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Bando di concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2019/2020
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] per l’A.A. 2019/2020, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 305 (di cui 16 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 9 agosto 2019;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
informativa sulla privacy.PRESUPPOSTI GIURIDICI
VISTA
la legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA
la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
VISTA
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, rubricata "
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo " e in particolare l’articolo 3, comma 7;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. a);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’articolo 35;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.»
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a) e gli articoli 5, comma 3, e 6;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l’allegato di cui all’articolo 3;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. n. 3889, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 3 aprile 2012, n. 79, recante "Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 378, recante "
Titoli di accesso educatore servizi infanzia (articolo 14 DLgs 65/17) e in particolare l’articolo 9;
VISTO il “Regolamento in materia di contribuzione studentesca”, emanato con Decreto Rettorale n. 624 (prot. 94117) del 7 giugno 2018;
VISTO
lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l’articolo 49;
VISTO
il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
VISTE le disposizioni interministeriali 2019 recanti "Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l’A.A. 2019/2020";
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 aprile 2019, n. 395 e relativo allegato, rubricato “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria - a.a. 2019-2020”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2019, n. 424 e relativo allegato, rubricato “Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2019 - 2020”;
VISTO
il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 11 giugno 2019, n. 465 e relativo allegato, rubricato “Integrazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai CdL in Scienze della formazione primaria”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 28 giugno 2019, n. 597 e relativi allegati, rubricato “Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2019/2020”;
VISTO
il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2019/2020.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] dell’Università degli Studi di Firenze, per l’anno accademico 2019/2020, per un numero complessivo di posti disponibili al primo anno di n. 315 posti così suddivisi:
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico | posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30/7/2002, n.189, art. 26 | posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero | posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo |
Scienze della formazione primaria [Classe LM-85 bis] | 305 (di cui 16 posti riservati per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) | 5 (di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time) |
- Il “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018], prevede che, nell’ambito complessivo dei posti di cui al precedente comma 1, può essere richiesta l’iscrizione come studente part-time dal candidato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 di detto Regolamento, nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite percentuale definito nel Regolamento didattico del corso di studio, arrotondato all’intero superiore.
- I posti riservati per l’iscrizione con la qualifica di studente part-time eventualmente risultati non coperti possono essere utilizzati per i candidati che richiedono l’iscrizione full-time.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, prevale la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Per l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito in Italia o all’estero. Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e deve consentire, nel Paese nel quale è stato conseguito, l’accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto; qualora nel Paese di provenienza sia richiesta per l’accesso all’Università una prova di idoneità accademica è necessario documentarne il superamento.
Art. 3 – AMMISSIONE AL TERZO ANNO PER I LAUREATI NELLA CLASSE L-19 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE - Per l’anno accademico 2019/2020 i laureati triennali nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, in possesso dei requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis], previo superamento della prova di ammissione con un punteggio minimo di 55/80 per l’anno accademico 2019/20, come indicato nell’articolo 12 del presente Bando.
- I requisiti minimi di cui all’articolo 9, comma 1, del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, riportati nell’Allegato B del decreto sopra citato possono essere stati acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare e risultano essere:
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED 42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.
- Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, i laureati nella classe L-19 devono inviare all’indirizzo e-mail clmprimaria@st-umaform.unifi.it apposito modulo scaricabile alla pagina della Scuola di Studi umanistici e della formazione https://www.st-umaform.unifi.it/vp-386-domanda-di-valutazione.html entro le ore 13:00 del 9 agosto 2019, termine di scadenza delle iscrizioni alla prova previsto nel successivo articolo 5 del presente Bando.
- L’iscrizione al terzo anno dei laureati triennali nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 e che hanno superato la prova di ammissione per l’anno accademico 2019/20, è comunque subordinata all’ineludibile limite del numero di posti disponibili per il terzo anno che saranno resi noti con apposito Avviso pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, nonché nell’Albo Ufficiale online.
Art. 4 – PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - I cittadini extra Unione Europea residenti all’estero per essere ammessi alle prove di concorso devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza della lingua italiana, salvo i casi di esonero indicati nelle disposizioni interministeriali 2019 recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2019-20”, disponibile sul sito: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2019/Circolare_2019_2020.pdf.
- La prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il giorno lunedì 2 settembre 2019; modalità di svolgimento della prova, luogo e orario saranno pubblicati alla pagina www.unifi.it/studentistranieri.
Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - La domanda di partecipazione alla prova di ammissione si presenta solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 13:00 del 9 agosto 2019. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
- Dopo la registrazione sull’applicativo TURUL i candidati dovranno iscriversi al concorso “Scienze della formazione primaria” nella sezione “i tuoi concorsi” e completare tutta la procedura informatica. I candidati già iscritti ad altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino accedono all’applicativo TURUL con le credenziali dei servizi online di cui già dispongono e procedono con l’iscrizione al concorso, aggiornando eventualmente i dati ivi presenti. Al termine della procedura il sistema consentirà di stampare il bollettino di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite carta di credito.
- I candidati in possesso della certificazione della competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione della pagina https://ammissioni.unifi.it.
- I candidati laureati nella classe L-19 che intendono chiedere l’iscrizione al terzo anno di corso come specificato all’articolo 3 del presente Bando, devono compilare l’apposito form della domanda di ammissione della pagina https://ammissioni.unifi.it.
- Il pagamento del contributo di euro 50,00 dovrà essere effettuato entro le ore 13:00 del 9 agosto 2019. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione. I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi a sostenere la prova solo dopo aver effettuato il pagamento di detto contributo di euro 50.
- I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova sull’applicativo TURUL collegandosi a https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico attivo fino alle ore 13:00 di giovedì 8 agosto 2019.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero e i candidati cittadini cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 6 – CANDIDATI CON CERTIFICAZIONE DI INVALIDITÀ, DI DISABILITÀ O CON DIAGNOSI DSA - I candidati con certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992, possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, nonché di un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
- Ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010, in applicazione a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, è concesso un tempo aggiuntivo pari a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse, è concesso l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone e altri strumenti similari. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l’ausilio necessario richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea certificazione in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento della invalidità, della disabilità o del DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 7 - COMMISSIONE - La commissione sarà composta dai docenti nominati dal Rettore. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 8 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione si terrà il giorno 13 settembre 2019 presso la Fortezza da Basso, Viale Filippo Strozzi, 1. Firenze. A partire da 3 giorni precedenti la data di sostenimento della prova, ciascun candidato potrà visualizzare l’aula assegnata nella sezione “I tuoi concorsi” sull’applicativo TURUL.
- I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della attestazione di iscrizione scaricata dall’applicativo TURUL. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11,00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l’apposito guardaroba prima della fase di identificazione.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 9 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
- La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta (80) quesiti che presentano quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’Allegato A del D.M. n. 395 del 30 aprile 2019:
- Competenza linguistica e ragionamento logico;
- Cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- Cultura matematico-scientifica.
- I quesiti di cui al precedente comma 2 sono così ripartiti: quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.
- I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 10 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova avrà inizio alle ore 11:00.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 150 minuti.
- Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 6, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
- In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 11 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA -
-
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1. Sono cause di annullamento della prova:
- lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 5 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), e d) non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E SOGLIA DI PUNTEGGIO MINIMO - La prova sarà valutata secondo i seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per ogni risposta omessa o errata.
- La votazione di cui al comma 1 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese, di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi madrelingua, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 3889/2012 ricompresi nell'elenco progressivamente aggiornato a cura della competente Direzione Generale del MIUR, a condizione che la Certificazione di competenza in lingua straniera abbia i requisiti di cui all'articolo 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
- B1: punti 3
- B2: punti 5
- C1: punti 7
- C2: punti 10
In caso di possesso di più certificazioni prevale la certificazione di più alto livello, non potendosi sommare i punteggi tra loro.
- La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova scritta di cui al comma 1, un punteggio non inferiore a 55/80.
- In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
- prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità prevale lo studente anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art.13 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI [OFA] - A seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso al corso di laurea magistrale verranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) se avrà conseguito un punteggio:
- pari o inferiore a 24 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- pari o inferiore a 12 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.
- Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno di corso con la partecipazione al corso di recupero specifico per ciascuna area risultata non sufficiente. Le modalità di frequenza saranno pubblicate sul sito http://www.formazioneprimaria.unifi.it/index.php del corso di laurea magistrale.
- Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi comporterà l'impedimento per lo studente di prenotarsi e sostenere gli esami di profitto del corso di laurea magistrale.
Art. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 11, verranno redatte le seguenti tre graduatorie di merito:
- graduatoria dei candidati cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002;
- graduatoria dei candidati cittadini extra Unione Europea residenti all’estero;
- graduatoria dei candidati cittadini cinesi del Programma Marco Polo.
- Le graduatorie saranno pubblicate sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, e saranno indicati i tempi per procedere all’immatricolazione dei candidati utilmente collocati in graduatoria secondo le modalità descritte nel successivo articolo 15 del presente Bando.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce saranno resi noti mediante pubblicazione sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- Le graduatorie saranno chiuse con decreto dirigenziale entro il termine ultimo del 20 dicembre 2019 e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 31 dicembre 2019.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 15 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI 1. I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e, seguendo le indicazioni presenti, dovranno:
- confermare il posto loro assegnato in base al risultato della prova;
- seguire le indicazioni fornite dall’applicativo informatico ed effettuare la procedura di:
- immatricolazione, se candidato che si iscrive per la prima volta nel sistema universitario nazionale italiano o se candidato che non ha una carriera attiva presso questo o altro Ateneo;
- passaggio di corso, se candidato già iscritto a un corso di laurea di questo Ateneo;
- trasferimento, se candidato già iscritto a un corso di laurea di altro Ateneo.
2. Il laureato nella classe L-19 in possesso dei requisiti accertati di cui all’articolo 3 del presente Bando che ha superato la prova con un punteggio minimo di 55/80, per l’iscrizione al terzo anno di corso, si immatricola seguendo la procedura di cui al precedente comma 1 a prescindere dalla sua posizione in graduatoria. Il laureato nella classe L-19 che non risulta essere in possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione al terzo anno di corso, ai fini dell’immatricolazione al primo anno del corso di laurea magistrale, deve risultare in posizioni utile in graduatoria ai fini dell’assegnazione del posto.
3. Lo studente in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 2 del “Regolamento Studente part-time” [D.R. prot. 130637(1041) del 10 agosto 2018] può richiedere l’iscrizione come studente part-time nel rispetto della graduatoria di ammissione e nel limite del numero dei posti di cui all’articolo 1 del presente Bando.
4. La mancata presentazione della domanda di immatricolazione, ovvero di passaggio, ovvero di trasferimento e della relativa documentazione ovvero la mancata iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati al comma 1 comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis] per l’anno accademico 2019/2020.
Art. 16 – IMMATRICOLAZIONE CANDIDATI EXTRA UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL’ESTERO -
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1. I candidati che hanno presentato domanda per i posti riservati ai cittadini extra Unione Europea residenti all’estero dovranno presentare domanda di immatricolazione entro i termini previsti dall’articolo 13 del presente Bando, presso International Desk (orari e indirizzi su http://www.unifi.it/cmpro-v-p-10924.html).
Art. 17 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - Le modalità per l’iscrizione ad anni successivi al primo per trasferimento, passaggio o, in generale, per abbreviazione per precedenti studi, nonché il numero dei posti disponibili ad anni successivi al primo saranno resi noti con apposito Avviso pubblicato sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, nonché nell’Albo Ufficiale online.
Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali -
- I candidati sono invitati a prendere visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.” consultabile all’indirizzo https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
- Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di contro interessati nel giudizio volto all’accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.
Art. 19 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna nell’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica.
Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
INFORMATIVA SELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.