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BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PROFESSIONI LEGALI PER L'A.A.2018/2019
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione al alla Scuola di Specializzazione in Professioni legali per l’A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- nell’ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale 23 luglio 2017, n. 557, sono stati assegnati a questo Ateneo per l’anno accademico 2018/2019 per il primo anno n. 95 posti.
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 5 ottobre 2018;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto:
- presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
PRESUPPOSTI GIURIDICI
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e, in particolare, il Capo III;
- Legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
-- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, e in particolare l’art. 16, comma 5, che dispone che
l’accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e il comma 6 secondo il quale
le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti; - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- Legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera d);
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che
alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresì, che
nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Rettorale 26 aprile 2001, n. 458 con il quale è stato istituita la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e in particolare l’art. 26;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, rubricato “Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 25 luglio 2005, n. 150” e, in particolare, l’articolo 2;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- Statuto emanato con decreto del Rettore 6 aprile 2012, n. 329;
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, e 11, comma 2;
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e, in particolare, l’art. 41, comma 9, in forza del quale “il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”;
- Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 8 luglio 2015, n. 731;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- Disposizioni interministeriali prot. 5322 del 19 febbraio 2018 recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/ internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2018-2019";
- Decreto Interministeriale n. 557 del 23 luglio 2018, rubricato “Bando di Concorso per le Professioni Legali anno accademico 2018/2019”;
- Decreto Interministeriale n. 558 del 23 luglio 2018, rubricato “Programmazione degli accessi alle Scuole di Specializzazione Professione Legali anno accademico 2018/2019”;
- Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019 pubblicato in data 29 giugno 2018;
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo il concorso per titoli ed esame per l’ammissione, per l’anno accademico 2018/2019, alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali per il conseguimento del diploma di Specialista in Professioni Legali.
- Nell’ambito del complessivo numero dei posti previsti a livello nazionale con Decreto Interministeriale n. 558 del 23 luglio 2018, emanato ai sensi del D.M. del 21 dicembre 1999 n. 537, sono stati assegnati a questo Ateneo per l’anno accademico 2017/2018 con Decreto Interministeriale n. 557 del 23 luglio 2018 per il primo anno n. 95 posti.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Sono ammessi al concorso i laureati dei corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza [Classe LMG-01], di laurea specialistica in Giurisprudenza [Classe 22/S] e di laurea in Giurisprudenza conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M 509/99.
- Sono ammessi alla prova, con riserva, anche i candidati che alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione del 5 ottobre 2018 non siano ancora in possesso del titolo accademico ma lo conseguano comunque in data anteriore alla prova stessa del 25 ottobre 2018.
- Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Il servizio sarà attivo fino alle ore 13:00 del 5 ottobre 2018. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
- Dopo aver completato la suddetta procedura informatica i candidati dovranno provvedere al pagamento di euro 30,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato a pena di esclusione entro le ore 13:00 del 5 ottobre 2018.
- I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo di euro 30 di cui al precedente comma. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “i tuoi concorsi” che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite l’help online dell’applicativo informatico.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) - I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 debitamente certificata possono fare richiesta degli ausili necessari per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo.
- I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 30% rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l’uso di strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione della pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di disabilità o DSA e l’ausilio richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con disabilità o DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE - La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio ed è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Con lo stesso decreto è nominato un apposito Comitato di vigilanza ed il Responsabile del Procedimento. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla Commissione giudicatrice è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione si svolgerà il giorno 25 ottobre 2018. La sede sarà resa nota entro tre giorni prima della prova sull’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it.
- I candidati dovranno presentarsi in sede di prova alle ore 08:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché dell’attestazione di iscrizione scaricabile dall'applicativo nella sezione “i tuoi concorsi” disponibile 3 giorni prima della data della prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’ente preposto attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.
- Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
- I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA - Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di una prova che consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 90 minuti.
- Ai candidati con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 4, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma
Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10, la Commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame.
- Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la Commissione giudicatrice autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari.
- Dal momento in cui la Commissione giudicatrice autorizza l’apertura delle buste non sarà più consentito l’accesso ai candidati alla prova.
- In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA - Sono cause di annullamento della prova:
- l’apertura del plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della Commissione giudicatrice.
- l’apposizione sul compito (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione e codici commentati con la giurisprudenza;
- L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione giudicatrice e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE DEI TITOLI - Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la Commissione giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali 50 punti per la valutazione della prova d’esame, 5 punti per la valutazione del curriculum e 5 punti per il voto di laurea.
- La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti nell’Allegato 2 del Decreto Interministeriale del 23 luglio 2018, n. 557, come segue:
- laureati secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999:
- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
- laurea conseguita entro 5 anni accademici 1 punto
- laurea conseguita oltre 5 anni accademici 0 punti
- 30/30 4 punti
- 29/30 3 punti
- 28/30 2 punti
- 27/30 1 punto
- valutazione del voto di laurea (Massimo 5 punti):
- 110/110 e lode 5 punti
- 110-109/110 4 punti
- 108-107/110 3 punti
- 106-105/110 2 punti
- 104-102/110 1 punto
- Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004:
- Valutazione del Curriculum (Massimo 5 punti)
- laurea conseguita entro 6 anni accademici 1 punto
- laurea conseguita oltre 6 anni accademici 0 punti
- media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale):
- 30/30 4 punti
- 29/30 3 punti
- 28/30 2 punti
- 27/30 1 punto
- valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti):
- 110/110 e lode 5 punti
- 110-109/110 4 punti
- 108-107/110 3 punti
- 106-105/110 2 punti
- 104-102/110 1 punto
In caso di
parità di punteggio prevale il
candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI - Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 5 sulla base del punteggio complessivo riportato.
- La graduatoria sarà pubblicata nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- A partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusi i sabati e i festivi, i candidati utilmente collocati avranno sette giorni di tempo per procedere all’immatricolazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce dopo il termine di cui al precedente comma, saranno resi noti mediante pubblicazione nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- Le graduatorie saranno chiuse con decreto dirigenziale entro il termine ultimo del 14 dicembre 2018 e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 21 dicembre 2018.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 12 - IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI DELL’UNIONE EUROPEA ED EQUIPARATI - I vincitori dei posti di cui all’articolo 1 dovranno collegarsi all’indirizzo: https://ammissioni.unifi.it e immatricolarsi seguendo le istruzioni ivi pubblicate entro il termine indicato nel precedente articolo del presente bando.
- La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione ovvero della iscrizione degli aventi titolo nei termini e nei modi sopra indicati comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Professioni Legali dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- Gli interessati possono prendere visione dell’informativa in materia disponibile alla pagina (https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf ).
Art. 14 - PUBBLICITA’ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto Interministeriale 23 luglio 2018, n. 557, il Responsabile del Procedimento (ex lege 241/90, art. 5, comma 1) sarà nominato nel Decreto Rettorale di costituzione della Commissione giudicatrice e del comitato di vigilanza.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
INFORMATIVA DI SELEZIONE
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
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In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
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OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.