Indice dei contenuti
IL RETTORE
- VISTO il contenuto del programma Erasmus che consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo di studio in un altro stato membro e di ottenere il pieno riconoscimento dell’attività svolta, in forza di accordi inter istituzionali stipulati tra l’istituto di provenienza e quello di accoglienza;
- VISTI gli accordi interistituzionali Erasmus che l’Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto con le Università
partner per consentire ai propri studenti di trascorrere un periodo di studio all'estero riconosciuto dall'Ateneo, tenuto conto dei criteri per la valutazione degli studenti concordati con le Scuole;
-TENUTO CONTO che l’Università degli Studi di Firenze ha ottenuto da parte dell’Unione Europea l’approvazione della Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiscono il riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2021-2027;
- NELLE MORE dell’approvazione del nuovo Programma Erasmus per il settennato 2021-2027 da parte del Consiglio Europeo;
- PRESO ATTO che l’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE coordina la gestione del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvede, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presentino la loro candidatura le borse per gli studenti in mobilità;
- VISTO l’art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il “
Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con successivi decreti attuativi del MUR;
- RITENUTO di suddividere i flussi di mobilità per Scuola;
- RITENUTO, al fine di consentire lo svolgimento nei tempi previsti delle attività propedeutiche alla partenza degli studenti, di emanare un bando per la formazione di una graduatoria degli idonei, nelle more della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE dell’esatto numero di borse assegnate all’Ateneo, salvo poi attribuire le borse per la mobilità in base al finanziamento ricevuto;
- VISTE le Linee guida per la disciplina della mobilità nell’ambito del Programma ERASMUS + Azione Chiave 1_Settore Istruzione Superiore (KA103) Mobilità per l’apprendimento individuale approvate dal Senato Accademico nella seduta del 20 dicembre 2019;
- VISTO il vigente Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9;
- VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l’art. 11;
- VISTO il Regolamento delle Scuole di Ateneo;
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:
Bando di selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS per studio a.a. 2021/2022 NOTA BENE: Le mobilità per studio 2021/2022 saranno disciplinate dalla normativa inerente il nuovo settennato Erasmus 2021-2027, che la Commissione Europea non ha ancora reso nota. La pubblicazione del presente bando è da ritenersi sotto condizione, e tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal bando sono dunque passibili di modifica in ottemperanza a quanto potrà essere disposto dalle regole dell’accordo finanziario Erasmus + 2021/2022 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE e l’Università degli studi di Firenze, e dalle Linee guida programmatiche che saranno definite dalla Commissione Europea. Le eventuali modifiche saranno ufficializzate con successive disposizioni e comunicate agli studenti interessati tramite i canali istituzionali. INDICE
PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE - Art. 1 - Indizione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera
- Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti
- Art. 5 - Requisiti linguistici
PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI - Art. 6 - Modalità e termine di presentazione delle domande
- Art. 7 - Commissioni esaminatrici
- Art. 8 - Selezione dei candidati
- Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione
PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA’ - Art. 10 - Learning Agreement-LA
- Art. 11 - Adempimenti prima della partenza
- Art.12 – Copertura assicurativa
PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’ E SUPPORTO LINGUISTICO - Art. 13 - Sostegno finanziario alla mobilità
- Art. 14 – Supporto linguistico
PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA’ - Art. 15 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità
- Art. 16 - Restituzione del contributo finanziario
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI - Art. 17 - Trattamento dei dati personali
- Art. 18 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti
- Art. 19 - Norma finale
PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE
Art. 1 - Indizione 1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus per studio a.a. 2021/2022 per i posti relativi ai flussi previsti per ciascuna Scuola, consultabili alla pagina
https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/ .
Art. 2 – Finalità 1. Il programma Erasmus Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un periodo di studi presso una Università convenzionata con l’Università degli Studi di Firenze.
2. Il periodo di mobilità per studio va da un minimo obbligatorio di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, comprensivi di eventuali prolungamenti. La mobilità deve concludersi
entro il 30 settembre 2022.
3. Gli studenti possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo il completamento della procedura di selezione e l’accettazione di cui al successivo art. 9, e in ogni caso previa approvazione del programma di studio (
Learning Agreement) da parte delle competenti strutture didattiche della Scuola e dopo la firma del contratto individuale di mobilità.
4. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014, sulla libera circolazione delle persone, l’Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus. Le mobilità verso la Svizzera sono finanziate direttamente dal Consiglio Federale Svizzero nel programma Swiss European Mobility Programme (SEMP).
5. A seguito dell’accordo sulla Brexit raggiunto lo scorso 24 dicembre, il governo britannico ha deciso di interrompere la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus, e le sedi UK non sono quindi presenti tra le destinazioni del presente Bando. Nonostante il Regno Unito non partecipi al programma Erasmus 2021-2027, l’Ateneo di Firenze ritiene di voler continuare, per quanto possibile, la cooperazione con le università britanniche che manifestino interesse in un prosieguo degli scambi, ed in tal senso gli uffici stanno lavorando per individuare le sedi UK che potranno essere inserite tra le destinazioni del Bando di mobilità internazionale verso Paesi extra UE 2021/2022.
6. Lo
status di vincitore è relativo esclusivamente alla selezione del presente bando: l’effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all’accettazione dello studente da parte della sede
partner, che può definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.
Art. 3 – Attività da svolgere nella sede estera 1. Sulla base degli accordi interistituzionali siglati tra l’Università degli Studi di Firenze e le Università partner, validi per l’ a.a. 2021/2022, lo studente in mobilità Erasmus per studio avrà diritto a
- frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università straniera ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la prova d’esame;
- svolgere periodi di studio integrati con periodi di tirocinio, ove previsto dagli ordinamenti didattici;
- elaborare la tesi di laurea o parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell’istituzione ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti all’estero);
- svolgere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione;
- svolgere attività programmate nell’ambito dei dottorati di ricerca, secondo modalità stabilite dal Collegio dei Docenti;
- svolgere attività programmate nell’ambito dei master;
- accedere ai servizi offerti agli studenti regolarmente iscritti presso la sede partner senza l’obbligo di pagare le tasse di iscrizione (l’istituto ospitante potrebbe tuttavia richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire eventuali costi per l’utilizzo di servizi in essere presso la sede ospitante, applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali);
- ricevere il pieno riconoscimento accademico per le attività concordate e completate in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità.
2. Le attività da svolgere devono essere indicate nel
Learning Agreement e devono essere approvate dal Consiglio di Corso di Studio dell’Università degli Studi di Firenze e dalla Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. La delibera darà atto della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze.
Art. 4 - Requisiti di ammissibilità degli studenti 1. Possono presentare domanda gli studenti che,
al momento della candidatura al presente Bando, indipendentemente dal paese di cittadinanza:
- risultino iscritti all’Università di Firenze e dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all’a.a. 2021/2022 ad un corso di studio universitario di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022 per gli anni successivi al primo[1];
- siano in possesso della conoscenza linguistica di almeno una lingua estera oltre l’italiano, risultante da un’attestazione rilasciata da apposito ente certificatore; la certificazione dev’essere posseduta al momento della candidatura al Bando (per elenco certificati accettati e casi di esonero v. Art.8 comma 1b);
- non siano iscritti a corsi singoli;
- non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.
2. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus, e pertanto presentano un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell’a.a. 2021/2022, possono svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2021/2022. Gli studenti neolaureati devono altresì comunicare al Coordinamento Relazioni Internazionali - Mobilità internazionale la nuova matricola, diversa rispetto a quella attiva nel momento di presentazione della candidatura alla mobilità.
3. Lo studente in mobilità non può conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Laurea dell’attività formativa svolta presso l’Ateneo estero.
4. Nell’ambito del programma Erasmus lo studente può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulti iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (
traineeship), pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d’iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico). Possono quindi presentare la loro candidatura al presente Bando anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (
traineeship) nell’ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:
- pianifichino la mobilità Erasmus nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto (con o senza borsa) la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;
- risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell’ambito del quale possono nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (traineeship), pari complessivamente a 12 mensilità.
Art. 5 - Requisiti linguistici 1. Alcune sedi
partner richiedono una conoscenza linguistica certificata da attestati ufficiali, tra i requisiti di ammissione allo scambio.
È compito del candidato verificare all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/destination e con il supporto dei Servizi Relazioni Internazionali di Scuola l’esistenza di requisiti linguistici specifici e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i termini fissati dal partner stesso. 2. L’indicazione della competenza linguistica richiesta dall’Ateneo ospitante si riferisce, per la maggior parte dei
partner, alla propria offerta formativa in generale, pertanto è indispensabile verificare la lingua richiesta per la frequenza dei singoli insegnamenti che si intende inserire nel
Learning Agreement. Si raccomanda, inoltre, di porre particolare attenzione al livello di conoscenza linguistica richiesto da parte degli Atenei
partner. Il predetto livello di conoscenza, deve essere necessariamente acquisito e certificabile prima della partenza o entro le scadenze e con le modalità fissate dal
partner stesso. Per raggiungere il livello linguistico richiesto dal Partner, gli studenti vincitori avranno la possibilità di utilizzare le licenze OLS (
Online Linguistic Support).
3. La predetta conoscenza linguistica non è richiesta espressamente, anche se fortemente consigliata, al momento della candidatura al presente Bando di mobilità. Ai fini della selezione UNIFI è sufficiente essere in possesso, al momento della candidatura, di una certificazione linguistica (o trovarsi in uno dei casi di esonero previsti dall’
Allegato 2) che attesti la conoscenza di almeno una lingua estera oltre l’italiano.
Per ulteriori chiarimenti, consultare le FAQ al Bando pubblicate alla pagina
https://www.unifi.it/vp-10034-erasmus-plus.html#studenti_unifi PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI
Art. 6 – Modalità e termine di presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione al bando si presenta
solo ed esclusivamente online collegandosi all’applicativo TURUL all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it . Il servizio sarà attivo fino alle ore
13:00 del
24 marzo 2021. Oltre tale scadenza il collegamento verrà disattivato e
non sarà più possibile compilare la domanda, né chiuderla, né iscriversi al Bando. Non saranno accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo. 2. Per fare domanda, lo studente deve accedere all’applicativo TURUL con le credenziali dei Servizi On Line di cui già dispone e scegliere il concorso “
Selezione per la formazione di graduatorie per la mobilità internazionale ERASMUS per studio a.a. 2021/2022”.
3. Nella domanda il candidato può indicare, in ordine di preferenza, le sedi di destinazione preferite (fino a un massimo di 5; gli studenti della Scuola di Scienze della Salute Umana possono indicare fino a un massimo di 10 sedi).
4. Nella scelta della sede di destinazione e al fine di predisporre il programma di studio (
Learning Agreement) si raccomanda di porre molta attenzione alle indicazioni riportate presso ciascun Ateneo partner relativamente a:
-
settore disciplinare (codice ISCED e relativa descrizione) nell’ambito del quale è previsto il flusso di mobilità (allegata al Bando la codifica dei
codici ISCED);
-
livello (I ciclo = triennale e magistrale a ciclo unico; II ciclo = magistrale e master di I livello; III ciclo = dottorato, scuole di specializzazione, master di II livello) dell’offerta didattica che sarà disponibile presso la sede straniera;
-
livello di conoscenza linguistica richiesta dall’istituzione ospitante per la frequenza alle lezioni;
-
codice che identifica in maniera univoca il flusso di mobilità (es. LINK000012).
5. A seguito dell’accordo sulla Brexit raggiunto lo scorso 24 dicembre, il governo britannico ha deciso di interrompere la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus, e le sedi UK non sono quindi presenti tra le destinazioni del presente Bando. Nonostante il Regno Unito non partecipi al programma Erasmus + 2021-2027, l’Ateneo di Firenze ritiene di voler continuare, per quanto possibile, la cooperazione con le università britanniche che manifestino interesse in un prosieguo degli scambi, ed in tal senso gli uffici stanno lavorando per individuare le sedi UK che potranno essere inserite tra le destinazioni del Bando di mobilità internazionale verso Paesi extra UE 2021/2022.
6. Una volta completata la domanda l’applicativo attiva la funzionalità di compilazione del
Learning Agreement, obbligatoria per l’accettazione della candidatura. L’obbligo è valido solo per la prima sede mentre per le altre è fortemente consigliato.
Tale operazione deve essere effettuata entro la data di scadenza del bando, pena la mancata registrazione della domanda. Il Learning Agreement compilato in questa fase ha valenza provvisoria e potrà essere modificato successivamente, dopo la pubblicazione della graduatoria e l’assegnazione della sede. Per aiuto nella compilazione del Learning agreement, il candidato può rivolgersi al Servizio Relazioni Internazionali della propria Scuola https://www.unifi.it/vp-5218-servizi-relazioni-internazionali-e-delegati-delle-scuole.html
7. Dopo aver completato la candidatura, il candidato è invitato a consultare lo stato della propria ammissione al Bando sull’applicativo TURUL collegandosi all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it verificando, dopo aver effettuato l’accesso, nella sezione “
i tuoi concorsi”, che l’iscrizione sia andata a buon fine.
Eventuali anomalie vanno segnalate tempestivamente tramite il servizio “richiedi assistenza” dell’applicativo informatico. Il servizio di assistenza e supporto sarà attivo a partire dalla data di pubblicazione del Bando ed è
garantito fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al precedente comma 1 del presente articolo
. Art. 7 – Commissioni esaminatrici 1. Ai fini dell’attribuzione del punteggio della motivazione per le Scuole che lo prevedono, il Presidente della Scuola nomina le commissioni esaminatrici che saranno pubblicate sul sito
https://ammissioni.unifi.it .
Art. 8 – Selezione dei candidati 1. La graduatoria di idoneità è elaborata sulla base dei criteri indicati di seguito:
a. valutazione della carriera del candidato I due elementi che concorrono al calcolo del punteggio riferito alla carriera sono:
- la regolarità negli studi (per un max di 35 punti);
- il profitto (per un max di 35 punti).
Nel calcolo del punteggio relativo alla carriera si tiene conto di fattori diversi, a seconda che si tratti di studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o corsi di III livello.
Per gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale, laurea magistrale (escluso primo anno) e laurea magistrale a ciclo unico: - la regolarità negli studi è calcolata sulla base del numero di crediti relativi ad esami superati e registrati in carriera entro il giorno 24 marzo 2021 in rapporto all’anno di iscrizione;
- il profitto è calcolato sulla base della media ponderata.
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale e al terzo ciclo si tiene conto dei dati relativi alla carriera pregressa, e per gli studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale anche degli esami sostenuti nel percorso magistrale superati e registrati in carriera entro il 24 marzo 2021. Nota: Gli Esami registrati su ESSE3 successivamente al 24 marzo 2021, anche se sostenuti entro il giorno 24 marzo 2021, non vengono presi in considerazione ai fini del punteggio. È cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale dei Servizi On Line, che gli esami risultino correttamente registrati entro tale data.
Vengono considerati solo i CFU sostenuti o riconosciuti nell’attuale carriera.
Nel caso in cui uno studente stia effettuando una mobilità 2020/21 e non l’abbia ancora conclusa al momento della scadenza del Bando, non può richiedere il riconoscimento delle attività sostenute all’estero fino alla conclusione della mobilità in corso.
Nota: Si raccomanda ai candidati di verificare sulla propria pagina dei Servizi On Line il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, in particolare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Agli studenti Extra EU si raccomanda di verificare anche lo stato di validità del permesso di soggiorno.
b. conoscenze linguistiche Al candidato è richiesto di autocertificare il possesso,
al momento della candidatura al presente Bando, di una certificazione linguistica che attesti il livello di conoscenza posseduto, e di indicare l’ente certificatore che ha rilasciato l’attestazione di conoscenza della lingua, facendo riferimento all’elenco (
Allegato 1) dei certificati (e rispettivo livello). Per ogni lingua dichiarata sarà preso in considerazione
esclusivamente il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata. Non sono assegnati punteggi per la conoscenza della lingua italiana. Certificazioni diverse da quelle elencate in Allegato 1 potranno essere eventualmente valutate ai fini della graduatoria.
Sono esonerati dall’essere in possesso di una certificazione gli studenti che si trovino in uno dei casi elencati nell’
Allegato 2.
Il punteggio massimo è
15 punti, anche in caso di più lingue. Per ciascuna lingua saranno attribuiti:
- punti 10 per attestazione di conoscenza uguale al C2 (o madrelingua)
- punti 9 per attestazione di conoscenza uguale al C1
- punti 7 per attestazione di conoscenza uguale al B2
- punti 5 per attestazione di conoscenza uguale al B1
- punti 2 per attestazione di conoscenza uguale al A2
- punti 1 per attestazione di conoscenza uguale al A1
L’Università provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati autocertificati dagli studenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nota: Ai soli fini della selezione UNIFI, non è richiesto al candidato di essere in possesso, al momento della candidatura al presente Bando, della conoscenza linguistica richiesta dalla sede estera. Il requisito linguistico richiesto dal partner deve essere comunque posseduto dal candidato entro le scadenze fissate dal Partner stesso. È compito del candidato verificare all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/destination/ e con il supporto dei Servizi Relazioni Internazionali di Scuola, l’esistenza di requisiti linguistici specifici per le sedi prescelte e predisporre la documentazione necessaria a comprovare la competenza linguistica richiesta entro i termini fissati dal Partner estero stesso. c. motivazione (solo per le Scuole di Agraria, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Studi Umanistici e della Formazione) Alla motivazione vengono attribuiti
da un minimo di 8 punti fino ad un massimo di 15 punti. La motivazione viene valutata tenendo conto:
- della coerenza esistente tra domanda e motivazione;
- del programma di studio concordato (Learning Agreement).
Nota: Non sono ritenute idonee le domande di candidatura che ottengono un punteggio sulla motivazione inferiore a 8 punti.
2. In caso di parità di punteggio, è data precedenza al candidato più giovane.
Art. 9 - Graduatoria di Ateneo, attribuzione della sede e accettazione 1. Ai fini della graduatoria si intende per studente “
vincitore” colui che ha una sede assegnata; si intende per studente “
idoneo” colui al quale non è stata assegnata alcuna sede.
2. L’assegnazione degli studenti alle sedi avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto delle preferenze espresse. In caso di assenza di posti disponibili sulle preferenze espresse, allo studente non è assegnata alcuna sede; tuttavia lo studente può eventualmente essere collocato in fase di riassegnazione su sedi rimaste vacanti.
3. Le graduatorie, una per ciascuna Scuola, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note a partire dal 15 aprile 2021 attraverso l’applicativo all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it .
4. Tutte le operazioni relative alla selezione, comprese le graduatorie e gli eventuali scorrimenti, saranno disponibili per gli studenti sulla pagina “
i tuoi concorsi”.
Lo studente non riceverà comunicazioni personali. Nota: Gli studenti che non accettano la sede da loro indicata come prima preferenza sono esclusi automaticamente dalla graduatoria quali rinunciatari per la mobilità Erasmus per studio a.a. 2021/2022.
5. In caso di assegnazione di una sede diversa dalla prima preferenza, lo studente deve:
- accettare quella proposta;
oppure - nel caso in cui non desidera accettare la sede proposta, selezionare l’opzione “voglio rimanere in graduatoria”, in attesa di una nuova eventuale assegnazione per scorrimento. La sede non accettata non viene riassegnata allo studente negli eventuali scorrimenti.
6. Per effettuare una delle scelte sopra descritte lo studente deve collegarsi all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it entro i termini indicati nella pagina “
i tuoi concorsi”.
Nota: Gli studenti assegnatari di una sede diversa dalla loro prima preferenza sono comunque tenuti a compiere un’operazione (a oppure b), pena l’esclusione automatica dalla graduatoria come rinunciatari per la mobilità Erasmus per studio a.a. 2021/2022.
7. Le graduatorie, una per ogni Scuola, procederanno tramite scorrimenti fino all’assegnazione dei posti disponibili in relazione alle preferenze espresse dai candidati. Le informazioni relative agli scorrimenti, tempistiche e modalità, saranno rese note mediante l’applicativo all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it nella pagina dedicata alla selezione oggetto del presente bando.
Se a fine scorrimenti risultassero sedi libere perché non assegnate, si potrà procedere alla riassegnazione delle stesse agli studenti Idonei senza sede.
8. Il candidato vincitore che ha confermato il posto avrà nuovamente a disposizione la funzionalità di compilazione del
Learning Agreement che potrà utilizzare per modificare e/o compilare quello relativo alla sede assegnata. Il
Learning Agreement sarà disponibile all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it. Per qualsiasi supporto nella compilazione del
Learning Agreement e per indicazioni sulla tempistica di stesura della versione definitiva del learning il candidato può rivolgersi al Servizio Relazioni internazionali della propria Scuola.
9. L’elenco definitivo degli studenti vincitori, comprensivo della sede e delle mensilità a ciascuno assegnate, sarà reso noto, una volta conclusi gli scorrimenti di tutte le Scuole, con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (
https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html)
a partire da giugno 2021. PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA’
Art. 10 - Learning Agreement-LA 1. Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero ed usufruire dei contributi previsti, le attività devono essere indicate all’interno del
Learning Agreement, previa valutazione della coerenza del programma di studio che lo studente seguirà all’estero con la laurea o il titolo di studio che sarà conseguito presso l’Università di Firenze. Le suddette attività devono essere approvate dagli Organi delle competenti strutture didattiche dell’Università degli Studi di Firenze e della Istituzione straniera ospitante,
prima della partenza. 2. Il
Learning Agreement può essere modificato dopo la partenza: in tal caso deve essere reso definitivo
entro 30 giorni dalla data di inizio del periodo di mobilità. 3. Per la compilazione del Learning Agreement si raccomanda fortemente agli studenti di far riferimento al Delegato Erasmus e al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola di afferenza.
Art. 11 - Adempimenti prima della partenza Come è noto, la partecipazione ad un programma di mobilità internazionale consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo formativo presso un istituto superiore di uno dei Paesi partecipanti al programma offrendo l’opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento delle attività sostenute. Tale opportunità formativa implica tuttavia l’impegno da parte dello studente ad attenersi alle procedure, alle modalità organizzative e al calendario delle attività stabiliti dal soggetto ospitante al fine non solo di massimizzarne il risultato ma anche di consentire la corretta ed efficiente gestione delle attività didattiche ed amministrative da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Pertanto è importante sottolineare che lo studente che intende effettuare un programma di mobilità dovrà valutarne non solo i contenuti ma anche le regole accademiche ed amministrative che lo disciplinano in modo da garantirne il rispetto.
1. Gli studenti vincitori che hanno formalizzato l’accettazione ai sensi del precedente art. 9 devono programmare l’inizio del periodo di mobilità, avendo preventivamente:
- verificato presso il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola l’avvenuta trasmissione della nomina all’Ateneo partner e l’accettazione della stessa;
- aver regolarizzato l’iscrizione come studente in mobilità presso la sede estera tramite la compilazione dell’application form, secondo le modalità previste da ciascun partner e trasmesso i documenti previsti (compreso eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione);
- ottenuto l’approvazione, anche in modalità provvisoria, del Learning Agreement;
- regolarizzato l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 secondo quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2021/2022; in caso di periodi di mobilità che inizino prima dell’apertura delle iscrizioni all’a.a.2021/2022, sarà considerata valida l’iscrizione all’ a.a.2020/2021. Tuttavia, l’iscrizione all’a.a.2021/2022 deve comunque essere formalizzata, tramite il pagamento della prima rata, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle scadenze amministrative del Manifesto 2021/2022; [2]
- sottoscritto il contratto individuale di mobilità (senza la sottoscrizione del contratto lo studente non è autorizzato alla partenza, non riceverà nessuna copertura finanziaria e assicurativa né il riconoscimento della carriera svolta all’estero);
- per gli studenti non EU, regolarizzato in tempo utile la propria posizione presso la sede ospitante in termini di permesso di soggiorno e visto d’ingresso, il cui costo è a carico dello studente. Si raccomanda pertanto agli interessati di informarsi con largo anticipo presso gli uffici diplomatici di pertinenza. UNIFI non è responsabile in caso di inadempienza procedurale da parte dello studente.
Art. 12 – Copertura assicurativa Il Partecipante dovrà disporre di un’adeguata copertura assicurativa. L’assicurazione sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). L’Ateneo informa inoltre gli studenti che la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di uno specifico intervento medico. I partecipanti vengono invitati ad informarsi sulle condizioni specifiche di assistenza sanitaria previste nel Paese ospitante, presso l’Azienda Sanitaria locale di riferimento.
Gli studenti potranno inoltre provvedere autonomamente a stipulare un’assicurazione sanitaria che copra l’assistenza sanitaria e il ricovero per Covid-19 e un’assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli dovuti all’emergenza Covid19.
Gli studenti Erasmus in mobilità all’estero sono inoltre coperti dalle polizze assicurative sottoscritte dall’Università degli studi di Firenze per responsabilità civile contro terzi e infortuni. Per approfondimenti si rimanda alla pagina di Ateneo https://www.unifi.it/vp-4165-assicurazioni.html
PARTE IV – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’ E SUPPORTO LINGUISTICO
Art. 13 – Sostegno finanziario alla mobilità 1. La collocazione all’interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce allo studente lo
status di studente Erasmus.
Nota: I contributi per la mobilità studentesca sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. Dovranno restituire l’intero ammontare dei finanziamenti ricevuti coloro che:
a) non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo secondo il Learning Agreement concordato (i crediti formativi possono essere acquisiti anche per lo svolgimento lavoro tesi, su accettazione del relatore italiano e individuazione di un docente estero) o, per gli iscritti a corsi di III livello, non presentano documentata attività di ricerca o di formazione sostenuta all’estero
o
b) non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità
2. Il sostegno finanziario alla mobilità non copre tutte le spese ma è da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero
. La borsa sarà attribuita agli studenti vincitori, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di merito, sulla base delle delibere degli Organi di Governo dell’Ateneo.
La borsa di mobilità sarà così articolata:
a) una borsa di studio il cui importo mensile è stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE
. Attenzione: le cifre e i gruppi di destinazione sotto indicati sono relativi all’a.a. 2020/2021, e sono passibili di modifica a seguito della definizione delle linee guida programmatiche da parte della Commissione Europea relative al nuovo settennato Erasmus 2021-2027 e della sottoscrizione dell'accordo finanziario Erasmus 2021/2022 tra l'Agenzia Nazionale Indire/Erasmus+ e l'Università degli studi di Firenze. Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze definirà criteri, modalità ed entità della contribuzione per l’a.a.2021/2022 entro il prossimo mese di luglio 2021, sulla base dei finanziamenti che saranno assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE e dal MUR per favorire la mobilità degli studenti. Nell’a.a.2020/2021 i finanziamenti erano distinti per i seguenti gruppi di paesi di destinazione gruppo 1 – costo della vita ALTO -
€ 300 al mese: Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia, Svezia;
gruppo 2 – costo della vita MEDIO –
€ 250 al mese: Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo;
gruppo 3 - costo della vita BASSO –
€ 250 al mese: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia.
Nota: La borsa sarà attribuita agli studenti vincitori, nel rispetto dell’ordine della graduatoria di merito, sulla base delle delibere degli Organi di Governo dell’Ateneo
b) un’integrazione finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, basato sulla certificazione ISEE o sulla documentazione per il calcolo di redditi e patrimoni per gli studenti internazionali, come riportato nella tabella che segue che, compatibilmente con le risorse che saranno assegnate all’Ateneo, sarà oggetto di approvazione da parte degli Organi di Ateneo entro il prossimo mese di luglio 2021:
ISEE | IMPORTO MENSILE |
ISEE ≤ 13.000 | almeno € 400 |
13.000 < ISEE ≤ 21.000 | almeno € 350 |
21.000 < ISEE ≤ 26.000 | almeno € 300 |
26.000 < ISEE ≤ 30.000 | almeno € 250 |
30.000 < ISEE ≤ 40.000 | almeno € 200 |
40.000 < ISEE ≤ 50.000 | almeno € 150 |
ISEE > 50.000 | almeno € 100 |
L’integrazione della borsa, ai sensi del DM 989/2019, può essere attribuita a studenti “
iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all’art.1 comma1, lett. b), della legge n. 170/2013. Tali esperienze di mobilità sono - finalizzate al conseguimento del Titolo di studio; - rientrano nell’ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall’Ateneo con partner di profilo adeguato; - riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. L’attribuzione di tale integrazione tiene conto di
“criteri di merito e condizione economica” ed è legata dunque allo svolgimento di attività di studio, e conseguentemente all’acquisizione di crediti formativi, secondo il
Learning Agreement concordato, e alla richiesta di riconoscimento da parte dello studente delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità.
Per l’attribuzione del contributo integrativo sulla base del valore ISEE, ai fini del presente Bando gli Uffici si avvalgono del medesimo valore dichiarato dagli studenti ai fini della riduzione del contributo onnicomprensivo per l’a.a.2020/2021, secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto degli Studi 2020/2021 art.13.4 e 13.4.1. Gli studenti che non rendono nota l’informazione relativa al valore del proprio ISEE secondo le modalità e le scadenze indicate nel Manifesto, verranno inseriti nella fascia massima (ISEE >50.000).
Il contributo previsto (borsa + eventuale integrazione) sarà erogato come di seguito specificato:
- durata della mobilità pari a 3 mesi: una sola tranche, alla partenza;
- durata della mobilità da 4 a 5 mesi: una prima tranche (mesi meno 1) alla partenza, il saldo al rientro alla consegna dell’attestato;
- durata della mobilità da 6 a 12 mesi: una prima tranche (mesi meno 2) alla partenza, il saldo al rientro alla consegna dell’attestato;
Nota: Il finanziamento viene calcolato sull’effettivo periodo svolto all’estero compreso tra la data di arrivo e la data di partenza indicate sull’Attestato di arrivo/partenza. L’ anticipo che lo studente riceve all’inizio della mobilità è calcolato esclusivamente sul periodo previsto dall’accordo di mobilità che ha firmato prima della partenza e che potrà non coincidere con la durata effettiva. Di conseguenza, se la mobilità dovesse risultare inferiore alla durata prevista, potrà essere richiesta la restituzione anche di parte dell’anticipo. L’importo effettivo è calcolato sulla base dell’attestato di arrivo/partenza rilasciato dall’Università ospitante, che dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, sulla base dell’anno commerciale della durata di 360 giorni
- un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE. Ogni anno l'Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE Italia emana la circolare relativa all'assegnazione di fondi comunitari aggiuntivi destinati a studenti con esigenze speciali. Gli studenti diversamente abili, titolari di una borsa Erasmus e in possesso dei requisiti previsti dalla circolare annuale dell’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE, possono richiedere all’Agenzia predetta, attraverso la propria Università, l’erogazione di fondi comunitari aggiuntivi per esigenze speciali, i quali vengono erogati sotto forma di rimborsi per costi reali sostenuti dagli studenti con esigenze speciali nel corso della mobilità (e dunque non sotto forma di borse forfettarie). Nella compilazione del modulo allegato lo studente interessato dovrà quindi quantificare in maniera dettagliata i costi reali che prevede di sostenere durante il periodo della sua mobilità. A tale scopo, gli studenti interessati sono tenuti a segnalare le proprie necessità al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola al momento dell’accettazione della mobilità. Il contributo sarà erogato previa richiesta all’Agenzia Nazionale Erasmus e successiva disponibilità di fondi.
d) un contributo da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all’estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo
www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni contattare l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.
Art. 14 – Supporto linguistico 1. Gli studenti vincitori che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese potranno seguire corsi
online (all’indirizzo
https://erasmusplusols.eu) tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE e assegnate agli studenti al momento della firma del contratto individuale di mobilità.
PARTE V – RIENTRO DALLA MOBILITA’
Art. 15 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità 1. Lo studente al rientro deve
consegnare in primo luogo al Coordinamento Relazioni internazionali - Mobilità Internazionale (Via della Pergola, 60 – 50121 Firenze)
entro 15 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, l’ATTESTATO DI ARRIVO/PARTENZA, rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero che documenti l’effettivo svolgimento dell’attività e certifichi l’esatto periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante;
2. Dopo aver consegnato l’attestato di arrivo/partenza al Coordinamento Relazioni internazionali - Mobilità Internazionale, lo studente
entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, deve presentare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuola la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, accompagnata dal
TRANSCRIPT OF RECORDS rilasciato dalla sede estera relativo ai risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel
Learning Agreement.
.
Art. 16 - Restituzione del contributo finanziario 1. Lo studente deve restituire l’intero importo della borsa erogata nei seguenti casi:
- rinuncia al periodo di mobilità;
- soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione dell’intero importo). Fanno eccezione i rientri anticipati per gravi motivi (soggetti alla valutazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE) e periodi di mobilità presso sedi estere il cui calendario didattico preveda un trimestre accademico della durata inferiore ai 90 giorni;
- non completamento di alcuna attività di all’estero e non conseguimento almeno di un credito formativo, secondo il
Learning Agreement concordato (i crediti formativi possono essere acquisiti anche per svolgimento lavoro tesi, su accettazione del relatore italiano e individuazione di un docente estero), o, per gli iscritti a corsi di III livello, non presentazione di documentata attività di ricerca o di formazione sostenuta all’estero
o
- non presentazione della richiesta di riconoscimento delle attività sostenute entro 30 giorni dal rientro dalla mobilità.
2. I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione parziale in caso di riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto dal contratto (restituzione di un importo, se era già stato assegnato, corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero).
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 - Trattamento dei dati personali - Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, che prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale) l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dai candidati al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html.
Art. 18 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti 1. Ai sensi della legge n. 241/90 e del Regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo – Dirigente Area Servizi alla Didattica.
2. Per informazioni relative al presente Bando gli studenti possono:
- utilizzare le funzionalità previste dall’applicativo alla voce “
richiedi assistenza” (attenzione, il servizio di assistenza sarà attivo fino alle ore 13 del 22 marzo 2021)
- telefonare al Coordinamento Relazioni Internazionali - Mobilità Internazionale
tel 055 275 6973 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì ore 9.30-12.30, giovedì ore 14.30-17.00;
- rivolgersi ai Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole per il supporto alla predisposizione del piano di studi (l’elenco dei Servizi Relazioni Internazionali è indicato alla pagina
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html);
- contattare il Delegato Erasmus della Scuola per informazioni relative alle attività che possono essere effettuate presso gli Atenei
partner (il nominativo del docente è indicato alla pagina
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html).
Art. 19 – Norma finale 1. Il bando sarà pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Ateneo e inserito nel sito Internet (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it 2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito d’Ateneo (https://www.unifi.it/vp-7464-erasmus-e-mobilita-internazionale.html) e all’indirizzo
https://ammissioni.unifi.it Firenze,
La Dirigente Area Servizi alla Didattica Dott.ssa Maria Orfeo F.to Il Rettore Prof. Luigi Dei [1] In caso di mobilità di studenti che intendono laurearsi entro la sessione straordinaria a.a.2020/2021, sarà considerata valida l’iscrizione all’a.a.2020/2021. Tuttavia, la mobilità dovrà concludersi entro il conseguimento della laurea. In caso di mancata laurea entro la sessione straordinaria a.a.2020/2021, sarà necessario formalizzare l’iscrizione all’a.a.2021/2022, e le attività sostenute all’estero dovranno essere imputate all’a.a.2021/2022.