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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Il Rettore decreta quanto segue:
- presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per l’A.A. 2018/2019, secondo quanto indicato nel bando in allegato;
- i posti messi a bando sono i seguenti:
- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1] 70 posti
- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM/SNT 2] 25 posti
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM/SNT 3] 35 posti
- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM/SNT 4] 35 posti
- l’iscrizione si chiude inderogabilmente alle ore 13:00 del giorno 12 ottobre 2018;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal D.L.gs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del decreto: - presupposti giuridici;
- bando di selezione;
- informativa sulla privacy.
Presupposti giuridici
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Legge 2 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l'articolo 6-ter;
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;
- Legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni rubricato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”, in particolare l’art. 46 “Accesso degli stranieri alle Università”;
- Legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2;
- Decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all'articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5022, e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante “Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251”;
- Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l'articolo 1, comma 10;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di migrazione”;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;
- Decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";
- Statuto emanato con decreto rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 731 dell’8 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- Disposizioni interministeriali prot. 5322 del 19 febbraio 2018 recanti "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/ internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l'A.A. 2018-2019";
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 aprile 2018, n. 261, “Modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l’A.A. 2018/2019” e relativi allegati;
- Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’A.A. 2018/2019 approvato in data 29 giugno 2018.
BANDO DI SELEZIONE
Art. 1 - POSTI A CONCORSO - È indetto presso questo Ateneo, nell’ambito del complessivo numero di posti programmato a livello nazionale, il concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Firenze per l’anno accademico 2018/2019 per i quali si indica il numero di posti disponibili per le immatricolazioni:
- Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1] 70 posti
- Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM/SNT 2] 25 posti
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM/SNT 3] 35 posti
- Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM/SNT 4] 35 posti
- Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale del comma precedente senza dover sostenere la prova e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative, coloro:
- ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del D.M. 3 aprile 2018, n. 261;
- che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del D.M. 3 aprile 2018, n. 261, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del D.M. 3 aprile 2018, n. 261, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E TITOLI DI ACCESSO - Possono partecipare al concorso di cui al precedente articolo 1 del presente Bando i cittadini dell’Unione Europea ovunque soggiornanti, i cittadini extra Unione Europea di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002([1]) e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero. Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 19 paragrafo 2).
- Sono titoli di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e ostetriche: diploma universitario o diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, nonché i titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, ai sensi della legge n. 42/1999
- Sono titoli di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie: diploma universitario o diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione nonché i titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, ai sensi della legge n. 42/1999
- Sono titoli di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche: diploma universitario o diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche - area tecnico-diagnostica nonché i titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche - area tecnico-diagnostica, ai sensi della legge n. 42/1999,
- Sono titoli di ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione: diploma universitario o diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione nonché i titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- Altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I titoli di studio conseguiti all’estero consentono l’ammissione se soddisfano le condizioni richieste dall’art. 39 del D.lgs 286 del 25 luglio 1998, così come modificato dall’art. 26 della L. 189 del 2002, e dell’art. 46 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999. È richiesta altresì l’abilitazione all’esercizio della professione in Italia.
- Sono altresì ammessi a partecipare, gli studenti iscritti al 3° anno di corso di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, a condizione che conseguano il titolo di laurea entro il 23 ottobre 2018. Entro tale data è obbligatorio trasmettere all’indirizzo titoli.magistralisanitarie@unifi.it un’autocertificazione attestante il conseguimento del titolo. Il mancato conseguimento del titolo di laurea nei termini suddetti comporta l’esclusione dalla presente procedura concorsuale.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE - Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per uno soltanto dei corsi di cui all’articolo 1 del presente bando.
- I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla prova solo ed esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it a partire dalle ore 9.00 del 30 agosto 2018 ed entro le ore 13:00 del 12 ottobre 2018. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi o partecipare alla prova di ammissione. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente comma.
- I titoli dovranno essere dichiarati nell’applicativo informatico di cui al precedente comma. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- I candidati che presentano domanda per i posti in sovrannumero di cui all’articolo 1, comma 2 del presente bando, dovranno compilare l’apposito form dell’applicativo online https://ammissioni.unifi.it. Tale dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Dopo aver completato la suddetta procedura informatica i candidati dovranno provvedere al pagamento di euro 50,00 quale contributo di partecipazione alla prova. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall’applicativo informatico. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato a pena di esclusione entro le ore 13:00 del 12 ottobre 2018.
- I candidati saranno considerati regolarmente iscritti e quindi ammessi alla prova solo dopo aver effettuato il pagamento del contributo di euro 50 di cui al precedente comma. I candidati sono invitati a consultare lo stato della propria ammissione alla prova collegandosi all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “I tuoi concorsi” che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite l’help online “Richiedi assistenza” dell’applicativo informatico.
- Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo per la partecipazione alla prova versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
- I candidati extra Unione Europea residenti all’estero oltre a quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, sono tenuti a presentare specifica domanda presso l’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio, ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Art. 4 – CANDIDATI CON DISABILITA’ O CON DIAGNOSI DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) - I candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/92 debitamente certificata possono fare richiesta degli ausili necessari per sostenere la prova e possono fare, altresì, esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 50% rispetto al tempo complessivo.
- I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 con idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono fare richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la prova nella misura massima del 30% rispetto al tempo complessivo e, altresì, possono chiedere l’uso di strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato.
- La richiesta deve essere effettuata nell’apposita sezione nella pagina https://ammissioni.unifi.it, indicando la tipologia di disabilità o DSA e l’ausilio richiesto per lo svolgimento della prova. Alla richiesta dovrà essere allegata in un unico file pdf, pena la mancata concessione dei benefici, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità e DSA da parte delle Autorità preposte, nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
- Il mancato invio della documentazione o l’invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l’invio con modalità diverse rispetto a quanto previsto nel precedente comma 3, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili richiesti.
- I candidati con disabilità o DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.
Art. 5 - COMMISSIONE - La commissione composta da docenti sarà nominata dal Rettore e potrà prevedere una suddivisione in sottocommissioni in considerazione della pluralità di discipline dei corsi di laurea magistrale e delle peculiarità organizzative dei corsi. I nominativi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito https://ammissioni.unifi.it.
- Alla commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.
Art. 6 – DATA, LUOGO E MODALITÁ DI ACCESSO ALLA PROVA - La prova di ammissione avrà luogo il 26 ottobre 2018. La sede di svolgimento della prova sarà comunicata ai candidati entro tre giorni dalla data della prova stessa.
- I candidati dovranno presentarsi in sede di prova alle ore 08:30 per le operazioni di identificazione muniti di un documento di identità valido (preferibilmente quello indicato nella domanda di ammissione), nonché dell’attestazione di iscrizione scaricabile dall'applicativo nella sezione “i tuoi concorsi” disponibile 3 giorni prima della data della prova. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.
- Per consentire il regolare avvio della prova alle ore 11,00, le porte saranno inderogabilmente chiuse alle ore 10,30 e da quel momento in poi non sarà consentito l’accesso ai candidati. Non assume rilevanza alcuna la motivazione del ritardo.
- Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari tenuto conto che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
- I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROVA 1. La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1 del D.M. 3 aprile 2018, n. 261 su argomenti di:
- 32 (trentadue) quesiti di teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- 18 (diciotto) quesiti cultura generale e ragionamento logico;
- 10 (dieci) quesiti per ciascuno dei seguenti argomenti:
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
2. I programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione sono reperibili sul sito web del MIUR www.miur.it.
Art. 8 - MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA E OBBLIGHI DEI CANDIDATI - La prova avrà inizio alle ore 11:00.
- Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
- Ai candidati con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati con DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell’art. 5, commi 1 e 2 del presente Bando rispetto a quello definito dal precedente comma 2.
- I candidati saranno distribuiti in più aule tenuto conto dell’età anagrafica, eccezione fatta per i gemelli.
- Prima dell’inizio della prova sarà consegnato a ogni candidato un foglio di istruzioni relativo allo svolgimento della prova medesima.
- In sede di prova deve essere utilizzata una penna nera fornita dall’Ateneo.
- È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o altra strumentazione similare, nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione.
Art. 9 – CAUSE DI ANNULLAMENTO DELLA PROVA
1. Sono cause di annullamento della prova:
- lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla Commissione d’esame e di tanto sia dato atto a verbale;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari o di altra strumentazione similare (fatti salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all’articolo 4 del presente Bando), nonché di manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti e materiale di consultazione;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati.
2. L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione e non verrà determinato il punteggio della prova annullata.
Art. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA E VALUTAZIONE TITOLI - Per la valutazione del candidato la Commissione giudicatrice ha a disposizione cento punti (100), dei quali ottanta (80) riservati alla prova scritta e venti (20) ai titoli
- Per la valutazione della prova scritta (max 80 punti) si tiene conto sei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punto (-0,25) per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.
- La valutazione dei titoli accademici e professionali (max 20 punti) per la classe di laurea magistrale delle Scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al D.P.R. n. 162/1982 | punti 5 |
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2 |
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2 |
- La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche e delle Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (max 20 punti), avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi | punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5 |
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate | punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate | punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
- In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
- In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).
Art. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI AI CANDIDATI ED ELENCO AMMESSI IN SOVRANNUMERO - Sulla base del punteggio totale, calcolato ai sensi del precedente articolo 10, verranno definite dalla Commissione le singole graduatorie per ogni corso di laurea magistrale.
- Saranno ammessi ai corsi di Laurea magistrale oggetto del presente bando coloro che si saranno collocati in posizione utile nelle graduatorie relative al corso prescelto.
- Le graduatorie saranno pubblicate nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- L’elenco degli ammessi in sovrannumero sarà disponibile alla pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- A partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie e alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi in sovrannumero, i candidati utilmente collocati e i candidati in sovrannumero avranno sette giorni di tempo, esclusi i sabati e i festivi, per procedere all’immatricolazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 12 del presente bando. Scaduto detto termine gli interessati che non avranno proceduto con l’immatricolazione saranno considerati rinunciatari con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione.
- I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce dopo il termine di cui al precedente comma, saranno resi noti mediante pubblicazione nella pagina web https://ammissioni.unifi.it.
- Le graduatorie saranno chiuse con decreto dirigenziale entro il termine ultimo del 14 dicembre 2018 e le immatricolazioni non saranno in ogni caso più accolte dopo il 21 dicembre 2018.
- Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI E AMMESSI IN SOVRANNUMERO - I vincitori dei posti e i candidati in sovrannumero di cui all’articolo 1 del presente bando, dovranno collegarsi all’indirizzo: https://ammissioni.unifi.it e immatricolarsi seguendo le istruzioni ivi pubblicate entro il termine indicato nel precedente articolo 11.
- La mancata presentazione della domanda di immatricolazione e della relativa documentazione nei termini indicati comporterà la decadenza dal diritto all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale oggetto del presente bando.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell’Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- L’informativa in materia è disponibile alla pagina https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf.
Art. 14 - PUBBLICITÁ - Il presente Decreto è pubblicato in data odierna presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.
Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area della Didattica.
Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
- Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla prova indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
([1]) Stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
Informativa sELEZIONI
Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l’ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento. Gentile interessato,
desideriamo informarla che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informarla che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Università degli Studi di Firenze, , con sede in Firenze, Piazza San Marco, 4 telefono 055 27571 e-mail urp@unifi.it, pec: ateneo@pec.unifi.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI:
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell’Area Affari generali e legali, Firenze, via G. la Pira, 4 telefono. 055 2757667 e-mail:privacy@adm.unifi.it.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA : nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare i dati da lei forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
- accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali;
- accertamento eventuali condanne penali per detenuti che intendono partecipare a selezioni per accedere a corsi a numero chiuso;
- inalità di ricerca statistica o scientifica o per individuare azioni volte al miglioramento dei servizi didattici su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Università degli Studi di Firenze, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Università degli Studi di Firenze avviene su server ubicati all’interno dell’Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente.
I restanti dati raccolti (tracce e prove concorsuali) saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento di Ateneo su Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all’Università degli Studi di Firenze, quale
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@adm.unifi.it.
RECLAMO Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETA’ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI:
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alle lettera a) e c) è obbligatorio per permettere lo svolgimento delle prove selettive.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove concorsuali.
Il trattamento di cui alla lettera d), avvenendo su dati aggregati o anonimi, non prevede l’applicazione del GDPR.