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Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2018/2019
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono 168 così distribuiti:
- Scuola dell'’Infanzia n. 42 posti
- Scuola Primaria n. 42 posti
- Scuola Secondaria di primo grado n. 42 posti
- Scuola Secondaria di seconda grado n. 42 posti
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 3 aprile 2019;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
Presupposti giuridici
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato” e, in particolare gli articoli 5, 6 e 8;
- VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104 recante “Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti alle persone handicappate”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare l'art. 3, comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, rubricato “Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e in particolare l’art. 5, comma 5;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, che integra il citato DM 39/1998 con l’inserimento, tra i titoli di accesso all’insegnamento nella scuola secondaria, delle classi delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n.249, “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244” ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del MIUR, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, e in particolare l’art. 5 comma 4;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e in particolare l'art.15, comma 3bis;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, rubricato “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo per l’A.A. 2016/17;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia in cui il Dipartimento delibera la riattivazione del corso per l’anno accademico 2018/2019 nel limite dei posti stabiliti dal ministero;
- VISTO il Decreto Rettorale n. 172265 (1413) del 18 ottobre 2018 che ha disposto l’istituzione e l’attivazione del Corso di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno per l’anno accademico 2018/2019, con la previsione dell’utenza sostenibile pari a 168 complessivi, ripartiti equamente nei quattro ordini di scuole (42 ciascuno);
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”.
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2019, n. 118, recante “Autorizzazione all’attivazione di percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado” con il quale sono individuate le date delle prove di accesso ai corsi e l’Università degli Studi di Firenze viene autorizzata ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni della scuola dell’infanzia (42 posti), della scuola primaria (42 posti), della scuola secondaria di I grado (42 posti) e della scuola secondaria di II grado (42 posti);
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019, n. 158, che ha modificato l’art. 1, comma 5 del D.M. 118/2019 sopra citato, in merito alle date di svolgimento delle prove, stabilendo le nuove date per il 15 e 16 aprile 2019;
- VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019 pubblicato in data 29 giugno 2018;
- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018.
Bando di selezione
Art. 1 – SELEZIONE E POSTI - Sono indette selezioni, per titoli ed esami, per l’accesso ai Corsi di Formazione finalizzati al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
- nella Scuola dell’Infanzia
- nella Scuola Primaria
- nella Scuola Secondaria di primo grado
- nella Scuola Secondaria di secondo grado
istituiti presso questa Università per l’anno accademico 2018/2019, ai sensi del D.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10.9.2010 e dei successivi Decreti del 30.9.2011, del 1.12.2016 n. 948, del 8.02.2019 n. 92, del 21.02.2019 n. 118 e del 27.02.2019 n. 158.
- Il numero dei posti disponibili per i corsi offerti per ciascun ordine di scuola per l’anno accademico 2018/2019 è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. 21.02.2019 n. 118 - Allegato A – che, per l’Università degli Studi di Firenze, prevede un totale di 168 posti, così suddivisi.
- Scuola dell'’Infanzia n. 42 posti
- Scuola Primaria n. 42 posti
- Scuola Secondaria di primo grado n. 42 posti
- Scuola Secondaria di seconda grado n. 42 posti
Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE - Ai sensi della normativa vigente, come enunciato dall’art. 3 del D.M. 92/2019, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Bando i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.M. 92/2019 in prima applicazione del decreto medesimo, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 92/2019, i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico - pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
- L’ art. 5, comma 1, del D.Lgs. 59/2017 dispone quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
- I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
- La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. n. 249 del 10.9.2010, con l’iscrizione a corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.
Art. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE - Per partecipare alla selezione il candidato, pena l’esclusione, deve presentare entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 3 aprile 2019 la domanda di ammissione on-line utilizzando l’apposito applicativo disponibile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
- Con la compilazione della domanda online mediante le proprie credenziali di accesso il candidato rende autocertificazione dei titoli e autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- Per l’iscrizione alla selezione è previsto il pagamento di un importo di euro 100 corrispondente al contributo dovuto per le spese di organizzazione e gestione delle prove stesse. Il bollettino MAV per il pagamento del contributo sarà generato dal sistema informatico al termine della procedura di inserimento di ciascuna domanda. Il pagamento del bollettino dovrà essere effettuato entro il suddetto termine delle ore 13.00 di mercoledì 3 aprile 2019.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati possono concorrere, qualora ne abbiano i titoli, con riferimento a più gradi di scuola. In tale caso dovranno presentare distinte domande e relativa documentazione per ognuna di esse, incluso il versamento del contributo previsto di euro 100, per ogni domanda presentata, di cui al precedente comma 3.
- I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo di cui al precedente comma 3. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi” che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite l’help online dell’applicativo informatico.
- PER ESIGENZE CONNESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI TEMPESTIVITÀ, EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, IL CONTROLLO SULLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE RELATIVO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ED AL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE STESSE VERRA’ EFFETTUATO DOPO L’ESPLETAMENTO DEL TEST PRELIMINARE, SULLE SOLE DOMANDE DEI CONCORRENTI AMMESSI ALLA PROVA SCRITTA. Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla prova scritta anche i candidati che abbiano conseguito nel test preliminare un punteggio utile ai sensi dell’art. 7 del presente bando.
Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) - I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 debitamente certificata possono fare richiesta degli ausili necessari per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo.
- I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 con idonea certificazione rilasciata, da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda, da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 30% rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l’uso di strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di disabilità o DSA e l’ausilio richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con disabilità o DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE - I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
- L'esclusione per i motivi di cui al presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore, che verrà notificato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE - La commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da professori e ricercatori universitari con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
Art. 7 – PROVE DI ACCESSO - I candidati devono sostenere e superare in relazione al percorso scelto:
- un test preliminare
- una prova scritta
- una prova orale
TEST PRELIMINARE
Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. I contenuti del test preliminare dovranno permettere di valutare le seguenti competenze dei candidati: 1) linguistiche; 2) nella comprensione di testi; 3) psico-pedagogiche; 4) didattiche; 5) giuridiche e organizzative in relazione alla legislazione scolastica e della disabilità.
La risposta corretta a ogni domanda vale 0.5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test preliminare è valutato in trentesimi.
I test preliminari si svolgeranno secondo il seguente calendario
- lunedì 15 aprile 2019, mattina – prova scuola dell’infanzia
- lunedì 15 aprile 2019, pomeriggio – prova scuola primaria
- martedì 16 aprile 2019, mattina – prova scuola secondaria di primo grado
- martedì 16 aprile 2019, pomeriggio – prova scuola secondaria di secondo grado
La sede e l’orario di svolgimento del test preliminare, così come qualsiasi altra informazione a esso relativo, saranno comunicati all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it nella sezione “i tuoi concorsi”, tre giorni prima della prova. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
PROVA SCRITTA
È ammesso alla prova scritta un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi per ciascun grado di scuola. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
La prova scritta si svolgerà il giorno martedì 7 maggio 2019.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta, la sede e l’orario di svolgimento della stessa, così come qualsiasi altra informazione ad essa relativa, saranno pubblicate all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it nella sezione pubblica del sito, senza necessità di autenticazione entro lunedì 29 aprile 2019. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
La prova scritta consiste, della durata di 4 ore, consiste nella stesura di un testo argomentativo in risposta a quesiti sui seguenti argomenti:
- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
- competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
- competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie"
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
PROVA ORALE
La prova orale si svolgerà a partire da martedì 21 maggio 2019.
L’elenco degli ammessi alla prova orale, la sede e l’orario di svolgimento della stessa, così come qualsiasi altra informazione ad essa relativa, saranno pubblicate all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it nella sezione pubblica del sito, senza necessità di autenticazione entro martedì 14 maggio 2019. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
La prova orale avrà per oggetto i contenuti della prova scritta e verterà inoltre su aspetti motivazionali individuali.
La prova orale è valutata in trentesimi.
Art. 8 – OBBLIGHI DEL CANDIDATO - Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi nelle sedi e negli orari che verranno comunicati ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 7 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari per evitare i tempi di attesa per la consegna presso l’apposito guardaroba prima della fase di identificazione.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
- Sono cause di annullamento della prova:
a) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
b) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
c) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
d) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
6. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), e d)
non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 9 – TITOLI VALUTABILI 1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e in essa dichiarati.
Il punteggio massimo ad essi attribuibile è pari a 10 punti complessivi ed è ripartito nel modo seguente: 1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 5)
• Servizio di insegnamento sul sostegno, ulteriore rispetto al servizio sul sostegno eventualmente dichiarato quale requisito di ammissione, prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
- da 180 a 359 giorni: punti 1
- da 360 a 540 giorni: punti 1,5
- da 541 a 720 giorni: punti 2
- da 721 giorni e oltre: punti 3;
- Servizio di insegnamento sul sostegno, ulteriore rispetto al servizio sul sostegno eventualmente dichiarato quale requisito di ammissione, prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e paritarie, nel grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno, ivi compreso l’incarico di esperto di TIC nell’ambito dell’integrazione scolastica o servizi (minimo 6 mesi continuativi) nell’ambito delle disabilità, se non già inclusi in altre voci di cui al presente articolo:
- da 180 a 359 giorni: punti 0,5
- da 360 a 540 giorni: punti 1
- da 541 a 720 giorni: punti 1,5
- da 721 giorni e oltre: punti 2;
2. TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 5)
- Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03: punti 2;
- Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti 1 per ciascun dottorato;
- Altri titoli di studio di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per ciascun titolo;
- Abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella eventualmente dichiarata quale requisito di ammissione al concorso: punti 1 per ciascuna abilitazione;
- Titoli certificati maturati nell’ambito specifico delle disabilità, non previsti nel presente articolo: 0,1 punti per ciascun titolo.
2.
Non saranno presi in considerazione i titoli pervenuti dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Art. 10 - GRADUATORIE - La graduatoria per ciascun ordine e grado di Scuola degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare, il punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
- In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più ordini di scuola, il candidato deve optare per l’iscrizione a un solo corso.
- Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.M. 92/2019 “nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M. “sostegno” 30.09.11 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”.
- Le graduatorie per ciascun ordine e grado di Scuola saranno pubblicate entro martedì 28 maggio 2019 all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it nella sezione pubblica del sito, senza necessità di autenticazione. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
- I candidati utilmente collocati dovranno procedere all’immatricolazione entro le ore 13:00 di giovedì 6 giugno 2019 secondo le modalità descritte nel successivo articolo 11 del presente bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce dopo il termine di cui al precedente comma, saranno resi noti mediante pubblicazione nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 11 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 del presente bando, dovranno collegarsi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it e immatricolarsi seguendo le istruzioni ivi pubblicate entro il termine indicato nel precedente articolo 10.
- I vincitori dei posti saranno considerati regolarmente iscritti solo dopo il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione di € 1.250,00, salvo i casi di esonero di cui al successivo art. 12, comma 3. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato a pena di esclusione entro il termine ultimo indicato articolo 10.
- La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e del pagamento della prima rata nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’A.A. 2018/2019.
Art. 12 – QUOTA DI ISCRIZIONE - L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.500,00 e dovrà essere versato in due rate di pari importo:
- la prima rata entro la data di scadenza delle iscrizioni (come da precedente art. 11);
- la seconda rata entro venerdì 6 settembre 2019.
- I versamenti effettuati dopo la data di scadenza saranno assoggettati all’indennità di mora come da Manifesto degli Studi A.A. 2018/2019. Il mancato pagamento dell’intero importo della quota di iscrizione e/o della mora eventualmente maturata non consentirà allo studente di essere ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
- Sono esonerati dalla tassa di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla tassa di iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.
Art. 13 - SOPRANNUMERARI - Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8.2.2019 sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
- Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti i termini e le modalità di versamento della quota di iscrizione si rinvia ad un avviso che sarà pubblicato nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area dei Servizi alla Didattica.
Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali.
- L’informativa in materia è disponibile alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
Art. 16 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
Informativa sulla privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
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In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
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CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
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