNUMERO - I candidati vincitori dei posti e i candidati in sovrannumero di cui all’articolo 1 del presente Bando, dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, e immatricolarsi seguendo le istruzioni ivi pubblicate entro il termine indicato nel precedente articolo 11.
- La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati, comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie della Scuola di Scienze della salute umana dell’Università degli Studi di Firenze, oggetto del presente Bando, per l’anno accademico 2019/2020.
Art. 13 – ISCRIZIONI AL SECONDO ANNO DI CORSO - L’iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un Ateneo comunitario ovvero extracomunitario, per la quale non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione, è sempre subordinata all’accertamento, da parte dell’Università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di studio, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza, nonché all’ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.
- Le modalità per l’iscrizione al secondo anno di corso nonché il numero dei posti disponibili al secondo anno di corso saranno resi noti con apposito Avviso pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, nonché nell’Albo Ufficiale online.
Art. 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITÁ - Gli iscritti ai corsi oggetto del presente Bando saranno sottoposti a visita di idoneità sanitaria e dovranno frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) saranno altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
- Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie potranno richiedere agli studenti informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiederà pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserverà di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 16 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA SELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
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Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.