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Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria], per l’A.A. 2018/2019
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria] per l’A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando disponibili al primo anno sono n. 6;
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 19 settembre 2019;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il Decreto ministeriale 16 settembre 1982 (G.U. n. 275 del 6 ottobre 1982) relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione;
VISTA la Legge 2 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett.c);
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” e in particolare l’art. 8 (Scuole di Specializzazione);
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto il riassetto delle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria;
VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”;
VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra le lauree delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
VISTO la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” che ha modificato il DM 1 agosto 2005, e l’allegato contenente gli “Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
VISTA la Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 43: attivazione delle Scuole di Specializzazione no mediche in deroga al comma 1 dell’articolo 8 della legge 401/2000;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 settembre 2016, n. 716 " Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
VISTA la Nota Ministeriale 16 gennaio 2017, prot. 1390 avente per oggetto “Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia di cui al D.I. n. 716/2016. Bandi di Ateneo”;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019.
BANDO
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica [Classe delle Specializzazioni della Fisica sanitaria] dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2018/2019, per un numero complessivo di 6 posti disponibili al primo anno.
- Ai sensi del comma 5 art. 2 del D.P.R. 162/82 è previsto un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari nella misura del 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dal precedente comma 1. Detto contingente è riservato a personale dipendente di Ente Pubblico convenzionato con l’Ateneo fiorentino per esigenze della Scuola di cui si chiede l'ammissione, che già operi nel settore a cui afferisce la Scuola e che sia in possesso del titolo di accesso indicato nel successivo art. 2. Per essere ammesso il candidato deve avere, comunque, superato tutte le prove previste dal presente bando di concorso. Per accedere a detto contingente il candidato deve farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso ed è tenuto a presentare autocertificazione attestante lo stato di servizio con indicazione della struttura di appartenenza, allegando altresì l’autorizzazione rilasciata dall’Ente di appartenenza a frequentare la Scuola prescelta. Per tali candidati i requisiti dichiarati devono permanere per l'intera durata della formazione specialistica.
- In applicazione di quanto disposto dall’art. 2 bis del Decreto-legge n. 42 del 29/3/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 26/5/2016, e come ribadito dalla nota MIUR prot. 1390 del 16/01/2017, le Scuole di Specializzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono attivate senza la previsione di alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza alle Scuole medesime.
- Lo specializzando potrà concorrere al Diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti previste dall’ordinamento della Scuola, come disciplinato dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.
- Lo specializzando viene assegnato alle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola e per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Eventuali periodi presso strutture non facenti parte della rete formativa, per un massimo di 18 mesi, potranno essere autorizzati dal Consiglio della Scuola, ove se ne ravvisi la coerenza col piano formativo ed ordinariamente non prima del secondo anno di corso.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Sono ammessi al concorso i laureati della classe magistrale LM-17 Fisica.
- Sono altresì ammessi alla selezione coloro che sono in possesso di una laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento D.M. 509/99 o una laurea antecedente equiparate ope legis a quelle del nuovo ordinamento indicate come requisito per l’accesso al precedente comma 2, oppure coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente.
- Il candidato che supera il concorso è ammesso alla Scuola a condizione che entro la data di iscrizione come definita nel successivo art.11 del presente bando, consegua l'abilitazione all'esercizio della professione ove non ancora posseduta.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 13:00 del 19 settembre 2019. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL i candidati dovranno iscriversi al concorso “Fisica Medica” nella sezione “i tuoi concorsi” e completare tutta la procedura informatica. I candidati già iscritti a corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accedono all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consentirà di stampare il bollettino di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite carta di credito.
- Il pagamento del contributo di euro 50,00 dovrà essere effettuato entro le ore 13:00 del 19 settembre 2019. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50.
- I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico attivo fino alle ore 13:00 di mercoledì 18 settembre 2019.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONI - La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione consisterà in un test su pc e un colloquio che si terranno lo stesso giorno di giovedì 26 settembre 2019, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, Viale Gaetano Pieraccini, 6, Firenze, Auletta B. A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, ciascun candidato potrà visualizzare l’aula assegnata nella sezione “I tuoi concorsi” sull’applicativo TURUL.
- I candidati dovranno presentarsi alle ore 10:00 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della attestazione di iscrizione scaricata dall’applicativo TURUL. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - Il test su pc consisterà in 80 quesiti (ottanta) a risposta multipla con una sola risposta esatta tra le cinque indicate. La prova verterà su argomenti attinenti la specializzazione come di seguito:
- Fisica generale
- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e loro interazione con la materia: fondamenti
- Principi di funzionamento dei rilevatori
- Radioattività
- Il colloquio verterà su argomenti generali inerenti la Fisica applicata alla Medicina.
Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - Il test avrà inizio alle ore 11:00. Dal momento in cui ha inizio il test non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA 1. Sono cause di annullamento della prova:
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
- per le prove scritte l’apposizione sul compito (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI 1. Per la valutazione del test su pc potrà essere attribuito un punteggio massimo di 80 (ottanta) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti (-0,25) per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
2. Per la valutazione del colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 (venti) punti.
3. La valutazione dei titoli, nella misura di 30 (trenta) punti, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. Costituiscono titoli:
- fino a un massimo di 5 punti per il voto di laurea a partire da una votazione pari a 99 su base 110, così determinati:
Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti | | Voto di laurea | Punti |
Inferiore a 99 | 0 | 103 | 1,50 | 108 | 3,00 |
99 | 0,30 | 104 | 1,80 | 109 | 3,30 |
100 | 0,60 | 105 | 2,10 | 110 | 4,00 |
101 | 0,90 | 106 | 2,40 | 110 e lode | 5,00 |
102 | 1,20 | 107 | 2,70 | | |
- fino a un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di profitto. Gli esami devono essere stati sostenuti per acquisire il titolo utile per l’accesso alla Scuola di Specializzazione, ivi compresi gli esami sostenuti nel corso di laurea triennale. A discrezione motivata della Commissione è possibile valutare fino a un massimo di 7 esami in materie attinenti alla Scuola di Specializzazione nei limiti dei settori di base e caratterizzanti previsti dall’ordinamento ministeriale, con votazioni così determinate:
- Voto di esame inferiore a 27 = 0 Punti
- Voto di esame da 27 a 29 = 0,25 Punti
- Voto di esame 30 = 0,50 Punti
- Voto di esame 30 e lode = 0,75 Punti
- fino a un massimo di 10 punti per la tesi di laurea svolta in discipline attinenti alla specializzazione. La tesi viene considerata come lavoro scientifico non stampato, in caso di pubblicazione non verrà valutata una seconda volta;
- fino a un massimo di 10 punti per le pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla specializzazione, così determinati:
- da 1 a 3 punti (in base all’Impact Factor) per lavoro scientifico indicizzato, secondo il seguente criterio:
Impact factor | Punti |
Inferiore a 1 | 1 |
Tra 1 e 3 | 2 |
Superiore a 3 | 3 |
- 0,5 punti per lavoro scientifico non indicizzato;
- 0,25 punti per poster e abstract congressuali.
-
5. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, verrà elaborata una graduatoria di merito. Saranno ammessi alla specifica Scuola di Specializzazione coloro che si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria di merito.
- La graduatoria sarà pubblicata sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, e saranno indicati i termini e le scadenze per procedere all’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente Bando.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce saranno resi noti mediante pubblicazione sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- Le graduatorie saranno chiuse con decreto dirigenziale.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 12 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE - I vincitori dei posti dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le istruzioni ivi pubblicate, dovranno confermare il posto ed effettuare l’immatricolazione entro i termini di cui al precedente articolo 11, comma 2, del presente Bando.
- La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019.
Art. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA MATERNITÁ - Gli iscritti alla Scuola di Specializzazioni in oggetto del presente Bando saranno sottoposti a visita di idoneità sanitaria e dovranno frequentare i corsi di formazione obbligatoria sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche). Le studentesse in gravidanza (e fino al settimo mese dal parto) saranno altresì soggette alle norme in tema di tutela della maternità.
- Per lo svolgimento di alcune attività di tirocinio le strutture sanitarie potranno richiedere agli studenti informazioni relative alla copertura immunitaria per alcune patologie (titolazione anticorpale specifica) nonché, in caso di esito negativo, la relativa vaccinazione. L'Università di Firenze chiederà pertanto agli studenti la certificazione inerente l'avvenuta vaccinazione, ovvero si riserverà di trattare casi diversi con le più adeguate modalità.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- Gli interessati possono prendere visione dell’informativa in materia disponibile alla pagina (https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf ).
Art. 15 - PUBBLICITA’ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA SELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
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Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.