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IL RETTORE
- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi inter istituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e quello di accoglienza;
- preso atto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE coordina la gestione del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presentino la loro candidatura le borse per gli studenti in mobilità;
- tenuto conto che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea l’approvazione della
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2014-2020;
- visto l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “
Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base e criteri e modalità determinati con decreto del MiUR, sentiti la CRUI e il CNSU;
- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 con il quale sono stati individuati i parametri in base ai quale ripartire fra le Università le risorse suddette che comportano un significativo incremento delle risorse destinate alla mobilità internazionale degli studenti nell’ambito del programma Erasmus+;
- ritenuto opportuno suddividere i flussi di mobilità per Scuola;
- preso atto degli accordi che l’Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto con le Università
partner per consentire ai propri studenti di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto dall'Ateneo, tenuto conto dei criteri per la valutazione degli studenti concordati con le Scuole;
- ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche alla partenza degli studenti, emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto;
- avuto riguardo della disponibilità prevista sul CO.04.01.02.01.01.03
– Borse di studio Socrates Erasmus del Bilancio preventivo d’Ateneo per l’anno 2019;
- nelle more dell’approvazione del Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020;
- visto il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d’Ateneo;
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:
Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio a.a. 2019/2020Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio a.a. 2019/2020
PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE Art. 1 - Indizione 1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ per studio a.a. 2019/2020 per i posti relativi ai flussi previsti per ciascuna Scuola.
Art. 2 – Finalità 1. Il programma Erasmus + Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un periodo di studi presso una Università convenzionata con l’Università degli Studi di Firenze.
2. La mobilità deve essere effettuata
entro il 30 settembre 2020.
3. Gli studenti potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo il completamento della procedura di selezione e l’accettazione di cui al successivo art. 9, e in ogni caso previa approvazione del programma di studio (
Learning Agreement) da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola e dopo la firma del contratto individuale di mobilità.
4. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014, sulla libera circolazione delle persone, l’Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+. Le mobilità verso la Svizzera sono finanziate direttamente dal Consiglio Federale Svizzero nel programma Swiss European Mobility Programme (SEMP).
5. Lo
status di vincitore è relativo esclusivamente alla selezione del presente bando: l’effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all’accettazione dello studente da parte della sede
partner, che può sempre definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.
6. L’erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d.
mensilità con contributo) è definita a seguito dell’approvazione della candidatura dell’Università di Firenze da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest’ultima delle relative risorse finanziarie.
Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera 1. Nell’ambito del programma ERASMUS+ lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulti iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (
traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d’iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico).
2. Il periodo di mobilità ERASMUS+ per studio può essere finalizzato a:
- frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la prova d’esame;
- svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
- elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti all’estero);
- svolgere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione;
- svolgere attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
3. Le attività da svolgere devono essere indicate all’interno del
Learning Agreement e devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio dell’Università degli Studi di Firenze e dalla Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze.
Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti 1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, indipendentemente dal paese di cittadinanza:
- risultino iscritti all’Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all’a.a. 2019/2020 ad un corso di studio universitario di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020 per gli anni successivi al primo;
- siano in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni, risultante da un’attestazione rilasciata da apposito ente certificatore;
- non siano iscritti a corsi singoli;
- non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.
2. Nel caso in cui la mobilità sia finalizzata allo svolgimento della tesi o di un tirocinio formativo con riconoscimento di cfu, lo studente laureando
non è tenuto a rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2019/2020, in quanto tali cfu saranno imputati all’a.a. 2018/2019.
3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus+, e perciò presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 2019/2020, possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020.
4. Lo studente in mobilità non può conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell’attività formativa svolta presso l’Ateneo estero.
5. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (
traineeship) nell’ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:
- pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto (con o senza borsa) la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;
- risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell’ambito del quale possono nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (traineeship) pari complessivamente a 12 mensilità.
Art. 5 - Requisiti linguistici 1. Alcune sedi
partner richiedono una conoscenza linguistica certificata da attestati ufficiali, tra i requisiti di ammissione allo scambio. È compito del candidato verificare all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/destination
l’esistenza di requisiti linguistici specifici e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i termini fissati dal
partner stesso.
2. L’indicazione della competenza linguistica richiesta dall’Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei
partner, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel
Learning Agreement. Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli Atenei
partner. Il predetto livello di conoscenza, non richiesto espressamente al momento della candidatura, anche se fortemente consigliato, deve essere necessariamente acquisito e certificabile prima della partenza o entro le scadenze e con le modalità fissate dal
partner stesso.
PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande 1. Le domande devono essere compilate esclusivamente tramite l’apposita procedura on line
entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 marzo 2019, termine oltre il quale il sistema non accetta ulteriori operazioni.
2. Lo studente deve collegarsi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it
, utilizzare le proprie credenziali di accesso ai Servizi
on line per autenticarsi
e scegliere il concorso “
selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS+ per studio a.a. 2019/2020”.
3. Nella domanda il candidato può indicare, in ordine di preferenza, le sedi di destinazione preferite (fino a un massimo di 5; gli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana possono indicare fino a un massimo di 10 sedi).
4. Nella scelta della sede di destinazione e al fine di predisporre il programma di studio (
Learning Agreement) si raccomanda di porre particolare attenzione alle indicazioni riportate presso ciascun Ateneo partner relativamente a:
-
settore disciplinare (codice ISCED e relativa descrizione) nell’ambito del quale è previsto il flusso di mobilità;
-
livello (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale; III ciclo = dottorato) dell’offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera;
-
livello di conoscenza linguistica richiesta dall’istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni;
-
codice che identifica in maniera univoca il flusso di mobilità (es. LINK000012).
5. Una volta completata la domanda l’applicativo attiva la funzionalità di compilazione del
Learning Agreement, obbligatoria per l’accettazione della candidatura. L’obbligo è valido solo per la prima sede mentre per le altre è fortemente consigliato. Tale operazione deve essere effettuata entro la data di scadenza del bando, pena la mancata registrazione della candidatura.
6. Gli studenti di cui all’art. 4 comma 3 dovranno compilare un piano di studi e quindi il relativo
Learning Agreement utilizzando il modulo disponibile all’indirizzo https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html e consegnarlo o inviarlo per posta al Servizio Relazioni internazionali della propria Scuola
entro il giorno 14 marzo 2019 (per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale). Sulla busta contenente il documento deve essere riportata la dicitura “
Contiene Learning Agreement mobilità ERASMUS+ studio a.a. 2019/2020”
7. I dottorandi devono compilare la domanda utilizzando gli appositi moduli (disponibili sul sito d’Ateneo https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html
) e devono consegnarli o inviarli per posta al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola
entro il giorno 14 marzo 2019 (per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale). Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “
Contiene domanda mobilità ERASMUS+ studio a.a. 2019/2020”. Per la consultazione delle sedi disponibili si veda l’elenco (
all.1) allegato al presente Bando.
Art. 7 – Commissioni esaminatrici 1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio della motivazione, il Presidente della Scuola nomina le commissioni esaminatrici che saranno pubblicate sul sito di Ateneo.
Art. 8 – Selezione dei candidati e approvazione della graduatoria 1. La graduatoria di idoneità sarà elaborata sulla base dei criteri indicati di seguito:
a. valutazione della carriera del candidato I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono:
- la regolarità negli studi (per un max di 35 punti);
- il profitto (per un max di 35 punti).
Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico.
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico o ad anni successivi al primo di un corso di laurea magistrale: - la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti acquisiti entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019 in rapporto all’anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata (aumentata di 0,25 per ciascuna lode conseguita), normalizzata sul voto medio del corso di iscrizione.
Per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale si tiene conto dei dati relativi alla carriera pregressa, e degli esami sostenuti presso l’Università di Firenze: - la regolarità negli studi è data dal tempo impiegato per ottenere il titolo di primo livello;
- il profitto è calcolato per il 70% sulla base del voto di laurea, normalizzato sul voto medio di laurea della Scuola di afferenza e per il 30% dalla media ponderata degli esami sostenuti entro il 22 febbraio 2019 e registrati entro il 14 marzo 2019.
Nel calcolo della graduatoria, per gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale verrà considerato il titolo di accesso alla laurea magistrale dichiarato al momento dell’immatricolazione.
b. conoscenze linguistiche Al candidato è richiesto di autocertificare il livello di conoscenza posseduto e di indicare l’ente certificatore che ha rilasciato l’attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all’elenco (
all.2) dei certificati (e rispettivo livello) approvati dall’Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari (AICLU). Eventuali certificazioni non previste nell’elenco allegato potranno essere valutate dalla Commissione esaminatrice.
Per ogni lingua sarà preso in considerazione
esclusivamente il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata. Il punteggio massimo è
15 punti, anche in caso di più lingue. Per ciascuna lingua saranno attribuiti:
- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
- punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
- punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
- punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
- punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1
c. motivazione (solo per le Scuole di Agraria, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Studi Umanistici e della Formazione) Alla motivazione verranno attribuiti
da un minimo di 8 punti fino ad un massimo di 15 punti. La motivazione viene valutata tenendo conto:
- della coerenza esistente tra domanda e motivazione;
- del programma di studio concordato (Learning Agreement).
2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.
Nota: Non sono ritenute idonee le domande di candidatura che ottengono un punteggio sulla motivazione inferiore a 8 punti.
Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione 1. Ai fini della graduatoria si intende per studente “
vincitore” colui che ha una sede assegnata; s’intende per studente “
idoneo” colui al quale non è stata assegnata alcuna sede.
2. L’assegnazione degli studenti alle sedi avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto delle preferenze espresse. In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze espresse, allo studente non è assegnata nessuna sede; tuttavia lo studente potrà eventualmente essere collocato in fase di riassegnazione su sedi rimaste vacanti.
3. Per i dottorandi le Commissioni procederanno altresì a redigere un’apposita e diversa graduatoria utilizzando come criteri le conoscenze linguistiche possedute e la motivazione risultante dal colloquio e/o la domanda presentata.
I posti disponibili per i dottorandi sono quelli indicati dalle sedi convenzionate con il livello III. 4. Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note entro il mese di aprile 2019:
I. per gli studenti attraverso l’applicativo all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it;
II. per i dottorandi alla pagina https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html.
5. Tutte le operazioni relative alla selezione, comprese le graduatorie e gli eventuali scorrimenti, saranno disponibili per gli studenti sulla pagina “
i tuoi concorsi”.
Lo studente non riceverà nessuna comunicazione personale. Nota: Gli studenti che non accettano la sede scelta come prima preferenza sono esclusi automaticamente dalla graduatoria quali rinunciatari per la mobilità Erasmus + per studio a.a. 2019-2020.
6. In caso di assegnazione di una sede diversa dalla prima preferenza, lo studente potrà:
- accettare quella proposta;
- nel caso in cui non desidera accettare la sede proposta, selezionare l’opzione “voglio rimanere in graduatoria” in attesa di una nuova eventuale assegnazione per scorrimento.
7. Per effettuare una delle scelte sopra descritte lo studente dovrà collegarsi all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it entro i termini indicati nella pagina “
i tuoi concorsi”.
8. Le graduatorie procederanno tramite scorrimenti fino all’assegnazione di tutti i posti disponibili. Le informazioni relative agli scorrimenti, tempistiche e modalità, saranno rese note mediante l’applicativo all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it nella pagina dedicata alla selezione oggetto del presente bando.
9. Il candidato vincitore che ha confermato il posto avrà nuovamente a disposizione la funzionalità di compilazione del
Learning Agreement che potrà utilizzare per modificare e/o compilare quello relativo alla sede assegnata. Una volta accettata la sede di destinazione assegnata, è consigliato compilare il
Learning Agreement entro 10 giorni.
10. L’elenco definitivo degli studenti, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto, una volta conclusi gli scorrimenti di tutte le Scuole, con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html)
a partire da maggio 2019. PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA’ Art. 10 - Learning Agreement-LA 1. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero ed usufruire dei contributi previsti, le attività devono essere indicate all’interno del
Learning Agreement, previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze. Le suddette attività devono essere approvate dagli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. 2. Il
Learning Agreement può avere valenza provvisoria: in tal caso deve essere reso definitivo
entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità. 3. Per la compilazione del Learning Agreement si raccomanda fortemente agli studenti di far riferimento al Delegato Erasmus+ e al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola.
Art. 11 - Adempimenti prima della partenza 1. Gli studenti idonei che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 9 devono programmare l’inizio del periodo di mobilità, avendo preventivamente:
- verificato presso il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola l’avvenuta trasmissione della nomina all’Ateneo partner e l’accettazione della stessa;
- compilato l’application form secondo le modalità previste da ciascun partner e trasmesso i documenti previsti (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione);
- ottenuto l’approvazione, anche in modalità provvisoria, del Learning Agreement;
- regolarizzato l’iscrizione all’a.a. 2019/2020 secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020;
- sottoscritto il contratto individuale di mobilità (senza la sottoscrizione del contratto lo studente non è autorizzato alla partenza e non riceverà nessuna copertura finanziaria e assicurativa).
PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’ E SUPPORTO LINGUISTICO Art. 12 – Sostegno finanziario alle mobilità 1. La collocazione all’interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce allo studente lo
status di studente ERASMUS+.
Nota: I contributi per la mobilità Erasmus+ sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, pertanto gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, secondo il Learning Agreement concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità e comunque, per coloro che terminano il periodo di mobilità nel mese di settembre, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.
2. Compatibilmente con le risorse finanziarie accertate, il sostegno finanziario alla mobilità che, non copre tutte le spese ma è da considerare un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero, è così suddiviso:
a) una
borsa di studio il cui importo mensile è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione:
- gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 300: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito;
- gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 250: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia;
- gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 250: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia).
Nota: la borsa sarà attribuita agli studenti idonei, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di merito, sulla base delle delibere degli Organi di Governo dell’Ateneo
b) un’integrazione finanziata dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, secondo quanto previsto dal D.D. n. 1047 del 29 dicembre 2017, basato sulla certificazione ISEE o sulla documentazione per il calcolo di redditi e patrimoni per gli studenti internazionali, come riportato nella tabella che segue:
ISEE | IMPORTO MENSILE |
ISEE ≤ 13.000 | almeno € 400 |
13.000 < ISEE ≤ 21.000 | almeno € 350 |
21.000 < ISEE ≤ 26.000 | almeno € 300 |
26.000 < ISEE ≤ 30.000 | almeno € 250 |
30.000 < ISEE ≤ 40.000 | non oltre € 200 |
40.000 < ISEE ≤ 50.000 | non oltre € 150 |
ISEE > 50.000 | € 0 |
L’integrazione della borsa può essere attribuita a studenti “
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno” che intendano svolgere all’estero attività:
-finalizzate al conseguimento del Titolo di studio; -che rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato; -riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. L’attribuzione di tale integrazione è legata dunque allo svolgimento di attività di studio, e conseguentemente all’acquisizione di crediti formativi, secondo il
Learning Agreement concordato, e alla richiesta di riconoscimento da parte dello studente delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità e, per coloro che terminano il periodo di mobilità nel mese di settembre, non oltre il 15 ottobre 2020.
Gli interessati avranno cura, attraverso le procedure previste nell’ambito dei servizi
online, di autorizzare l’Ateneo al recupero del dato ISEE secondo le modalità e la scadenza (12 aprile 2019) previste nel Manifesto degli Studi 2018/2019.
Il contributo previsto (borsa + eventuale integrazione) sarà erogato, dopo la firma del contratto, come di seguito specificato:
- mobilità pari a 3 mensilità: una sola tranche;
- mobilità da 4 a 5 mesi: una prima tranche (pari a 1 mensilità), una seconda tranche (pari al rimanente numero di mensilità meno 1) e il saldo al alla consegna dell’attestato di cui al successivo art. 14;
- mobilità da 6 a 12 mesi: una prima tranche (pari a 1 mensilità), una seconda tranche (pari al rimanente numero di mensilità meno 2) e il saldo alla consegna dell’attestato di cui al successivo art. 14;
c)
un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. A tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalare le proprie necessità al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola al momento dell’accettazione della mobilità. Il contributo sarà erogato, previa richiesta all’Agenzia Nazionale Erasmus+ e successiva disponibilità di fondi.
d)
un contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all’estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni contattare l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.
Art. 13 – Supporto linguistico 1. Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del bulgaro, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi
online (all’indirizzo https://erasmusplusols.eu
) tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e assegnate agli studenti al momento della firma del contratto individuale di mobilità.
PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA’ Art. 14 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 1. Lo studente deve
consegnare all’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale (Piazza S. Marco 4 – 50121 Firenze):
- entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, l’ATTESTATO, rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero che documenti l’effettivo svolgimento dell’attività e certifichi l’esatto periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante;
- entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità (o comunque appena reso disponibile da parte dell’Ateneo partner), il TRANSCRIPT OF RECORDS relativo ai risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel Learning Agreement.
2. Lo studente
entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, infine, deve presentare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.
Art. 15 - Restituzione del contributo finanziario 1. Lo studente deve restituire l’intero importo della borsa erogata nei seguenti casi:
- mancato adempimento o esito negativo rispetto a quanto concordato e sottoscritto nel Learning Agreement;
- mancato riconoscimento in carriera dei crediti formativi dichiarati nel Learning Agreement;
- mancata richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità.
2. Lo studente deve restituire l’importo parziale della borsa erogata nel caso in cui i giorni effettivi di mobilità effettuata risultino inferiori a quanto corrisposto.
PARTE VI – DISPOSIZONI FINALI Art. 16 - Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777 (79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, i dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso saranno trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Art. 17 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti 1. Ai sensi della legge n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica.
2. Per informazioni relative al presente Bando gli studenti possono:
- utilizzare le funzionalità previste dall’applicativo alla voce “
richiedi assistenza”
- telefonare all’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale
tel 055 275 7636/7632/7682 nei giorni di martedì e giovedì ore 10-12;
- recarsi presso l’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Internazionale – Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì ore 9-13;
- rivolgersi ai Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole per il supporto alla predisposizione del piano di studi (l’elenco dei Servizi Relazioni Internazionali è indicato alla pagina https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html del sito di Ateneo;
- contattare il Delegato Erasmus della Scuola per informazioni relative alle attività che possono essere effettuate presso gli Atenei
partner (il nominativo del docente è indicato alla pagina https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html del sito).
Art. 18 – Norma finale 1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
htpps://ammissioni.unifi.it. 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
htpps://ammissioni.unifi.it Firenze,
La Dirigente Area servizi alla didattica dott.ssa Maria Orfeo IL RETTORE F.to Prof. Luigi Dei