Indice dei contenuti
IL RETTORE
- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi inter istituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e quello di accoglienza;
- preso atto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE coordina la gestione del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presentino la loro candidatura le borse per gli studenti in mobilità;
- tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea l’approvazione della
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2014-2020;
- ritenuto di suddividere i flussi di mobilità fra le Scuole e prevedere criteri di selezione uniformi per tutto l’Ateneo;
- preso atto delle lettere di intenti
, sottoscritte per l’a.a. 2019/2020 tra le Scuole dell’Università di Firenze e le aziende
partner;
- ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche alla partenza degli studenti, emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto;
- avuto riguardo della disponibilità prevista sul CO.04.01.02.01.01.03
– Borse di studio Socrates Erasmus del Bilancio preventivo d’Ateneo per l’anno 2019;
- nelle more dell’approvazione del Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo;
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:
Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per traineeship a.a. 2019/2020Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per traineeship a.a. 2019/2020
PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE Art. 1 - Indizione 1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ per traineeship a.a. 2019/2020 per i posti relativi ai flussi previsti per ciascuna Scuola.
Art. 2 – Finalità 1. Il programma Erasmus + Mobilità per Traineeship consente agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze di trascorrere una attività di tirocinio presso un’Azienda europea
partner.
2. La mobilità deve essere effettuata
entro il 30 settembre 2020.
3. Gli studenti potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo il completamento della procedura di selezione e l’accettazione di cui al successivo art. 9, e in ogni caso previa approvazione del programma di tirocinio (
Learning Agreement for traineeship) da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola e dopo la firma del contratto individuale di mobilità.
4. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014 sulla libera circolazione delle persone, l’Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+.
5. Lo
status di vincitore è relativo esclusivamente alla selezione del presente bando: l’effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all’accettazione dello studente da parte della sede
partner, che può sempre definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.
6. L’erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d.
mensilità con contributo) è definita a seguito dell’approvazione della candidatura dell’Università di Firenze da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest’ultima delle relative risorse finanziarie.
Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera 1. Nell’ambito del programma ERASMUS+ lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulti iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (
traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d’iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico).
2. Il periodo di mobilità ERASMUS+
traineeship è destinato a:
a) studenti che intendano svolgere attività di tirocinio curriculare (
“stage”) presso imprese, centri di formazione e di ricerca
partner dell’Ateneo presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma. Sono esclusi dalla mobilità per
traineeship: gli Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni comunitarie (incluse le Agenzie Europee), le Rappresentanze diplomatiche nazionali del paese di appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante quali Ambasciate o Consolati.
b) neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
purché lo studente presenti la propria candidatura quando è ancora iscritto all’Università di Firenze.
3. Le attività da svolgere devono essere indicate all’interno del
Learning Agreement for traineeship e devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio dell’Università degli Studi di Firenze e dalla Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. Nel caso del tirocinio di cui al precedente punto a) la delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze.
Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti 1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente dal paese di cittadinanza:
a) risultino iscritti all’Università di Firenze e
- dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all’a.a. 2019/2020 ad un corso di studio universitario di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020
oppure - intendano svolgere il periodo di tirocinio entro 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo
b) siano in possesso di una buona conoscenza, che dovrà essere autocertificata nella candidatura, della lingua del paese dell’azienda ospitante, o di una lingua accettata come “veicolare” da parte della stessa, risultante da un’attestazione rilasciata da apposito ente certificatore;
c) non siano iscritti a corsi singoli;
d) non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.
2. Lo studente laureando
non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2019/2020, anche se lo svolgimento del tirocinio all’estero dovesse comportare un riconoscimento di CFU, in quanto questi saranno imputati all’a.a 2018/2019.
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus+
traineeship, e perciò presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 2019/2020, possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020.
4. Lo studente che svolge il tirocinio durante il corso di studio, non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di mobilità e previo riconoscimento dell’attività svolta.
5.Coloro che intendano svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo, dovranno presentare la domanda prima del conseguimento del titolo e dovranno iniziare e concludere il tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento dello stesso, e comunque nei limiti temporali fissati dal presente bando.
6. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (
traineeship) nell’ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:
- pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto (con o senza borsa) la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;
- risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell’ambito del quale possono nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità.
- pianifichino la mobilità Erasmus+ dopo il conseguimento del titolo del corso di studi nel quale hanno svolto la mobilità LLP/Erasmus e/o Erasmus+, per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico.
Art. 5 - Requisiti linguistici 1. Al candidato è richiesto di autocertificare il livello di conoscenza posseduto.
2. Alcune sedi
partner richiedono una conoscenza linguistica certificata da attestati ufficiali, tra i requisiti di ammissione allo scambio. È compito del candidato verificare, anche tramite il supporto dei Servizi Relazioni Internazionali di Scuola,
l’esistenza di requisiti linguistici specifici e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i termini fissati dal
partner stesso.
PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande 1. Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite l’apposita procedura on line
entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 31 marzo 2019, termine oltre il quale il sistema non accetta ulteriori operazioni (
il servizio di help desk sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
2. Lo studente deve collegarsi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, utilizzare le proprie credenziali di accesso ai Servizi
on line per autenticarsi
e scegliere il concorso “
selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per traineeship a.a. 2019/2020”.
3. Lo studente può:
a) candidarsi per una delle sedi con cui la Scuola di appartenenza ha stipulato una delle lettere d’intenti (c.d. generica) di cui all’allegato 1. In questo caso può indicare, in ordine di preferenza, le Aziende preferite (fino a un massimo di 3);
oppure b) proporre, di concerto con la Scuola medesima, l’azienda ospitante. In questo secondo caso, deve produrre una “Lettera di Intenti Nominativa”, utilizzando il modulo disponibile sul sito di Ateneo
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html, firmata da parte di un legale rappresentante dell’organismo ospitante. La lettera d’intenti nominativa deve essere consegnata o inviata per posta al Servizio Relazioni Internazionali della propria Scuola, anche successivamente alla scadenza del bando,
entro e non oltre il 15 aprile 2019, accompagnata da un
Learning Agreement for
traineeship provvisorio, approvato dal Delegato Erasmus, o dal docente referente per il tirocinio (per le lettere d’intenti inviate per posta farà fede il timbro postale). Sulla busta contenente il documento deve essere riportata la dicitura “contiene lettera d’intenti nominativa mobilità erasmus+ traineeship 2019/2020”.
4. Non è possibile candidarsi per entrambe le opzioni sopra menzionate.
5. Nella scelta della sede di destinazione e al fine di predisporre il programma di tirocinio (
Learning Agreement for traineeship) si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate presso ciascuna Azienda estera relativamente a:
- settore disciplinare (codice ISCED) nell’ambito del quale è previsto il flusso di mobilità;
- livello (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo = dottorato) richiesto dall’Azienda ospitante;
- livello di conoscenza linguistica eventualmente richiesta dall’Azienda ospitante;
6.Una volta completata la domanda, per ciascuna preferenza indicata, gli studenti di cui all’art. 3 punto a) devono compilare un
Learning Agreement for traineeship provvisorio
, utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it, a seguito della chiusura della domanda e consegnarlo o inviarlo per posta al Servizio Relazioni internazionali della propria Scuola
entro il giorno 8 aprile 2019 (per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale) pena la mancata accettazione della candidatura
. Sulla busta contenente il documento deve essere riportata la dicitura “
Contiene Learning Agreement mobilità ERASMUS+ traineeship a.a. 2019/2020”.
Art. 7 – Commissioni esaminatrici 1. Ai fini dell’assegnazione delle sedi di destinazione del tirocinio agli studenti, il Presidente della Scuola nomina le commissioni esaminatrici che saranno pubblicate sul sito di Ateneo.
Art. 8 – Selezione dei candidati e approvazione della graduatoria - La graduatoria di idoneità sarà elaborata sulla base dei criteri indicati di seguito:
a. valutazione della carriera del candidato I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono:
- la regolarità negli studi (per un max di 35 punti);
- il profitto (per un max di 35 punti).
Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda dell’anno di iscrizione e della tipologia del corso di laurea.
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico o ad anni successivi al primo di un corso di laurea magistrale: - la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019 in rapporto all’anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata degli esami sostenuti entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019 (aumentata di 0,25 per ciascuna lode conseguita), normalizzata sul voto medio del corso di iscrizione.
|
Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale si tiene conto dei dati relativi alla carriera pregressa, e degli esami sostenuti presso l’Università di Firenze: - la regolarità negli studi è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di primo livello;
- il profitto è calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea, normalizzato sul voto medio di laurea della Scuola di afferenza e per il 30% dalla media ponderata degli esami sostenuti entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019.
Nel calcolo della graduatoria, per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale verrà considerato il titolo di accesso alla laurea magistrale dichiarato al momento dell’immatricolazione. |
b. conoscenze linguistiche Al candidato è richiesto di autocertificare il livello di conoscenza posseduto. Ai fini di tale dichiarazione saranno ritenuti utili i certificati di conoscenza conseguiti presso il Centro Linguistico di Ateneo nonché le prove di idoneità linguistica curriculari già sostenute. Per altri certificati, lo studente deve indicare l'ente certificatore che ha rilasciato l'attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all'elenco (all.2) dei certificati (e rispettivo livello) approvati dall'Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU). Eventuali certificazioni non previste nell'elenco allegato potranno essere valutate dalla Commissione esaminatrice.
Per ogni lingua sarà preso in considerazione
esclusivamente il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata. Il punteggio massimo è
15 punti, anche in caso di più lingue. Per ciascuna lingua saranno attribuiti:
- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
- punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
- punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
- punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
- punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1
2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.
Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione 1.Ciascuna Scuola procederà all’attribuzione della sede e alla definizione della durata (in termini di mensilità) della mobilità seguendo l’ordine risultante dalla valutazione dei criteri di cui sopra, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato nella domanda di partecipazione nonché di eventuali precedenti mobilità già realizzate nell’ambito di LLP/Erasmus e/o Erasmus+.
Tale scelta sarà tuttavia subordinata all’accettazione della candidatura da parte delle aziende ospitanti alle quali i Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole sottoporranno il
curriculum di ciascun candidato, comunicando allo stesso l’eventuale accettazione.
In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze espresse, allo studente non è assegnata nessuna sede; tuttavia lo studente potrà eventualmente essere collocato in fase di riassegnazione su sedi rimaste vacanti [1].
2. Le graduatorie, due per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note entro il 15 maggio 2019 alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10034.html
3.Gli studenti idonei dovranno formalizzare, prima della partenza, la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta
entro e non oltre il 30 maggio 2019, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso il Servizio Relazioni Internazionali di Scuola.
Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.
4. L’elenco definitivo degli studenti, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto, con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html)
a partire da giugno 2019. PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA’ Art. 10 - Learning Agreement for traineeship 1. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero ed usufruire dei contributi previsti, le attività devono essere indicate all’interno del
Learning Agreement for traineeship, previa valutazione della coerenza del programma di tirocinio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze. Le suddette attività devono essere approvate dagli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. 2. Il
Learning Agreement for traineeship può avere valenza provvisoria: in tal caso deve essere reso definitivo
entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità. 3. Per la compilazione del Learning Agreement for traineeship si raccomanda fortemente agli studenti di far riferimento al Delegato Erasmus+ e al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola.
Art. 11 - Adempimenti prima della partenza 1. Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 9 devono programmare l’inizio del periodo di mobilità, avendo preventivamente:
- verificato presso il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola l’avvenuta trasmissione della nomina all’Azienda partner e l’accettazione della stessa (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dalle Aziende di destinazione);
- ottenuto l’approvazione, anche in modalità provvisoria, del Learning Agreement for traineeship;
- regolarizzato l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020 (fatto salvo quanto previsto all’art. 3 comma 2);
- sottoscritto il contratto individuale di mobilità (senza la sottoscrizione del contratto lo studente non è autorizzato alla partenza e non riceverà nessuna copertura finanziaria e assicurativa).
PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’ E SUPPORTO LINGUISTICO Art. 12 – Sostegno finanziario alle mobilità 1. La collocazione all’interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce allo studente lo
status di studente ERASMUS+.
2. Compatibilmente con le risorse finanziarie accertate, il sostegno finanziario alla mobilità che non copre tutte le spese ma è da considerare un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero, è così suddiviso:
a) una
borsa di studio il cui importo mensile è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione:
- gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 400: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito;
- gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 350: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
- gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 350: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia).
Nota: la borsa sarà attribuita agli studenti idonei, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di merito, sulla base delle delibere degli Organi di Governo dell’Ateneo
Il contributo previsto sarà erogato, dopo la firma del contratto, come di seguito specificato:
- mobilità pari a 2 mensilità: una sola tranche;
- mobilità da 3 a 5 mesi: una prima tranche (pari a 1 mensilità), una seconda tranche (pari al rimanente numero di mensilità meno 1) entro la fine del periodo di mobilità e il saldo alla consegna dell’attestato di cui al successivo art. 14;
- mobilità da 6 a 12 mesi: una prima tranche (pari a 1 mensilità), una seconda tranche (pari al rimanente numero di mensilità meno 2) e il saldo alla consegna dell’attestato di cui al successivo art. 14;
b)
un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. A tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalare le proprie necessità al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola al momento dell’accettazione della mobilità. Il contributo sarà erogato, previa richiesta all’Agenzia Nazionale Erasmus+ e successiva disponibilità di fondi.
c)
un contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all’estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni contattare l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.
Art. 13 – Supporto linguistico 1. Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del bulgaro, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi
online (all’indirizzo https://erasmusplusols.eu
) tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e assegnate agli studenti al momento della firma del contratto individuale di mobilità.
PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA’ Art. 14 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 1. Lo studente deve
consegnare all’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze):
- entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, l’ATTESTATO, rilasciato dall’Azienda ospitante al termine del periodo di studio all’estero che documenti l’effettivo svolgimento dell’attività e certifichi l’esatto periodo di permanenza presso l’Azienda ospitante;
- entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, il TRANSCRIPT OF WORK relativo ai risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel Learning Agreement for traineeship.
2.Entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, coloro che hanno effettuato il tirocinio da studenti dovranno, inoltre, procedere alla richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero. Per coloro che terminano il periodo di mobilità
nel mese di settembre,
la richiesta di riconoscimento deve avvenire entro e non oltre il 15 ottobre 2020. Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario 1. Lo studente deve restituire l’intero importo della borsa erogata nei seguenti casi:
- mancato adempimento o esito negativo rispetto a quanto concordato e sottoscritto nel Learning Agreement for traineeship;
- mancato riconoscimento in carriera dei crediti formativi dichiarati nel Learning Agreement for traineeship;
- mancata richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, nel caso di mobilità effettuata da studenti.
2. Lo studente deve restituire l’importo parziale della borsa erogata nel caso in cui i giorni effettivi di mobilità effettuata risultino inferiori a quanto corrisposto.
PARTE VI – DISPOSIZONI FINALI Art. 16 - Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, i dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti 1. Ai sensi della legge n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica.
2. Per informazioni relative al presente Bando gli studenti possono:
- utilizzare le funzionalità previste dall’applicativo alla voce “
richiedi assistenza”
- telefonare all’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale
tel 055 275 7636/7632/7682 nei giorni di martedì e giovedì ore 10-12;
- recarsi presso l’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13;
- rivolgersi ai Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole per il supporto alla predisposizione del piano di studi (l’elenco dei Servizi Relazioni Internazionali è indicato alla pagina https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html del sito di Ateneo;
- contattare il Delegato Erasmus della Scuola per informazioni relative alle attività che possono essere effettuate presso le Aziende
partner (il nominativo del docente è indicato alla pagina https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html del sito).
Art. 18 – Norma finale 1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it. 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it Firenze, 7 marzo 2019
La Dirigente Area servizi alla didattica dott.ssa Maria Orfeo F.to IL RETTORE Prof. Luigi Dei [1] Vedi Art. 6 comma 3 lettera a) e b)